Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32364 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32364 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME (alias NOME), nato a Casablanca (Marocco) il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 06/03/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu Generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME (alias NOME COGNOME) impugna l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Milano del 6 marzo scorso, che ha respinto la sua istanza di resci del giudicato, in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano del 17 feb 2015, irrevocabile dal 4 aprile 2015, che lo ha condannato per i delitti di res e lesioni a pubblico ufficiale, commessi il 7 luglio 2009.
Il ricorso lamenta la violazione degli artt. 137, 142, 157, 161, 162, 179, 349, 420, 420-bis e 629-bis, cod. pen., nonché degli artt. 24 e 111, C 6, CEDU, e connessi vizi di motivazione, nella parte in cui l’ordinanza impug ha disatteso l’assunto difensivo per cui l’imputato non avesse avuto eff conoscenza del processo, in quanto il decreto di citazione a giudizio gli er notificato presso il difensore, da lui nominato di fiducia nonché indicato domiciliatario in un verbale d’identificazione, che però egli si era rif sottoscrivere.
Tale dichiarazione di domicilio, dunque, in quanto priva di sottoscrizio RAGIONE_SOCIALEa necessaria autenticazione di quest’ultima, sarebbe stata inesist comunque non valida né efficace. Inoltre, a differenza di quanto ritenuto Corte d’appello, nessuna norma processuale fa carico all’interessato di ecc l’invalidità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di domicilio all’atto RAGIONE_SOCIALEa redazione del d’identificazione, gravando piuttosto sul verbalizzante, in caso di rifiuto di RAGIONE_SOCIALE‘interessato, l’obbligo di specificarne il motivo: ciò che, invece, ne esame, non è stato fatto.
Rammenta, inoltre, la difesa: che, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 420-bis, lett. a), cod. proc. pen., l’atto di citazione in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘imputato dev’essergli notifica proprie oppure a persona da lui espressamente delegata; e che, infine, esisteva alcun rapporto fiduciario ed informativo tra costuqinuo difen RAGIONE_SOCIALE‘epoca, tanto da essere stato quest’ultimo deferito al RAGIONE_SOCIALE per le sue reiterate assenze in udienza.
Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione è inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi
Vi era in atti un’elezione di domicilio RAGIONE_SOCIALE‘imputato ed il decreto di ci a giudizio gli è stato notificato nel domicilio eletto ed a mani del domici ovvero il suo difensore di fiducia: circostanza, questa, che consente di riten via deduttiva la sicura conoscenza del procedimento da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato ( Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680).
Di tanto, semmai necessario, si trae ulteriore conferma logica, nel ca rassegna, dal fatto che il difensore di fiducia e domiciliatario abbia pure par all’udienza indicata nell’atto introduttivo del giudizio, senza nulla ecc proposito, soccorre anche sotto questo profilo la giurisprudenza di questa C
secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, la presenza all’udienza preliminare (e a maggior ragione – come nel caso in esame – a quella dibattimentale) del difensore di fiducia domiciliatario, nominato in fase di indagini preliminari, senza che siano sollevati rilievi sul rapporto fiduciario, consente di ritenere lo stesso realmente instaurato, sicché deve ritenersi effettiva la conoscenza del processo da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato, che legittima il giudizio in sua assenza, nonostante la mancata partecipazione del difensore a buona parte RAGIONE_SOCIALEe udienze (Sez. 2, n. 6057 del 13/01/2022, COGNOME, Rv. 282813).
Per contro, l’assunto difensivo RAGIONE_SOCIALEa mancanza di qualsiasi rapporto tra tale avvocato e l’imputato, e comunque RAGIONE_SOCIALE‘assenza RAGIONE_SOCIALEa conoscenza del processo da parte di quest’ultimo, non è sorretto da alcuna circostanza di fatto, rimanendo perciò puramente assertivo.
Inoltre, per giurisprudenza largamente maggioritaria, che il Collegio condivide, la mancata sottoscrizione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘indagato, del verbale contenente l’elezione di domicilio non ne determina l’invalidità, a meno che non risulti – ciò che però non è accaduto nel caso in rassegna – che costui abbia rifiutato di sottoscrivere l’atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazion rese o all’intenzione di non dare più corso all’elezione di domicilio (tra le tantissime: Sez. 6, n. 33567 del 15/06/2021, COGNOME, Rv. 281931; Sez. 1, n. 50973 del 29/10/2019, COGNOME, Rv. 277827; Sez. 4, n. 24940 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 276456; Sez. 6, n. 3815 del 15/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274980). Del resto, il verbale è atto del pubblico ufficiale redattore, che attesta la veridicità di quanto ivi rappresentato e che, pertanto, necessitfi L di specifica contestazione dei contenuti, secondo la regola generale valevole per gli atti pubblici.
Irrilevante, da ultimo, è la mancata indicazione, da parte del pubblico ufficiale, del motivo del rifiuto del dichiarante di sottoscrivere l’atto, trattandosi di semplic irregolarità priva di sanzione processuale.
All’inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento e di una somma in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza RAGIONE_SOCIALEe doglianze, va fissata in tremila euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024.