Elezione di Domicilio: L’Obbligo Formale che Blocca le Misure Alternative
Nel complesso iter della procedura penale, la fase esecutiva rappresenta un momento cruciale per il condannato. È qui che si concretizza la pena e si aprono le porte a possibili misure alternative alla detenzione. Tuttavia, l’accesso a tali benefici è subordinato al rispetto di requisiti formali stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 9765/2024) ha ribadito con forza l’importanza di uno di questi: l’elezione di domicilio. La mancata indicazione di un domicilio specifico nell’istanza presentata al Tribunale di Sorveglianza determina, infatti, una conseguenza drastica: l’inammissibilità della richiesta, senza alcuna possibilità di esaminarne il merito.
Il Caso: Istanza di Misure Alternative Senza Domicilio
Il caso in esame ha origine dal ricorso di un condannato avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Quest’ultimo aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di misure alternative alla detenzione perché, nell’istanza presentata dal difensore, non era stato indicato alcun domicilio.
Il ricorrente, nel suo appello alla Cassazione, sosteneva che tale indicazione fosse comunque reperibile “in atti”, senza però specificare quali, e che in ogni caso l’elezione di domicilio allegata al ricorso successivo avrebbe potuto sanare il vizio originario. La difesa mirava a superare lo scoglio formale per poter discutere nel merito i profili che, a suo avviso, avrebbero giustificato la concessione della misura alternativa.
La Decisione della Cassazione e la centralità dell’elezione di domicilio
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, definendolo “manifestamente infondato”. I giudici hanno chiarito che la richiesta di misura alternativa, ai sensi dell’art. 656, comma 6, del codice di procedura penale, deve inderogabilmente essere corredata, a pena di inammissibilità (ex art. 677, comma 2-bis, c.p.p.), dalla dichiarazione o elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto. Questo obbligo non può essere aggirato o assolto in modi alternativi.
La Natura Autonoma del Procedimento di Sorveglianza
Un punto chiave della decisione è la netta distinzione tra la fase di cognizione (il processo che porta alla condanna) e la fase di esecuzione e sorveglianza. Le dichiarazioni o elezioni di domicilio effettuate durante il processo perdono la loro efficacia una volta che si passa alla fase esecutiva. Quest’ultima costituisce un procedimento autonomo, con proprie regole e requisiti, tra cui, appunto, la necessità di una nuova e specifica elezione di domicilio per le istanze presentate al Magistrato o al Tribunale di Sorveglianza.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Cassazione sono chiare e si basano su un principio di rigore formale a garanzia della corretta gestione del procedimento. La Corte ha spiegato che l’obbligo di eleggere domicilio non è un mero cavillo burocratico. Esso assicura la reperibilità del condannato e il corretto svolgimento delle comunicazioni in una fase delicata come quella esecutiva. Permettere di “recuperare” indirizzi da altri atti processuali, magari non aggiornati o non specificamente destinati a tale scopo, creerebbe incertezza e potrebbe pregiudicare il procedimento stesso.
Inoltre, la Corte ha sottolineato come il ricorso fosse privo di un reale confronto con le ragioni della decisione impugnata. Il ricorrente non ha contestato la carenza dell’elezione di domicilio nell’istanza originaria, ma si è limitato ad affermare genericamente che l’informazione fosse “in atti”, senza fornire alcuna prova o riferimento specifico. Tale approccio rende il motivo di ricorso inammissibile per la sua genericità. Infine, anche un’eventuale elezione di domicilio successiva, presentata con il ricorso, non potrebbe mai sanare il vizio di origine dell’istanza iniziale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Condannati
L’ordinanza 9765/2024 della Corte di Cassazione lancia un messaggio inequivocabile a condannati e difensori: la forma è sostanza. L’istanza per ottenere una misura alternativa alla detenzione deve essere compilata con la massima attenzione e completezza. L’elezione di domicilio non è un dettaglio trascurabile, ma un requisito di ammissibilità la cui omissione preclude al giudice qualsiasi valutazione di merito. Per chi si trova nella fase esecutiva della pena, è fondamentale affidarsi a una difesa tecnica attenta che curi ogni aspetto formale dell’istanza, a partire dalla chiara e inequivocabile indicazione del luogo dove ricevere le comunicazioni giudiziarie, per non vedere vanificata la possibilità di accedere a benefici di legge.
È obbligatorio indicare un domicilio quando si chiede una misura alternativa alla detenzione?
Sì, secondo la Corte di Cassazione è un requisito obbligatorio. La richiesta deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione o elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto.
La dichiarazione di domicilio fatta durante il processo vale anche per la fase di esecuzione della pena?
No. Le precedenti dichiarazioni o elezioni di domicilio, valide per il giudizio di cognizione, perdono efficacia nel procedimento di esecuzione e di sorveglianza, che richiede una specifica indicazione.
Cosa succede se si presenta un’istanza per una misura alternativa senza l’elezione di domicilio?
L’istanza viene dichiarata inammissibile. Ciò significa che il giudice non potrà esaminare il merito della richiesta, ovvero valutare se il condannato abbia o meno i requisiti per accedere alla misura alternativa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9765 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9765 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Considerato che il giudice ha dichiarato inammissibile l’istanza di misure alternative formulata da NOME COGNOME a mezzo del difensore per non avere l’interessato indicato nell’istanza alcun domicilio;
Ritenuto , infatti, che la richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità ex art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto e che tale obbligo non può essere assolto attraverso il “recupero” di indicazioni equipollenti pur desumibili dagli atti processuali (quali le mere indicazioni circa il domicilio o la residenza dell’istante), o che a tal fine non rilevano precedenti dichiarazioni o elezioni di domicilio che valide, ai sensi dell’art. 164 cod. proc. pen., per ogni stato e grado del giudizio di cognizione, perdono efficacia in relazione al procedimento di esecuzione e di sorveglianza (v. Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, COGNOME, Rv. 246720);
Rilevato che il ricorso GLYPH è inammissibile perché privo di confronto con l’ordinanza impugnata, posto che non contesta la carenza di elezione di domicilio nell’istanza, formulata dal difensore, ma afferma che la stessa indicazione risulterebbe “in atti”, che neppure vengono indicati, e che comunque l’elezione di domicilio allegata al ricorso non sana l’originario vizio dell’istanza;
Rilevato altresì che, per il resto, il ricorso deduce l’omessa valutazione di profili attinenti al merito dell’istanza e che sono assorbiti dalla sua originaria inammissibilità;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.