Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42658 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42658 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a KOS MITROVICIA( JUGOSLAVIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG, nella persona di NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe la Presidente del Tribunale di sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) e di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter ord. pen. presentata da NOME COGNOME, rilevando che l’istante non aveva dichiarato o eletto domicilio, come previsto dall’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. a pena di inammissibilità.
Avverso tale decreto il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con l’unico motivo proposto, la violazione di legge processuale, evidenziando che nell’istanza era allegata una nomina a difensore di fiducia nel corpo della quale l’imputato eleggeva domicilio in INDIRIZZO a Trezzano INDIRIZZO, e che tale elezione di domicilio veniva richiamata espressamente nell’istanza.
Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta in cui ha concluso chiedendo l’annullamento dell’impugnato decreto, con rinvio per nuovo esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La norma evocata a fondamento della declaratoria di inammissibilità è di chiara interpretazione letterale, imponendo al condannato non detenuto che avanzi istanza di una misura alternativa alla detenzione (o di altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza), l’obbligo di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio, a pena di inammissibilità, e in tal senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte, specificando che tale obbligo sussiste anche se l’istanza è presentata dal difensore (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720).
Nella specie, si osserva che l’istanza, sottoscritta dal difensore, richiama in apertura l’elezione di domicilio riportata nella nomina ad essa allegata. Pertanto, risulta adempiuto il requisito di ammissibilità dell’istanza prescritto dall’art. 67 comma 2-bis, cod. proc. pen. con modalità che non ammette equipollenti.
Questione diversa e successiva sarà quella di verificare la situazione di effettiva irreperibilità del COGNOME, costituente causa ostativa all’applicazione all’esecuzione di misure alternative, come ha rilevato l’impugnato decreto.
Invero, l’esistenza di un domicilio eletto, pur consentendo la regolare notifica degli atti, non comporta necessariamente l’effettiva reperibilità del domiciliato. Questa è, invece, indispensabile ai fini dell’applicazione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, che postula un contatto diretto fra la persona fisica dell’interessato e il servizio sociale (Sez. 1, n. 3256 del 13/05/1996, COGNOME, Rv. 205485).
Ne consegue che l’irreperibilità del condannato ben può essere valutata in chiave negativa dal Tribunale di sorveglianza ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, in quanto tale comportamento si pone in netto contrasto con le finalità proprie di detto istituto (Sez. 1, n. 811 del 07/02/1996, COGNOME, Rv. 204015).
In conclusione, il decreto di inammissibilità de plano deve essere annullato senza rinvio, disponendo la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza per l’esame dell’istanza di misura alternativa (Sez. 1,, n. 12678 del 14/02/2023).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Brescia per l’ulteriore corso.
Così deciso, il 24 maggio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente