Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3565 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3565 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
/avverso l’ordinanza del 20/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE / c).$0 (mi,’ Lo ,t4
udita la relazione svolta ial Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste, con il decreto indic in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’istanza di affidamento al servizio so ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 o, in subordine, di semilibertà ai dell’art. 50 Ord. pen., ovvero, infine, di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, Ord. pen., formulata da NOME COGNOME, per non avere l’istante proceduto a effettuar dichiarazione di elezione di domicilio, secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 2-bis cod. proc. pen.
NOME propone, tramite il difensore AVV_NOTAIO, ricorso p cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione di legge, con riferiment all’art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen., nonché nullità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., per inosservanza ed err applicazione della legge processuale e vizio della motivazione. Rileva il difens come, nell’istanza tesa ad ottenere il beneficio, il condannato abbia – pur sottoscrivendo l’atto – effettuato la dichiarazione di domicilio, che ha car ricognitivo del rapporto fra abitazione e persona, non esigendo l’adozione formule sacramentali o di particolari formalità. Tale dichiarazione, pertanto, d essere ritenuta idonea a integrare l’adempimento formale, che è prescritto da normativa.
Il ricorso è inammissibile, atteso che l’art. 677 comma 2-bis cod. proc. pen. prescrive testualmente che il condannato – quando, come nella fattispecie ora vaglio di questa Corte, non sia detenuto, irreperibile o latitante – debba corr l’istanza con la dichiarazione o elezione di domicilio; ciò è prescritto a nell’ipotesi in cui l’istanza stessa sia presentata dal difensore. Tale previ poi sanzionata con la inammissibilità. Trattasi di adempimento avente i connota della tassatività, che quindi non ammette equipollenti e al quale non adempiersi secondo modalità difformi, rispetto a quelle contenute nel detta normativo. È infine un obbligo che incombe specificamente sul condannato, anche quando l’istanza sia presentata dal difensore (salva solo l’ipotesi del condan latitante o irreperibile).
Con riferimento al profilo della dichiarazione di inammissibilità de plano, nel caso di mancanza di elezione di domicilio, la giurisprudenza è del tu consolidata, GLYPH infine, GLYPH nel GLYPH senso GLYPH di GLYPH ammetterne GLYPH la GLYPH legittimità (Sez. U, GLYPH n. 18775 del 17/12/2009, COGNOME, GLYPH Rv. 246720; GLYPH Sez. 1,
r-L-
n. 30779 del 13/01/2016, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 267407; Sez. 1, n. 24803 del 23/03/2022, n.m.).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non potendosi escludere profili di colpa – anche alla sanzione favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, 07 dicembre 2023.