Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23194 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23194 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a BARI il 21/07/1949
avverso l’ordinanza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
Ritenuto in fatto
1.Di COGNOME NOME COGNOME ha proposto, con atto del 7 gennaio 2025, ricorso per cassazione avverso la ordinanza della Corte d’appello di Lecce del 9 dicembre 2024, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello da lui presentato il 16 giugno 2024 contro la sentenza di condann del g.u.p. del Tribunale di Brindisi in sede di rito abbreviato – datata 1 febbraio 2024 relazione ai delitti di cui agli artt. 216 primo comma n. 1 e n. 2, 223 comma 1, 223 comma 2 n. 2, 219 primo comma e secondo comma n. 1 R.D. n. 267 del 1942, 367 cod. pen.. La Corte di merito ha censurato la mancata allegazione, all’atto d’appello del 14 giugno 2024, dell
dichiarazione od elezione di domicilio ai sensi dell’ad. 581 comma 1 ter cod. proc. pen vigente sino al 24 agosto 2024 e applicabile alle impugnazioni promosse a decorrere dal 30 dicembre 2022. Più precisamente, l’atto di gravame si era limitato ad indicare che l’imputat era domiciliato presso lo studio del medesimo difensore di fiducia, in Brindisi, INDIRIZZO senza specificare quando ed in base a quale atto procedimentale ciò fosse avvenuto.
2.L’atto d’impugnazione consta di un solo motivo, che – al netto di prolisse considerazion riferite alla legittimità della dichiarazione di assenza dell’imputato o al regime notificazioni, non pertinenti alla questione posta – ha nella sostanza dedotto l’invalidità sentenza della Corte d’appello, in quanto l’atto di gravame – al quale non era sta effettivamente compiegata la copia della elezione di domicilio – sarebbe stato promosso non dal semplice difensore fiduciario dell’imputato, ma dal suo procuratore speciale e mandatario ad impugnare, e avrebbe indicato correttamente l’avvenuta elezione di domicilio, che incorpora il rapporto fiduciario tra l’assistito ed il legale. Non sarebbe ragionevole ritenere che il di secondo grado non abbia il dovere di consultare il fascicolo processuale per reperire l’atto dichiarazione od elezione di domicilio; e la giurisprudenza prevalente avrebbe optato per una interpretazione meno formalistica della norma processuale, ritenendo esauriente la presenza di una valida dichiarazione od elezione di domicilio, ai fini delle notificazioni, eseguita nel del procedimento di primo grado.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1.Deve essere premesso che con sentenza n. 13808 del 24 ottobre 2024, ric. De COGNOME, nella risoluzione di un contrasto interpretativo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato principio in virtù del quale “la disciplina contenuta nell’ad. 581, comma 1-ter, cod. proc. p abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell’ad 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consenti l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione”.
1.1.E’ necessario tener conto, pertanto, del perimetro delineato dall’approdo del massimo consesso nonnofilattico, e si osserva che – vedendosi in un caso di impugnazione promossa in data antecedente al 24 agosto 2024, di entrata in vigore della c.d. riforma Nordio (L. n. 1 del 2024) e contro una sentenza emessa nell’operatività del D. Lgs. n. 150 del 2022 – il dat
testuale dal quale prendere le mosse ai fini della presente decisione è quello dell’art. 5 comma 1 ter cod. proc. pen. nella formulazione antecedente alla sua abrogazione, voluta appunto dalla L. n. 114 del 2024.
1.2. Le Sezioni Unite hanno dunque ritenuto di non condividere l’indirizzo ermeneutico che l’ordinanza di rinnessione n. 26458 del 19 giugno 2024 della Quinta sezione di questa Corte aveva citato come maggioritario, ovvero quello più rigoroso, che aveva propeso per la necessità del deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio – foss’anche d “rinnovo” di una dichiarazione o di elezione di domicilio già precedentemente formalizzata contestuale od immediatamente successiva alla presentazione dell’impugnazione.
E’ stato preferito l’approccio interpretativo più flessibile, che ritiene esauriente, sempre indispensabile, anche nella prospettiva di garantire che sia consapevole la scelta dell’imputato di impugnare la sentenza di primo grado, che l’atto di gravame alleghi o anche soltanto specificamente richiami la dichiarazione od elezione di domicilio formalizzata precedenza, già inserita negli atti del fascicolo procedimentale, in quanto strumentale a notifica dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione e all’acquisizione della prov l’imputato ne sia venuto a conoscenza (sez. U n. 13808 del 24/10/2024, cit.; sez.2, n. 16480 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286269; conf. sez.2, n. 23275 del 09/05/2024, COGNOME, Rv. 286361).
1.3. Non è stata smentita, tuttavia, l’ispirazione di fondo del precetto processua precipuamente finalizzata ad attribuire all’imputato un preciso onere di collaborazion funzionale, in un’ottica di efficienza del processo, all’agevolazione delle formali notificazione dell’atto introduttivo del giudizio e soprattutto a facilitare gli adempime personale di cancelleria, così sgravato degli incombenti di ricerca della dichiarazione elezione di domicilio nell’incarto processuale, magari in presenza di una pluralità di esse ( sez.5, n. 3118 del 10/01/2024, Mohamad, Rv. 285805; sez. 5, n. 17055 del 19/03/2024, COGNOME, Rv.286357; sez.2, n. 23462 del 12/04/2024, COGNOME, Rv.286374). In effetti, la Relazione illustrativa al Decr. Lgs. n. 150 del 2022, il cui art. 33 comma 1 lett. d) a inserito il comma 1 ter dell’art. 581 cod. proc. pen., si era curata di precisare (pag.324) c “viene perseguito il fine di innalzare il livello qualitativo dell’atto d’impugnazi relativo giudizio in chiave di efficienza, semplificando al contempo le forme in ot acceleratoria “.
1.4. In questa cornice, le Sezioni Unite si sono espresse favorevolmente per il secondo orientamento, fatte salve, tuttavia .
Si è detto allora che per l’imputato che sia stato presente nel giudizio di primo grado – co nel caso di specie – . Epperò, si è anche puntualizzato che il ; e di conseguenza ; sicchè, .
1.5.Dagli indicatori esegetici così tracciati, è ben possibile enucleare il “cuore” del dictum del più alto organismo della giurisprudenza di legittimità e trarre la conclusione che non solo l’ di gravame debba contenere quantomeno il richiamo ad una dichiarazione od elezione di domicilio già attuata e presente nel fascicolo processuale, come pure avvenuto nel caso in scrutinio, ma debba premurarsi di fornire indicazioni precise e specifiche che ne consentano la “immediata individuazione nel fascicolo processuale”, che possono consistere nella esatta identificazione del “numero” dell’affoliazione nel fascicolo a cui corrisponda l’atto de quo; o, in alternativa, nella indicazione sufficientemente dettagliata del documento che ne incorpori l formalizzazione e della fase del procedimento penale in cui essa si sia collocata (a tit esemplificativo: “come da dichiarazione” o “elezione di domicilio” eseguita o depositata ” data… all’udienza del… dinanzi al giudice…”; ovvero “effettuata dinanzi alla polizia gi in sede di notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari in data…”; “effettuata in sede di interrogatorio dinanzi al giudice per le indagini preliminari in da “dinanzi al pubblico ministero in data…”), proprio allo scopo di evitare al perso amministrativo defatiganti e dispendiose ricerche per il suo rintraccio, magari in un voluminos incarto.
2.0rbene, si deve rilevare che l’appello dell’imputato reca menzione di una elezione d domicilio già contenuta nel fascicolo e compiuta nel corso del processo, ma non indica la data,
le modalità, il segmento del procedimento penale che ne ha segnato l’effettuazione, né dà
diligente contezza della sua ubicazione nel fascicolo processuale. E la necessità di una indicazione univoca e puntuale dell’indirizzo prescelto per la notificazione del decret
citazione appare tanto più rilevante e dirimente nel caso di specie, poiché lo stesso ricorrent nel contesto espositivo del motivo di ricorso, afferma testualmente che
“nell’atto di impugnazione era allegata nuova nomina per appellare con cui si confermava la elezione di
domicilio in INDIRIZZO luogo di residenza e fiscale dell’avv. COGNOME Livio “, che è luogo
evidentemente diverso da “INDIRIZZO“, risultante dall’incipit
dell’atto di gravame.
3.Ne consegue la reiezione del ricorso, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 6
cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 08/05/2025
Il Presidente