Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33191 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33191 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Valeggio sul Mincio il 24-07-1965, avverso l’ordinanza del 04-10-2024 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni trasmesse dall’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia e procuratore speciale della parte civile NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso, con condanna di Grava alla rifusione dei compensi e delle spese di assistenza della parte civile;
lette le conclusioni trasmesse dall’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia e procuratore speciale della parte civile Regione Veneto, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso, con condanna di Grava alla rifusione delle spese di assistenza della parte civile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 ottobre 2024, la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza resa il 16 giugno 2023 dal Tribunale di Verona, con la quale il predetto, nell’ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di imputati, era stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 9 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo 98), essendo stato l’imputato altresì condannato al risarcimento del danno in favore di una pluralità di parti civili, tra cui NOME COGNOME e la Regione Veneto.
Avverso l’ordinanza della Corte di appello lagunare, COGNOME tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo, è stata dedotta l’erronea applicazione degli art. 591 e 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., osservandosi che l’imputato ha regolarmente adempiuto agli obblighi previsti dall’abrogato art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., in quanto nella procura speciale, egli ha indicato con chiarezza il suo luogo di residenza e, nell’atto di appello, il difensore di fiducia ha dichiarato il domicili dell’imputato, risultando il luogo di residenza coincidente con quello di domicilio, per cui alcun ostacolo è stato frapposto al celere svolgimento del processo.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è l’inosservanza dell’art. 169 cod. proc. pen., rilevandosi che COGNOME, già prima che gli venisse comunicato di essere indagato per i fatti di causa, era iscritto all’A.I.R.E. in Bulgaria, dove esercitava attività lavorativa, per cui la notifica del decreto di citazione nei suoi confront sarebbe dovuta avvenire nel rispetto delle modalità fissate dal citato art. 169.
Dopo essere stato inizialmente assegnato alla Settima Sezione (udienza del 14 febbraio 2025), il ricorso veniva assegnato alla Terza Sezione Penale.
Con note trasmesse rispettivamente il 17 aprile 2025 e il 23 aprile 2025, gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME difensori e procuratori speciali, il primo, della parte civile NOME COGNOME e, il secondo, della parte civile Regione Veneto, hanno chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso, con condanna di Grava alla rifusione delle spese delle rispettive parti civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
E invero la Corte territoriale, nel dichiarare inammissibile l’appello proposto nell’interesse di Grava, ha rimarcato, in maniera pertinente, il fatto che era stato sì depositato un mandato speciale a impugnare, ma non anche la dichiarazione e/o elezione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio.
Né, ha aggiunto la Corte di appello, poteva ritenersi idonea a essere apprezzata come elezione o dichiarazione di domicilio la mera indicazione di un domicilio all’estero, sia perché sottoscritta dal solo difensore dell’imputato, sia perché, comunque, non è possibile la dichiarazione o elezione di domicilio all’estero.
2. Ora, come sottolineato anche dal Procuratore generale, la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse di Grava 1’8 aprile 2024 risulta immune da censure, avendo trovato corretta applicazione l’allora vigente art. 581, cod. proc. pen., secondo cui, con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento, nonché di nonché di provvedere alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili NOME COGNOME e Regione Veneto, spese liquidate, avuto riguardo alle attività difensive svolte e all’entità della vicenda, in euro duemila per ciascuna di esse, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili NOME COGNOME e Regione Veneto, che liquida, per ciascuna parte civile, in euro duemila, oltre accessori di legge.
Così deciso il 29.04.2025