Elezione di Domicilio: L’Errore Formale che Costa il Ricorso in Cassazione
L’importanza dei requisiti formali nel processo penale è un pilastro del nostro ordinamento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione lo ribadisce con forza, chiarendo come l’omissione di un adempimento apparentemente semplice, come l’elezione di domicilio, possa portare a conseguenze severe, inclusa la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Analizziamo insieme questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
Il Caso: Domanda di Misure Alternative e Ricorso Generico
La vicenda ha origine da una decisione del Tribunale di Sorveglianza di Salerno, che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di misure alternative alla detenzione presentata da un condannato. Quest’ultimo, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione.
Tuttavia, il suo ricorso è stato rapidamente respinto dalla Suprema Corte, non per una valutazione nel merito delle sue ragioni, ma per un difetto procedurale preliminare e assorbente.
La Mancata Elezione di Domicilio e le sue Conseguenze
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella constatazione che il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con il motivo reale della decisione del Tribunale di Sorveglianza. La ragione dell’inammissibilità originaria era infatti l’assenza della elezione di domicilio, un requisito esplicitamente richiesto dall’articolo 677, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
La Corte ha qualificato il ricorso come “generico”, proprio perché ignorava completamente la questione procedurale sollevata dal primo giudice. Invece di contestare la correttezza di quella specifica motivazione, il ricorrente si è limitato a dedurre in modo vago una violazione di legge, senza centrare il punto cruciale della controversia.
Le motivazioni della Corte
Secondo gli Ermellini, quando un ricorso non affronta la specifica ratio decidendi (la ragione della decisione) del provvedimento impugnato, esso si rivela privo di fondamento e non merita di essere esaminato nel merito. In questo caso, il ricorrente avrebbe dovuto spiegare perché, a suo avviso, l’elezione di domicilio non fosse necessaria o perché la decisione del Tribunale di Sorveglianza di ritenerla un requisito di ammissibilità fosse errata.
La mancanza di questo confronto diretto ha reso l’impugnazione inefficace. Di conseguenza, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. Come diretta conseguenza di questa declaratoria, e in assenza di elementi che potessero escludere una colpa del ricorrente, la Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito: nel processo penale, la forma è sostanza. L’elezione di domicilio non è una mera formalità burocratica, ma un requisito procedurale fondamentale la cui omissione può precludere l’accesso alla giustizia e l’esame nel merito delle proprie istanze. La decisione sottolinea che un ricorso, per essere efficace, deve essere specifico e pertinente, affrontando puntualmente le motivazioni del provvedimento che si intende contestare. Ignorare la ratio decidendi e presentare motivi di impugnazione generici equivale a un’azione legale destinata al fallimento, con l’ulteriore aggravio di sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Il ricorrente non ha contestato il motivo specifico della decisione del Tribunale di Sorveglianza, ovvero la mancata elezione di domicilio, come richiesto dall’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Qual è la conseguenza principale della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La conseguenza è duplice: il ricorso non viene esaminato nel merito e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘elezione di domicilio’ in questo contesto?
L’elezione di domicilio è l’atto con cui la parte indica formalmente il luogo dove intende ricevere tutte le comunicazioni relative al procedimento. In questo caso, la sua assenza è stata considerata un vizio procedurale tale da rendere inammissibile la domanda originaria di misure alternative.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5280 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5280 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALERNO NOME nato a SALERNO il 18/03/1988
avverso il decreto del 12/02/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 12 febbraio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha dichiarato inammissibile la domanda di misure alternative introdotta da NOME
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici.
Ed invero il ricorrente non si confronta con il reale motivo della decisione, rappresentato dalla assenza della elezione di domicilio in rapporto a quanto previsto dall’art. 677 comma 2 bis cod.proc.pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente