Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45574 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45574 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PIETRAMONTECORVINO il 02/07/1954 avverso l’ordinanza del 07/05/2024 della CORTE di APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Novara del 21 novembre 2023 in quanto non accompagnato dal deposito di una elezione di domicilio successiva alla sentenza si condanna.
Presentando ricorso per cassazione fondato su vizio di motivazione e violazione di legge (art.606, comma 1, lett. c ed e, c.p.p.) la Difesa dell’imputato evidenzia che questi era presente nel processo e che la giurisprudenza di questa stessa Sezione (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, COGNOME, Rv. 285936 – 01) non richiede il rinnovo della formalità nel caso di imputato partecipe.
Con memoria inviata via mali l’Avv. NOME COGNOME COGNOME ha ribadito richiesta di annullamento dell’ordinanza dichiarativa GLYPH dell’inammissibilità dell’appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato perché basato su un motivo infondato.
Nell’arco dell’ultimo anno si è sviluppato tra alcune Sezioni della Cort contrasto interpretativo in ordine all’art.581 cod. proc. pen., in parti comma 1-ter della disposizione. Senza la necessità di ripercorrere estensivamen le varie soluzioni formulate, è sufficiente, ai fini della presente decisione, che all’approccio più possibilista e flessibile adottato da questa Sezio riteneva adempiuto l’onere imposto dalla norma, ai fini della regolarità dell’ appello, dalla presenza di una anteriore elezione di domicilio in atti, debit indicata o quanto meno menzionata nell’atto di impugnazione, si contrapponevano interpretazioni più rigide, che richiedevano la effettiva allegazione dell elezione di domicilio, giungendosi in alcuni casi a richiedere che essa successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, anche nell’ipotesi in l’imputato fosse stato presente al processo.
La questione, rimessa alle Sezioni Unite penali per la composizione d conflitto, è stata risolta dalla sentenza recentemente pronunciata (24 o 2024) nel procedimento a carico di NOME COGNOME.
La sentenza, in corso di pubblicazione, ha affermato il principio per c previsione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpreta senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espress specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequi individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Alla luce di tale inquadramento di principio, è ora possibile verific merito del ricorso. Emerge allora che, sebbene l’elezione di domicilio fosse reg e presente in atti, l’atto di appello non ne abbia fatto menzione. Infatti, manca l’indicazione della sua specifica collocazione in atti, ma, più in gen manca in radice nell’atto di appello un qualche riferimento alla sua s esistenza. L’elezione di domicilio, infatti, non viene menzionata né nell’intest dell’atto, né nel corpo motivazionale.
A fronte dell’omissione defensionale, che costituisce uno specifico onere legge, non possono essere considerate equipollenti o idonee a soddisfar requisito di legge la allegazione dell’elezione di domicilio all’odierno ricor non all’atto di appello) o la presenza dell’imputato nel processo di primo g Tali circostanze non possono svolgere funzione supplettiva o integrati dell’adempimento richiesto alla parte al momento della presentazione dell’atto appello.
D’altronde, la recente giurisprudenza sopra menzionata ha semplificato, favore dell’imputato, l’assolvimento dell’onere di parte, assimilando all’allega dell’elezione di domicilio anteriore alla sentenza impugnata, la semp indicazione della presenza della stessa in atti, ma non ne ha esclusa la nece per la evidente ragione che ciò avrebbe significato andare contra legem.
E’, altresì, irrilevante che il provvedimento impugnato sia fondato mancata presentazione di una elezione di domicilio successiva alla pronuncia de sentenza impugnata, principio non avvallato dalla menzionata decisione del Sezioni Unite che ha regolato il contrasto sopra indicato. Infatti, second regola ermeneutica consolidata, cui questo Collegio intende dare continuità, n ravvisandosi ragione alcuna per discostarsene, in tema di questioni di diri indifferente il ragionamento giuridico, eventualmente anche errato, adottato giungere alla soluzione della questione stessa, non avendo il giudice l’one motivare l’interpretazione prescelta, essendo sufficiente che essa sia co Sez. U, n. 29541 de/ 16/07/2020, NOME Rv. 280027 – 04), come nel presente caso rivelatasi, all’esito della decisione delle Sezioni Unite.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. p condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
Così deciso il 4 dicembre 2024
GLYPH
Il C nsiglier relatore
L Presidente