Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16928 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16928 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELZO il 06/05/1996
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore general COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata,
letta le memorie rispettivamente in data 20/09/2024 e in data 23/01/2025 del difensore dell’COGNOME, avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per il giudizio alla Corte di Appello di Genova
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avver sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Genova ha dichiarato inammi l’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza n. 3238 del Tribunale di Genova 18/7/2023 per il contestato delitto di rapina impropria.
Con unico motivo di impugnazione, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 581 com iter cod. proc. pen. in cui assume essere incorsa la Corte territoriale nel ritenere ina l’appello perché non accompagnato dal deposito della dichiarazione o elezione di domicilio della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello.
La difesa dell’COGNOME sostiene che l’adempimento richiesto dalla Corte di appello non nelle forme indicate dalla sentenza, in quanto non previste espressamente dall’art. 581 1-ter cod. proc. pen. che prescrive, invece, il deposito della dichiarazione o elezione di d adempimento che si assume essere stato regolarmente assolto dal ricorrente con il depos verbale di dichiarazione di domicilio rilasciata contestualmente all’interrogatorio reso da ritenersi per il disposto dell’art. 154 cod. proc. civ. valida anche per la notific citazione a giudizio ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
A sostegno di tale assunto la difesa invoca, in particolare, una pronuncia di ques secondo cui non viola il disposto dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. la puntuale allegazione difensiva, nell’intestazione dell’atto dì appello, della ricorrenza del domicilio, già effettuata dall’appellante presso il difensore di fiducia nel corso del convalida dell’arresto e richiamata dal patrocinatore in adempimento del dovere d collaborazione tra le parti, al fine della citazione nel giudizio di secondo grado (Sez. del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286269-01).
Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME con requisitoria scritta del 27/12/2024, ha riconosciuto la fondatezza del ric luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (infor provvisoria n. 15 del 2024), ed ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza imp
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che la disciplina di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d. Igs. n. 150 del 2023 e poi abrogato dalla legge 9 n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte nel caso in esame – sino al 24 agosto 2024 (Sez. U, ric. De Felice, ud. 24/10/2024).
Tale disposizione richiedeva, a pena dì inammissibilità, il deposito, unitamente a impugnazione, della dichiarazione o dell’elezione di domicilio della parte privata, ai notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Ciò emerge con evidenza già dalla lettura dell’art. 581, comma 1-ter, citato, che, per l’appunto, disponeva che, per non incorrere nell’inammissibilità, la dichiarazione o l’ domicilio dovesse essere depositata “con” l’atto di impugnazione, ossia contestualmente di appello. Si è in particolare osservato che la ratio della norma deve essere identificata nella volontà di responsabilizzare la parte nella prospettiva impugnatoria, disponendo un su collaborativo (che si somma a quello, eventuale, richiesto dal successivo comma 1-quater in caso di giudizio definito in assenza) e, dall’altro, nell’agevolare il buon esito del pro notificazione, al fine di escludere o fortemente limitare gli eventuali rimedi restitutori del giudicato nelle fasi successive al giudizio.
Alla luce di tale disposizione la Corte di Appello di Genova, con la sentenza imp dall’Avalli, ha ritenuto inammissibile l’appello proposto dal difensore di questo, in accompagnato dal deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della noti del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello, esplicitamente ritenendo non tal fine, la “mera allegazione di estratto del verbale dell’udienza di convalida contenente la dichiarazione di domicilio da parte dell’imputato ai fini della celebr giudizio di primo grado”.
In tal modo la Corte territoriale ha mostrato di aderire a quell’orie giurisprudenziale (Sez. 4, n. 6303 del 24/10/2023, dep. 2024, COGNOME, non mass.; Se 7020 del 16/01/2024, Witt, non mass.) secondo il quale, nella previsione della norma c dichiarazione o elezione di domicilio dovrebbe necessariamente essere rila “contestualmente” all’atto di appello, non potendo essere, invece, rilasciata in epoca pr ancorché allegata all’atto di impugnazione.
Si tratta, però, di un orientamento contrastato da altre pronunce di legittimità 33355 del 28/06/2023, COGNOME, Rv. 285021-01; Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, Mira Rv. 286269-01) che hanno rilevato come dalla disciplina in questione non emerge, presupposto necessario, una delimitazione temporale del momento al quale riferire l’ele la dichiarazione di domicilio, che, dunque, secondo tale interpretazione, mantiene una efficacia se resa compiutamente nel corso del giudizio.
Fermo quanto precede, le Sezioni Unite COGNOME hanno ritenuto che non viola il disposto dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. la puntuale allegazione difensiva, nell’intestazione dell’atto di appello, della ricorrenza dell’elezione di domicilio, già effettuata dall’ corso dell’udienza di convalida dell’arresto e richiamata dal patrocinatore in adempim dovere di leale collaborazione tra le parti, al fine della citazione nel giudizio di seco tal senso si evidenzia come tale interpretazione sia imposta anche dalla costituzionalmente orientata della disciplina in esame, necessariamente funzionale ad ass che non sia irragionevolmente limitato “il diritto di accesso” al giudizio di impugnazio
affermato, peraltro, dalla Corte EDU, 28/10/2021, COGNOME e altri c. Italia, in sede di v della compatibilità delle restrizioni normative con il diritto di accesso al giudice, prev
COGNOME
6 della Convenzione. Le Sezioni Unite hanno avallato detto orientamento riconoscendo
1-ter, che la previsione dell’art. 581, comma
cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una prec
dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale consentire l’immediata ed inequivoca individuazione del luogo ove eseguire la notificazio
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, con trasmissione degl
2.
alla Corte di Appello di Genova perché proceda al giudizio.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d di Genova per il giudizio.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2025
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