Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3762 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3762 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nata a Torre Annunziata il DATA_NASCITA avverso l’ORDINANZA del 18/09/2023 del CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto procuratore gener NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione e trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna con ordinanza del 18/09/2023 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse della NOME avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 21/02/2023. In particolare, la Corte di appello ha rilevato che nel giudizio di primo grado si era proceduto in assenza dell’imputata e che l’atto d’impugnazione presentato dal difensore era risultato depositato con
mandato ad impugnare sprovvisto di elezione di domicilio. Richiamato, quindi, il disposto dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. e la necessità di realizzazione la dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità dell’impugnazione, provvedeva di conseguenza.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale, oltre che difetto di motivazione, attesa la documentazione allegata e la presenza della dichiarazione ed elezione di domicilio nel corpo dell’atto di appello, citata in t diversi punti (mandato difensivo, intestazione e corpo del ricorso in appello), con evidente errore sul punto della Corte di appello.
2.2. violazione di legge in relazione al diritto al pieno contraddittori l’ordinanza è stata resa in assenza di contraddittorio e nell’impossibilità d regolarizzare il contraddittorio e consentire la piena difesa della ricorrente.
2.3. Violazione di legge in relazione al disposto di cui all’art. 581 cod. proc pen. che sul punto si doveva ritenere non ancora in vigore al momento della presentazione dell’atto di appello.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che GLYPH il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento degli altri motivi proposti. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per l’ulteriore corso.
Dalla consultazione degli atti, possibile in considerazione del vizio denunziato, è emersa la presenza di un’esplicita elezione di domicilio presso il difensore non solo nel corpo dell’atto di appello, in formato digitale e dunque sottoscritto dal difensore (che attesta tale circostanza nella sua specifica qualità), ma anche nel corpo della procura speciale allegata all’atto, con chiara indicazione di tale elezione e sottoscrizione sia della COGNOME, che del difensore.
Dalla ordinanza della Corte di appello, del tutto stereotipata nel suo contenuto e, quindi sostanzialmente priva di giustificazione e motivazione quanto alla dichiarata inammissibilità (con impossibilità di comprenderne la causa tenuto conto della documentazione acquisita al fascicolo), emerge una mancata specifica considerazione di tali atti e in particolare della procura speciale allegata all’atto appello, con esplicita dichiarazione in tal senso sottoscritta dalla parte e da difensore. Né vale ad escludere tale valida introduzione del giudizio la circostanza che sia stata in parte redatta a mano. La dichiarazione risulta sottoscritta dalla
ricorrente ed è in tal senso riferibile alla stessa, a meno di non voler ipotizzare una qualsiasi non regolare attività sul punto, che non emerge in alcun modo.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
Così deciso il 21 dicembre 2023.