Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28891 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28891 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 2073/2025
– Relatore –
COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 31/03/2025 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Brescia
lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Brescia.
Con il provvedimento in epigrafe, emesso il 31 marzo 2025, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare proposta nell’interesse di NOME COGNOME condannata dalla Corte di appello di Brescia, con sentenza del 30 giugno 2022, irrevocabile il 22 novembre 2023, a cui era stato notificato l’ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale decreto di sospensione, per gli effetti di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
A ragione il giudice emittente ha osservato che dall’istanza Ł emerso che NOME COGNOME non aveva inserito in essa la dichiarazione o l’elezione di domicilio, come invece sarebbe stato necessario, ai sensi dell’art. 677, comma 2bis , cod. proc. pen. (come modificato dal d.l. 18 ottobre 2001, convertito dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438), in tal senso sottolineandosi che, all’esito del suo esame, la domanda in questione non soddisfa il requisito formale richiesto dalla norma, potendo alla suddetta dichiarazione o elezione di domicilio provvedere il difensore direttamente soltanto nel caso in cui sia munito di procura speciale, con la conseguenza che l’adempimento di tale obbligo nemmeno può essere assolto mediante indicazioni sul domicilio della parte interessata recuperabili aliunde .
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il difensore della condannata chiedendone l’annullamento e sviluppando un unico motivo con cui lamenta la violazione dell’art. 677, comma 2bis , cod. proc. pen. nonchØ la mancanza e la contraddittorietà della motivazione.
La difesa evidenzia che l’esame dell’istanza depositata presso il 17 gennaio 2024 fa emergere che la stessa era regolarmente corredata dall’atto di nomina del difensore, con contestuale elezione di domicilio, atto regolarmente sottoscritto da NOME COGNOME con firma
autenticata.
Al riguardo, la ricorrente osserva che, così come Ł certo che la domanda di misura alternativa deve essere corredata dalla dichiarazione o elezione di domicilio effettuata dalla persona condannata non detenuta, Ł del pari assodato che per tale formalità non sono richieste formule sacramentali e che essa può essere perfezionata anche nella nomina allegata alla domanda, essendo necessario soltanto che risulti la volontà della parte relativa al luogo in cui intende ricevere la notificazione degli avvisi: e, nel caso in esame, nella nomina del difensore di fiducia, rilasciata per la domanda di concessione delle misure alternative, da intendersi parte integrante dell’atto depositato, era contenuta l’elezione di domicilio richiesta dalla legge.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, osservando che l’istanza di affidamento in prova contiene due allegati, fra cui non appare l’atto di nomina con l’elezione di domicilio, atto che, tuttavia, risulta essere stato depositato, come Ł stato documentato nel ricorso, con il medesimo numero di procedimento, presso la stessa Autorità procedente in fase esecutiva, ossia la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, cinque giorni prima dell’istanza di affidamento, dopo che al difensore era stato notificato l’ordine di esecuzione con contestuale sospensione e decreto di irreperibilità, dovendo ritenersi valida la dichiarazione di domicilio eseguita dall’interessato nell’atto di nomina del difensore di fiducia, in quanto, nel rispetto delle forme previste dall’art. 162 cod. proc. pen., la stessa Ł contenuta in atto sottoscritto dalla persona interessata, con autentica del difensore nominato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato e va accolto nei sensi che seguono.
Il vizio che si individua in via dirimente nel provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza Ł l’avere – con riferimento all’esame dell’istanza di ammissione alle misure alternative sopra indicate da parte di condannata destinataria di ordine di esecuzione per la carcerazione seguito da provvedimento di sospensione finalizzato a garantire alla stessa, libera, lo spatium deliberandi di trenta giorni di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., inerente, appunto alla formulazione dell’istanza suddetta – deciso de plano , senza procedere alla fissazione dell’udienza camerale con l’instaurazione del contraddittorio, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.
In effetti, il provvedimento di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano , ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto con riguardo all’istanza identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero all’istanza priva delle condizioni previste direttamente dalla legge.
Si condivide, dunque, il principio di diritto secondo cui, anche con specifico riferimento al procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano , ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l’istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d’atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo, nØ valutazioni discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 – 01; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017 – 01).
3.1. in merito alla questione trattata con il provvedimento, l’art. 677, comma 2bis , cod. proc. pen. stabilisce che il condannato, non detenuto, ha l’obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla
magistratura di sorveglianza.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 162 cod. proc. pen., l’elezione, al pari della dichiarazione, di domicilio sono comunicati dall’imputato all’autorità che procede con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore, od anche con dichiarazione fatta nella cancelleria del luogo nel quale l’imputato si trova.
La conseguenza della mancata osservanza del precetto fissato dall’art. 677, comma 2bis , cod. proc. pen., testualmente stabilita dalla norma, Ł quella della inammissibilità dell’istanza.
Si Ł, sul punto, autorevolmente affermato – e il principio merita di essere condiviso e ribadito – che l’istanza di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 656, comma 6, cod. proc. pen., sia essa presentata dal condannato, sia essa presentata dal suo difensore, deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto, salvo che quest’ultimo sia latitante o irreperibile, con la specificazione che l’elezione di domicilio costituisce, alla stregua della normativa che disciplina l’istituto, atto strettamente personale dell’interessato (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246720 – 01; Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407 – 01).
Si Ł anche precisato che la sanzione dell’inammissibilità Ł riferita alla sola formulazione dell’istanza, nel senso che le variazioni del domicilio indicato nell’istanza di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 677, comma 2bis , cod. proc. pen., possono essere comunicate anche attraverso forme equivalenti a quelle previste nel primo periodo del predetto comma, purchØ non residuino dubbi sull’effettivo domicilio dell’istante (Sez. 1, n. 8029 del 23/01/2019, COGNOME, Rv. 274913 – 01).
3.2. Si Ł ulteriormente specificato – e il punto rileva primariamente per il presente caso – che il suddetto obbligo deve ritenersi regolarmente adempiuto anche quando la dichiarazione o l’elezione di domicilio sia allegata all’istanza di applicazione di misura alternativa alla detenzione: invero, l’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. prevede l’obbligo per l’istante, sia esso il condannato o il difensore, di presentare «istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessaria» e, quindi, corredata anche dalla elezione o dalla dichiarazione di domicilio, atti che possono essere, pertanto, acclusi all’istanza presentata dal difensore o contenute nell’istanza stessa qualora questa sia firmata anche dal condannato e depositata nella cancelleria (Sez. 1, n. 43873 del 08/09/2022, Nilo, non mass., anche sulla scorta di precisi riferimenti espressi da Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, cit., in cui risulta chiarito che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo in esame, non Ł richiesta l’adozione di formule sacramentali e risulta soltanto necessario che l’indicazione esprima con chiarezza la volontà del condannato in ordine al luogo ove egli intende ricevere la notificazione degli avvisi, quel che maggiormente rileva essendo la riconducibilità all’interessato della relativa manifestazione di volontà).
Con particolare riferimento alla dichiarazione e all’elezione di domicilio formulata nell’atto di nomina del difensore, si Ł condivisibilmente affermato, in via generale, che Ł valida la dichiarazione o elezione di domicilio eseguita dall’imputato nell’atto di nomina del difensore di fiducia, in quanto, nel rispetto delle forme previste dall’art. 162 cod. proc. pen., la stessa – ove esprima la suddetta, qualificata volontà e non sia limitata alla mera indicazione della residenza, senza alcuna inequivoca dichiarazione di essa come luogo elettivamente designato per la ricezione degli atti processuali riguardanti lo specifico giudizio – Ł contenuta in un atto depositato presso l’autorità procedente e sottoscritto dalla persona interessata con
autentica del difensore nominato (v., al riguardo, la motivazione di Sez. 3, n. 19899 del 12/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275961 – 01; Sez. 5, n. 2924 del 14/11/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242350 – 01; Sez. 2, n. 35191 del 03/07/2008, COGNOME, Rv. 240952 . 01).
Posto quanto precede e, quindi, considerate conforme a norma l’elezione o la dichiarazione di domicilio inserite nell’atto di nomina del difensore, atto a sua volta allegato all’istanza che ha dato impulso, come Ł previsto dall’art. 656 cod. proc. pen., al procedimento avente ad oggetto le indicate misure alternative alla detenzione, deve rilevarsi che nel caso di specie l’istanza di misure alternative aveva in allegato la nomina specifica del difensore di fiducia, con l’elezione di domicilio formulata in modo espresso.
Dall’esame dei documenti acclusi al ricorso risulta, infatti, che allegata all’istanza presentata innanzi alla Procura procedente, come da art. 656, comma 5, cod. proc. pen., si riscontra, infatti, la nomina quale difensore di fiducia in favore dell’avv. NOME COGNOME al fine della presentazione delle misure alternative alla detenzione, con l’elezione di domicilio presso lo studio del suddetto difensore, identificato specificamente con l’indicazione della città, della via e del numero civico.
Eguale documento si rileva, al di là delle indicazioni formulate dal Procuratore generale in sede, anche in allegato all’istanza di affidamento presente nel fascicolo di ufficio, come offerta all’esame del Tribunale di sorveglianza: atti che la Corte di legittimità Ł abilitata a consultare in ragione della natura processuale della questione esaminata.
In presenza di tale elezione di domicilio, non si profila giustificato il provvedimento inaudita altera parte del Presidente del Tribunale di sorveglianza, essendo necessario – in ogni caso – l’esame dell’atto, con il relativo scrutinio giuridico, per verificare in modo specifico l’avvenuto rispetto, o meno, del disposto di cui all’art. 677, comma 2bis , cod. proc. pen.
In applicazione degli esposti principi, pertanto, l’Autorità procedente avrebbe dovuto prendere in considerazione anche la documentazione allegata all’istanza, onde verificare se fosse presente la dichiarazione o elezione di domicilio, al fine di stabilire con cognizione di causa se poteva dirsi rispettata, oppure no, la condizione di ammissibilità stabilita dalla norma indicata in ordine all’istanza di ammissione alle misure alternative alla detenzione.
Da questo rilievo deriva la conseguenza che il provvedimento – risultato adottato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza de plano , senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, ricorribile per cassazione ai sensi dell’ultimo inciso dell’art. 666, comma 2, cod. proc., pen. – deve ritenersi affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., anche in relazione all’art. 609 comma 2, cod. proc. pen., per effetto dell’estensiva applicazione delle previsioni dell’omessa citazione dell’imputato e dell’assenza del suo difensore nei casi in cui ne Ł obbligatoria la presenza (sulla rilevabilità di ufficio: Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452 – 01; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, COGNOME, Rv. 260524 – 01).
Ciò determina la necessaria caducazione del decreto impugnato.
Conclusivamente, si impone, in considerazione del vizio enucleato, l’annullamento del provvedimento con rinvio (v. sul punto Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 283306 – 01; Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280524 01) al Tribunale di sorveglianza di Brescia per lo svolgimento del nuovo giudizio, da compiersi previa l’instaurazione del contraddittorio fra le parti ex art. 666, commi 3 e ss., in relazione all’art. 678, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Brescia per l’ulteriore corso. Così Ł deciso, 12/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME