Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37347 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37347 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a TERRACINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/04/2024 del TRIBUNALE di LATINA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribu di Latina;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse della parte civile NOME COGNOME, che ha insistito nel rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Latina ha dichiarat inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Terracina 13/11/2023, ritenendo non allegato all’atto di appello la dichiarazione o elezi domicilio, necessaria ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudi prescritto dall’art. 581 comma 1 ter cod.proc. pen., introdotto dal D. Igs. 150/20 Riforma Cartabia) in base al quale: “Con l’atto d’impugnazione delle parti private difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di dom ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”.
Avverso la decisione del Tribunale di Latina ha proposto ricorso l’imputat con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo di s enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma primo, disp. Att. cod. proc. p
all’atto di appello, in realtà era stato allegato atto di nomina ed elezione di domicil come previsto dall’art. 50 comma 1 ter cod. cod.proc.pen.
Il Procuratore generale, AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Latina.
Il difensore di parte civile ha chiesto, con memoria inviata telematicamente il 25 luglio 2024, il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1. La nuova disposizione dell’art.581, comma 1 ter, cod. proc. pen., come introdotta dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 riproduce quanto previsto dall’art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega legge 27 settembre 2021, n. 134: “fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l’atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione”.
Nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022 si legge: “{ . .111 comma 1 ter dell’ art. 581 cod. proc. pen., in attuazione del criterio di cui all’art. 1, comma 13, lett. a) d legge delega, introduce una ulteriore condizione di ammissibilità dell’impugnazione: con l’atto d’innpugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione”.
La nuova disposizione dell’art.581, comma Iter cod. proc. pen. si coordina:
-con l’art. 157-ter comnna terzo cod. proc. pen. (Notifiche degli atti introduttivi giudizio all’imputato non detenuto) secondo cui: “In caso di innpugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei s confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 581, commi 1 ter e 1 quater’;
-con il novellato art. 164 cod. proc. pen. la cui attuale rubrica è “Efficacia della dichiarazione e dell’elezione di domicilio” che stabilisce che: “La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell’avviso di fissaz dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall’articolo 156, comma 1.”.
La nuova formulazione di quest’ultimo articolo ha modificato la precedente disposizione nella rubrica (la precedente rubrica era “Durata del domicilio dichiarato o eletto”) nonché il contenuto della stessa che in precedenza stabiliva che la dichiarazione o l’elezione di domicilio era valida “per ogni stato e grado del procedimento”.
La eliminazione di siffatta disposizione, che riconosceva validità “illimitata” a dichiarazione o l’elezione di domicilio già presente in atti, salvo la possibilità l’interessato di comunicare eventuali variazioni o modifiche, consente di interpretare correttamente la norma in esame nel senso che il soggetto che intende impugnare la
sentenza ai primo graao non puo -utilizzare ‘« la atcniarazione o eiezione ai aomiciiio nei precedente grado effettuata, che non risulta più valida in ogni stato e grado del processo. La conseguenza immediata è che, con la presentazione dell’impugnazione, l’adempimento richiesto non è soddisfatto con l’allegazione di una dichiarazione/elezione di domicilio in precedenza effettuata, non avendo più la stessa durata illimitata le precedenti indicazioni dell’art. 164 cod. proc. pen., ma è necessario che l’interessato fornisca nuovamente, anche nell’ipotesi in cui lo abbia già fatto in precedenza, la indicazione di un domicilio dichiarato o eletto.
1.2.Nella fattispecie in esame risulta, tuttavia, che all’atto di appello era stato alle atto di nomina e di elezione di domicilio come prescritto dall’art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen., trasmesso dal difensore a mezzo pec, sicchè l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Latina per l’ulteriore corso. La tesi difensi sostenuta dal difensore di parte civile in memoria- sulla presunta invalidità dell’atto elezione di domicilio in quanto la firma dell’imputato non sarebbe stata corredata della sottoscrizione “per autentica” da parte del difensore- introduce un argomento del tutto inedito e che va oltre le ragioni poste a fondamento dell’ordinanza impugnata, non risultando dalla motivazione alcun accenno al profilo indicato dalla parte civile. Inolt secondo l’insegnamento di questa Corte « ai sensi dell’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., l’elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudiz grado di appello deve essere depositata unitamente all’atto di impugnazione e tale adempimento, previsto a pena di inammissibilità, rende l’elezione di domicilio parte integrante dell’atto di impugnazione. In questa prospettiva è ben possibile che l’autenticazione della firma apposta in calce all’elezione di domicilio avvenga con l sottoscrizione dell’atto di impugnazione» ( in motivazione Sez. 5, n. 29185 del 05/07/2024, Rv. 286651-01). Nella fattispecie, gli atti contenenti l’elezione di domicil (e la procura speciale ad impugnare), sono stati depositati unitamente all’impugnazione sicché l’autenticazione della sottoscrizione può ritenersi implicita nella sottoscrizio digitale dell’atto di appello che il difensore ha provveduto a depositare a mezzo PEC. 2. Conclusivamente il provvedimento impugNOME deve essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere rimessi al Tribunale di Latina per il giudizio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugNOME e dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Latina per il giudizio.
Così deciso il 10 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente