Elezione di Domicilio: Validità Limitata al Singolo Procedimento Penale
Nel complesso mondo della procedura penale, la corretta esecuzione delle notifiche è un pilastro fondamentale per garantire il diritto di difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale in materia: l’elezione di domicilio effettuata da un imputato ha valore esclusivamente all’interno dello specifico procedimento in cui è stata dichiarata. Questa decisione chiarisce che non è possibile pretendere che una tale dichiarazione si estenda automaticamente ad altri procedimenti, anche se a carico della stessa persona.
I Fatti del Caso: Una Notifica Contestata
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava una violazione di legge processuale, sostenendo di non aver ricevuto la notifica del decreto di citazione in appello presso il domicilio che aveva eletto. Il punto centrale della sua doglianza risiedeva nel fatto che tale domicilio era stato dichiarato all’atto della sua scarcerazione, ma in relazione a un procedimento penale completamente diverso e separato da quello oggetto del ricorso. In sostanza, egli riteneva che l’autorità giudiziaria dovesse utilizzare quell’indirizzo per tutte le comunicazioni future, a prescindere dal procedimento di riferimento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto categoricamente la tesi del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno affermato, in linea con un orientamento consolidato, che la dichiarazione o l’elezione di domicilio produce i suoi effetti unicamente all’interno del procedimento penale per il quale è stata resa. Non può, quindi, avere alcuna efficacia in procedimenti distinti e autonomi. La notifica eseguita secondo le regole ordinarie nel procedimento in questione era, pertanto, da considerarsi pienamente valida.
L’Elezione di Domicilio e la Sua Efficacia Processuale
L’elezione di domicilio è un atto formale con cui l’imputato indica un luogo preciso dove vuole che gli vengano recapitate tutte le notifiche relative a un processo. Questa scelta serve a semplificare le comunicazioni e a garantire la loro effettiva ricezione. Tuttavia, come sottolineato dalla Cassazione, la sua portata è circoscritta. Ogni procedimento penale è un’entità giuridica a sé stante, con un proprio fascicolo e un proprio iter. Confondere le dichiarazioni rese in contesti diversi creerebbe incertezza e potrebbe compromettere il corretto svolgimento della giustizia.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio di certezza del diritto e di autonomia dei procedimenti giudiziari. I giudici hanno richiamato precedenti pronunce conformi, evidenziando come l’elezione di domicilio sia un atto specifico legato a un determinato numero di registro generale. Estenderne l’efficacia al di fuori di tale ambito significherebbe imporre all’autorità giudiziaria un onere di ricerca e collegamento tra procedimenti diversi che non è previsto dalla legge. La validità delle notificazioni, pertanto, deve essere valutata esclusivamente sulla base degli atti e delle dichiarazioni presenti nel fascicolo del singolo procedimento. Poiché il motivo del ricorso era basato su un presupposto giuridico errato, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per l’Imputato
Questa ordinanza offre un importante monito per gli imputati e i loro difensori. È fondamentale assicurarsi che, per ogni singolo procedimento penale in cui si è coinvolti, venga effettuata una specifica e autonoma elezione di domicilio, se si desidera ricevere le notifiche in un luogo diverso dalla residenza anagrafica. Affidarsi a una dichiarazione resa in un altro contesto è un errore che può avere conseguenze gravi, come la mancata conoscenza di atti importanti e, come in questo caso, la dichiarazione di inammissibilità di un’impugnazione, con le relative conseguenze economiche. La chiarezza e la specificità degli atti processuali sono essenziali per tutelare efficacemente i propri diritti.
Un’elezione di domicilio effettuata in un procedimento penale è valida anche per altri procedimenti a carico della stessa persona?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’elezione o la dichiarazione di domicilio è valida ed efficace unicamente nell’ambito del procedimento penale nel quale è stata fatta.
Qual è stata la conseguenza per il ricorrente che ha basato il suo appello su una presunta notifica errata?
Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile, in quanto il motivo era giuridicamente infondato. La notifica era corretta perché l’elezione di domicilio effettuata in un altro procedimento non era applicabile.
Oltre al rigetto del ricorso, quali altre sanzioni ha subito il ricorrente?
È stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10095 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10095 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVELLINO il 29/08/1967
avverso la sentenza del 24/09/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni presentate nell’interesse di COGNOME AntonioCOGNOME
Rilevato che il ricorso proposto da COGNOME Antonio quanto al motivo dedotto, per violazione di legge processuale, è inammissibile: si lamenta la mancata notif del decreto di citazione in appello presso un domicilio eletto dal ricorrente INDIRIZZO – Avellino – all’atto della sua scarcerazione rispett procedimento diverso da quello attuale nonostante il noto principio per cui in t di notificazioni all’imputato l’elezione o la dichiarazione di domicilio sono val efficaci unicamente nell’ambito del procedimento penale nel quale sono sta effettuate mentre non spiegano alcun effetto nell’ambito di altri procedimenti sez. 2 n. 37479 del 14.05.2019 rv. 277041 – 02; Cass. Pen. sez. 5 n. 28691 13.6.2013 rv. 256533 – 01).
Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18.10.2024