Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17331 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17331 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, COGNOME, che ha udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATI -0
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Reggio Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto dagli imputati contro la sentenza di primo grado ritenendo l’atto di impugnazione privo dell’elezione di domicilio prescritta dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Avverso la richiamata decisione lo COGNOME e la N1AFRICI propongono ricorsi di analogo tenore con il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunciano violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e degli artt. 3 Cost. e 6 CEDU.
A fondamento della censura si evidenzia che la declaratoria di inammissibilità dell’appello è stata ancorata ad un’interpretazione eccessivamente formalistica del disposto dell’art. 581, connrna 1-ter, cod. proc. pen. laddove non si è ritenuto l’atto di impugnazione corredato dell’elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio assumendo che per detta dichiarazione non potesse essere presa in considerazione l’indicazione contenuta nell’intestazione del mandato dove era scritto “attualmente domicilia …”.
Talché la declaratoria di inammissibilità sarebbe stata ancorata ad un’esegesi della predetta priva di una correlazione finalistica con gli scopi della medesima ed espressione di un ingiustificato formalismo.
CONSIDERATO’ IN DIRITTO
1.1 ricorsi non sono fondati, poiché la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione – nel ritenere che non potesse ritenersi equivalente alla prescritta elezione di domicilio nella procura resa ai sensi dell’art. 581-ter cod. proc. pen. la circostanza che nell’intestazione del mandato fosse fatto riferimento a un attuale domicilio della parte, del principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, in forza del quale, ai fini di una valida dichiarazione o elezione di domicilio, non è sufficiente la semplice indicazione, in un atto processuale, della residenza o del domicilio dell’indagato o dell’imputato, essendo necessaria una sua manifestazione di volontà in ordine alla scelta tra i luoghi indicati dall’art. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza degli effetti di tale scelta (ex aliis, Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022, Luongo, Rv. 283180 – 01).
In sostanza, come ha correttamente ritenuto la pronuncia impugnata, non costituisce valida dichiarazione di domicilio la mera indicazione della propria
residenza nell’atto di nomina del difensore di fiducia, perché la stessa non contiene la manifestazione di un consapevole atto di volontà volto ad effettuare una scelta tra uno dei luoghi indicati dall’art. 157 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 41178 del 10/07/2014, COGNOME, Rv. 261032 – 01). L’elezione di domicilio è, in definitiva, un atto personale a forma vincolata da compiersi esclusivamente secondo le forme indicate nell’art. 162 cod.proc.pen. (v., tra le molte, Sez. 2, n. 8397 del 10/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266070 – 01).
I ricorsi devono pertanto essere riciettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.E.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME Il Presidente