Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17832 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17832 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a CASTEL DI SANGRO il 24/04/1985
avverso l’ordinanza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
I
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. c) e 581, comma 1 -ter cod. proc. pen., l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona, che l’ha dichiarata responsabile di diffamazione.
1.1.La declaratoria di inammissibilità è stata motivata dalla mancata allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio, sottoscritta dall’imputata, all’atto di gravame, sul rilievo che la mera indicazione del domicilio dell’imputata, contenuto nell’intestazione dell’appello, non possa essere equiparata alla dichiarazione di domicilio così come irrilevante è stato ritenuto il richiamo a una dichiarazione di domicilio antecedente alla pronuncia della sentenza di primo grado.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME il quale svolge un unico motivo denunciando erronea applicazione dell’art. 581, comma 1 -ter cod proc. pen..
Deduce che l’imputata ha presenziato al giudizio di primo grado e che una corretta applicazione della citata disposizione postula che, per l’imputato presente, anche una pregressa dichiarazione o elezione di domicilio -pure se antecedente alla pronuncia della sentenza di primo grado o anche risalente alla fase delle indagini preliminari – sia da ritenersi sufficiente al fine di integrare i presupposto di ammissibilità dell’appello. La disposizione di cui ha fatto erronea applicazione la pronuncia impugnata -in tesi difensiva – non contiene, infatti, alcun esplicito riferimento alla necessità che la dichiarazione o elezione di domicilio sia allegata all’impugnazione e rilasciata dopo la sentenza di primo grado, a differenza di quanto espressamente previsto per l’imputato assente, ipotesi regolata dal comma 1 -quater del medesimo art. 581 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila.
Il tema posto dal ricorso è quello dell’interpretazione della disposizione di cui all’art. 581 comma 1 -ter cod. proc. pen.( introdotto dall’art. 33 comma 1 lett. B) del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, e in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato decreto) con riguardo all’adempimento, previsto a pena di inammissibilità dell’impugnazione, costituito dal deposito, in uno all’atto impugnatorio, della dichiarazione o dell’elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
2.1. L’art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. prevede(va) testualmente: “Con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”.
2.2. Detto comma 1-ter è stato abrogato dall’art. 2, lett. O, della legge 9 agosto 2024, n. 114, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”, la quale è entrata in vigore il 25 agosto 2024. Essa non è, dunque, applicabile al caso in esame, secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite ‘De Felice’, a tenore del quale la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. – abrogata dalla I. 9 agosto 2024, n. 114 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.( Sez. Un. n. 13808 del 24/10/ 2024, dep. 08/04/2025, COGNOME).
2.3. Ciò posto, e osservato come il tema che viene in rilievo è quello relativo alla corretta individuazione della portata dell’onere imposto alla parte impugnante dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.., le già citate Sezioni Unite hanno risolto il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, ovvero se la previsione in esame – che ha riferimento al caso in cui l’imputato non è stato assente nel grado precedente – debba essere intesa nel senso della necessità di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, unitamente all’atto di impugnazione, ovvero, nel senso della sufficienza del richiamo di precedente elezione o dichiarazione nell’atto di impugnazione, ovvero, ancora, nel senso che non occorra né il deposito né il richiamo, ma sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio. Il più autorevole Consesso di legittimità ha affermato, che, in relazione al periodo di vigenza, la previsione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cit. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
2.4. A tale approdo le Sezioni unite sono pervenute ponendo in risalto la differenza tra la disposizione in esame e quella di cui al successivo comma 1quater, che disciplina il caso in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato, ipotesi per la quale la previsione testuale è nel senso che “con l’atto di impugnazione del difensore è depositato specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”, per ricavarne che “per l’imputato che sia stato presente nel giudizio di primo grado, non è necessario che la dichiarazione o elezione di
domicilio da depositare a pena di inammissibilità unitamente all’atto di impugnazione sia “nuova” ossia formata successivamente alla pronuncia della
sentenza impugnata e funzionalmente alla proposizione dell’impugnazione, in quanto tale ulteriore condizione è richiesta soltanto e in modo espresso per
l’imputato giudicato in assenza”, giustificandosi tale differenza “con la volontà
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legislativa di assicurare impugnazioni proposte da imputati “consapevoli”.(
Un. `COGNOME‘, cit.).
La conseguenza che ne discende è che, per l’imputato che sia stato
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presente nel giudizio di primo grado, si presume la volontà di impugnare, e al medesimo non è imposto l’onere del conferimento di un nuovo mandato,
potendo essere soddisfatta la esigenza di agevolare la citazione in giudizio
“attraverso il deposito o la allegazione di una elezione di domicilio antecedente alla sentenza impugnata…..come previsto espressamente dall’art. 157-ter primo
comma e dall’art. 164 cod. proc. pen. purchè essa sia idonea e chiaramente precisandosi che essa
indicata”,
“non deve necessariamente essere materialmente allegata all’atto di impugnazione potendo essere soltanto in esso
richiamato”.
2.6. Nel caso di specie, avendo presenziato l’imputata al giudizio di primo grado, ed essendo presente nell’atto di gravame un espresso richiamo alla dichiarazione di domicilio del 1^ agosto 2019, in applicazione dei ricordati principi, l’ordinanza impugnata risulta illegittimamente resa, meritando l’annullamento senza rinvio, con restituzione degli atti alla medesima Corte di appello de L’Aquila per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di l’Aquila per l’ulteriore corso.
Cis,ì deciso in Roma, 11 aprile 2025
Il e’on igliere es
M ria NOME Belnnont