Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41835 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41835 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CONEGLIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali, ovvero detenzione domiciliare, che erano state formulate nell’interesse di NOME COGNOME, soggetto nei confronti del quale è in esecuzione la pena di anni uno e mesi sei di reclusione. Il Tribunale di sorveglianza ha valutato che:
la sopra detta condanna è stata irrogata in relazione ai reati di cui agli artt. 48 491-bis cod. pen. e 43 d.lgs 26 ottobre 1995, n. 504, perché – avvalendosi di procedura informatica, relativa alla dichiarazione delle importazioni di beni assoggettati ad accise – dichiarava falsamente l’ingresso in territorio italiano d beni sottoposti ad accise, in realtà mai transitati in Italia e destinati a circola violazione della relativa normativa, in tal modo sottraendo i prodotti all’accertamento e al pagamento dell’accisa in Italia e in Paesi esteri, nonché facendo poi confluire il debito a titolo di iva, per le suddette forniture, in capo RAGIONE_SOCIALE, così in definitiva non versando le accise per un valore di euro 20.201.323,14;
il COGNOME risulta pregiudicato anche per i reati di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e guida in stato di ebbrezza, nonchè omesso versamento di ritenute;
risultano pendenti, a suo carico, ulteriori procedimenti per i reati di bancarot fraudolenta distrattiva e guida in stato di ebbrezza;
stando a quanto relazionato dai Carabinieri, si tratta di un soggetto con problemi di abuso di sostanze alcoliche, circostanza che pare abbia determinato la decisione assunta dalla di lui compagna, di allontanarsi dall’abitazione coniugale – sin dall’aprile del 2020 – unitamente alla figlia;
a seguito di tale allontanamento, il COGNOME si è reso protagonista di vari episodi di violenza, soprattutto di tipo verbale, nei confronti della donna, tanto che si reso necessario anche effettuare un intervento, da parte dei militari, presso l’abitazione di quest’ultima;
con riferimento al reato commesso, sostiene il condannato di esser stato coinvolto in una mera situazione di disordine contabile, dichiarandosi poi disponibile a svolgere attività di volontariato, nonché ad effettuare una donazione dell’importo di euro cinquanta, con cadenza mensile, al RAGIONE_SOCIALE;
attraverso l’indagine socio-ambientale effettuata dall’UEPE, si evince come si tratti di un soggetto preso in carico dal locale Ser.T., presso il quale ha anch intrapreso un percorso terapeutico (emergono accessi discontinui al servizio e ritardi nella presentazione; ai controlli risulta positivo ad alcol, cannabinoidi e una occasione, anche alla cocaina);
non ha mai partecipato alle riunioni del “gruppo prevenzione”, tanto che le modalità comportamentali adottate hanno portato gli operatori del Ser.T. a ritenere che la scelta operata, di sottoporsi al percorso terapeutico, possa rivestire – per il condannato stesso – una connotazione di mera strumentalità, finalizzata esclusivamente al conseguimento della patente di guida;
con nota di aggiornamento del 11/07/2022, il servizio alcologico ha riferito come – a far data dal precedente mese di maggio – il condannato si sia presentato regolarmente ai controlli tossicologici, risultati sempre negativi quanto all presenza di sostanze alcoliche.
Tanto premesso, il Tribunale di sorveglianza ha ricordato la diagnosi formulata nei confronti di COGNOME (“disturbo da alcol in remissione iniziale, non stabilizzata a causa della scarsa compliance al trattamento di prognosi sfavorevole”); ha sottolineato, altresì, come gli operatori che lo hanno seguito abbiano ritenuto immutato l’atteggiamento superficiale serbato, rispetto al percorso di cura, riscontrando anche l’assenza di disponibilità a lavorare su di sé, oltre che a rivisitare il proprio stile di vita e ad acquisire strumenti e strategie al fine di scongiurare possibili ricadute. In ragione di ciò, il Tribunal sorveglianza ha ritenuto impossibile formulare una favorevole prognosi in ordine al reinserimento sociale, in ragione del rifiuto – da parte del soggetto – di affronta le problematiche di dipendenza, concausa determinante nella commissione di numerosi reati.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo violazione dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e dell’art. 1 Cost., per mancato avviso al condannato della fissazione dell’udienza del 12/07/2022.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Giova premettere come – essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. – questa Corte sia giudice anche del fatto; per risolvere la relativa questione, può quindi accedere all’esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 9/1/2013, COGNOME, Rv. 255304).
In base all’esame del fascicolo processuale, può così ricostruirsi la vicenda processuale, almeno nei segmenti d’interesse:
la prima udienza, fissata al 07/06/2022, è stata rinviata per legittimo impedimento del condannato (questi era, in tale occasione, assistito da difensore nominato d’ufficio) e il Tribunale di sorveglianza ha disposto darsi avviso al condannato della nuova data fissata;
COGNOME aveva precedentemente nominato proprio difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO e, nel corpo dello stesso atto di nomina, aveva eletto domicilio presso il medesimo difensore (trattasi di atto datato 28/08/2020);
AVV_NOTAIO – in vista dell’udienza del 07/06/2022, fissata dinanzi al Tribunal di sorveglianza di Trieste – ha dichiarato di rinunciare al mandato difensivo;
la nuova notifica al condannato, disposta come detto dal Tribunale di sorveglianza di Trieste, all’esito dell’udienza del 07/06/2020, è stata effettuata v pec presso il domiciliatario, ossia mediante invio alla casella di posta elettronic proprio dell’AVV_NOTAIO (la relativa pec risulta ricevuta alle ore 11.24 d 11/06/2022);
AVV_NOTAIO è stato nuovamente officiato del mandato professionale, infine, all’indomani dell’emissione del provvedimento oggi impugnato, con atto di nomina datato 05/09/2022.
3.1. Tale sequenza processuale è di ineccepibile correttezza, visto che il difensore domiciliatario, laddove rinunci al mandato difensivo, resta comunque tale. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, è consentita notificazione di atti a mezzo pec presso lo studio del difensore domiciliatario, anche dopo che questi abbia rinunciato al mandato, allorquando non sia intervenuta una modifica della domiciliazione, ossia fino a quando l’interessato non abbia provveduto formalmente a revocare la precedente elezione di domicilio (Sez. 2, n. 31969 del 02/07/2015, Vignozzi, Rv. 264234; Sez. 3, n. 3568 del 17/09/2018, P., dep. 2019, Rv. 274824).
3.2. Giova precisare, infine, come nel fascicolo non risulti – ad opera del COGNOME – alcuna indicazione di nuovo domicilio eletto, posteriore alla rinuncia al mandato difensivo inoltrata dall’AVV_NOTAIO, ma antecedente rispetto all’udienza del 12/07/2022.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere
il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 09 giugno 2023.