Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4600 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4600 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 9/05/1075 in Tunisia
avverso la ordinanza del 9/02/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello, depositato in cancelleria da NOME COGNOME in data 9 febbraio 2024, contro la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bologna il 27 aprile 2023, in ragione dei fatto che, ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., non era stata depositata con l’atto di appello – la dichiarazione o l’elezione di domicilio ai fini della notificazione dei decreto di citazione a giudizio.
In particolare, l’elezione di domicilio era contenuta nelle ultime righe dell’at appello, sottoscritto unicamente dall’avvocato NOME COGNOME
Avverso l’ordinanza, ricorre per cassazione COGNOME deducendo la violazione di norma processuale per avere la Corte di appello erroneamente dichiarato la inammissibilità dell’impugnazione.
L’elezione di domicilio era indicata nella intestazione dell’atto di appello o che contenuta nelle ultime righe dzello stesso e, quindi, emergeva esplicitament nel corpo dell’atto di impugnazione. Inoltre, il codice di rito non indica le mod di deposito dell’elezione di domicilio. A fronte di tale evenienza, è sufficiente il difensore, indicare l’elezione di domicilio, rientrando tale fatto nei pieni della difesa.
Il dettato dell’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. non prevede, peraltro, che l’elezione di domicilio debba essere effettuata dopo la pronuncia della senten impugnata, a differenza del successivo comma 1 -quater cod. proc. pen.
Il ricorrente richiama, infine, il principio espresso da questa Cort cassazione, per il quale, al di fuori dei casi nei quali si sia proceduto in a non è necessario che la dichiarazione/elezione di domicilio sia resa dopo il deposi della sentenza impugnata, essendo sufficiente l’allegazione o il puntuale richia da parte del difensore di un’elezione/dichiarazione già versata in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
2.Dalla consultazione del fascicolo – consentita essendo dedotta la violazion di legge processuale – emerge che, effettivamente, l’elezione di domicil dell’appellante presso lo studio del difensore, avvocato NOME COGNOME contenuta nella parte finale dell’atto di appello non sottoscritto dall’imputato
Occorre evidenziare che l’art. 581, comma 1 -ter cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d) del d.lgs. 150 del 2022 e applicabile, ai sensi dell’art. 89, comma 3, d.lgs.150 cit., alle sentenze pronunciate dopo l’entrata in vig dello stesso decreto legislativo, prevede che, con l’atto di impugnazione delle p private e dei difensori, è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazi l’elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a gi
3.1. Su tale norma si sono pronunciate il 24 ottobre 2024 le Sezioni Unite questa Corte di cassazione con sentenza n. 6578/2024, sottolineando che «la
disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione».
4.Nel caso in esame, l’atto di appello non richiamava una preesistente elezione di domicilio, bensì formulava una apposita nuova elezione di domicilio, senza che fosse, però, allegato l’atto che la conteneva, senza che l’atto recasse la firma anche dell’imputato e senza che fosse specificata la precisa collocazione della dichiarazione di domicilio nel fascicolo processuale.
4.1. La Corte di appello territoriale, pertanto, facendo corretta applicazione dell’art. 581, comma 1 -ter cod. proc. pen., ha ritenuto l’appello inammissibile, in quanto privo dell’allegazione della dichiarazione di domicilio e della firma dell’imputato, pur non ritenendo necessario che tale domiciliazione fosse intervenuta dopo la sentenza impugnata.
Quest’ultima si è conformata all’orientamento già espresso da questa Corte di legittimità, secondo il quale la dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al gravame delle parti private e dei difensori, dev’essere personalmente sottoscritta dall’imputato al fine di consentire l’inequivoca individuazione del luogo della notifica (Sez. 6, n. 21930 del 24/04/2024, D., Rv. 286487-01. Nella fattispecie la Corte non ha ritenuto sufficiente il generico richiamo del luogo di domiciliazione nell’atto di appello, che non recava la firma dell’imputato).
5.11 ricorrente ha richiamato il principio, ormai consolidato, per il quale, al di fuori dei casi nei quali si sia proceduto in assenza, non è necessario che la dichiarazione/elezione di domicilio sia resa dopo il deposito della sentenza impugnata, essendo sufficiente l’allegazione o il puntuale richiamo da parte del difensore di un’elezione/dichiarazione già versata in atti.
In tali casi, può convenirsi che l’allegazione o l’indicazione di una pregressa dichiarazione/elezione posa essere utilmente effettuata anche dal difensore.
Nel caso di specie, però, si tratta di nuova elezione, diversa anche da quella risultante dall’intestazione della sentenza di primo grado, nella quale era indicato come domiciliatario altro difensore.
Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso 18 gennaio 2025