Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6089 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6089 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 20/02/1980
avverso l’ordinanza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha chiesto di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunziata il 23 gennaio 2024, il Tribunale di Salerno aveva condannato NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 337, 455 e 582 cod. pen. Con ordinanza pronunziata il 21 marzo 2024, la Corte di appello di Salerno ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza di primo grado.
La Corte territoriale ha rilevato che, all’atto di appello, non era allegata l’elezione di domicilio, richiesta, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, comma Iter, cod. proc. pen. All’atto di impugnazione, era allegata solo la procura speciale rilasciata all’avv. COGNOME nella quale l’imputato aveva «indicato in modo assolutamente vago» il luogo in cui egli intendeva ricevere le notifiche, facendo riferimento al luogo di residenza («Capaccio, loc. TorreINDIRIZZO snc»)», che non consentiva di «individuare con sufficiente certezza e ragionevole precisione l’indirizzo e il numero civico».
Contro l’ordinanza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1 Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 161 e 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Sostiene che l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. pone quale condizione di inammissibilità dell’impugnazione la sola omessa allegazione dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, ma non anche l’insufficienza o l’inidoneità dell’elezione o della dichiarazione.
Il ricorrente evidenzia che, peraltro, l’ordinanza impugnata è stata regolarmente notificata all’imputato: circostanza dalla quale sarebbe desumibile che l’elezione di domicilio era idonea, avendo consentito il rintraccio dell’imputato ai fini della notificazione.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
1.1. L’unico motivo di ricorso è fondato.
Va premesso che le Sezioni Unite, all’esito dell’udienza del 18 aprile 2024 (come da informazione provvisoria n. 15/2024), hanno affermato che: «la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024»; «la previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione».
La norma in questione, dunque, deve trovare applicazione nel caso in esame, atteso che l’appello era stato proposto il 7 febbraio 2024.
Tanto premesso, va rilevato che il giudice di secondo grado ha erroneamente ritenuto inidonea l’elezione di domicilio, senza prima avere concretamente verificato l’impossibilità di effettuare la notifica presso il domicilio eletto.
Va, al riguardo, osservato che, attesa la gravità della “sanzione” che consegue al mancato rispetto delle formalità richieste dall’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. – l’inammissibilità dell’impugnazione -, appare necessario che il giudice verifichi in maniera particolarmente rigorosa l’inidoneità dell’elezione di domicilio e solo dopo avere appurato l’impossibilità di effettuare concretamente la notifica nel luogo indicato dall’imputato.
Questa Corte, d’altronde, seppure al diverso fine di valutare la legittimità del ricorso alla procedura della notifica presso il difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ha già affermato che «l’indagine sulla idoneità del domicilio eletto» è consentita solo dopo la necessaria e rigorosa verifica dell’impossibilità di effettuare la notifica presso il domicilio eletto (cfr. Sez. 2, 3967 del 20/12/2022, Lunerti, Rv. 284310). Se, quando si tratta di valutare l’idoneità dell’elezione di domicilio al fine di legittimare il ricorso alla procedur della notifica presso il difensore, viene chiesto al giudice di essere particolarmente rigoroso, appare coerente chiedergli la medesima rigorosità quando si tratta di valutare la medesima idoneità, al fine (ancor più rilevante) di dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione.
Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello, senza avere prima verificato la concreta possibilità di effettuare la notifica presso il luogo indicato all’imputato e, in maniera del tutto assertiva, ha ritenuto che il riferimento al luogo «Capaccio (Sa), località Torre RAGIONE_SOCIALE» non fosse sufficiente a configurare un’idonea elezione di domicilio. Valutazione, peraltro, rivelatasi errata, atteso che poi la notifica dell’ordinanza di inammissibilità era stata regolarmente effettuata proprio in quel luogo.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso, il 22 novembre 2024.