Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4742 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4742 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SETTIMO SAN PIETRO il 14/08/1960
avverso l’ordinanza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, la Corte d’Appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Cagliari n. 1745 del 29 maggio 2023, con cui l’imputato è stato condannato alla pena di 3 mesi di reclusione per il reato di minaccia aggravata, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
L’inammissibilità è stata dichiarata ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., per non essere stata depositata, unitamente all’impugnazione, una dichiarazione o elezione di domicilio successive alla pronuncia di primo grado, non avendo più durata illimitata quelle precedentemente effettuate, secondo la nuova formulazione dell’art. 164 cod. proc. pen.; si è ritenuta inidonea ad integrare il presupposto di legge la conferma del domicilio eletto presso il difensore di fiducia, contenuta nell’atto di impugnazione a firma di questi, con allegata una prima elezione di domicilio del 2015, foriera di confusione al riguardo, nonostante in atti vi fosse l’elezione di domicilio confermata, datata 28.4.2021 e inserita nella procura speciale già rilasciata per il giudizio.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi distinti.
2.1. Con il primo argomento difensivo si denuncia violazione dì legge con riguardo alla dichiarata inammissibilità. Si lamenta, in particolare, che è stato applicato il no condivisibile principio di diritto secondo cui, unitamente all’atto di appello, devono essere depositate necessariamente una dichiarazione o un’elezione di domicilio successive alla pronuncia della sentenza di primo grado; si segnala la recente rimessione alle Sezioni Unite della questione controversa riferita all’interpretazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Inoltre, si eccepisce anche l’erroneità dell’opzione di ritenere inidonea l’indicazione dell’atto di elezione di domicilio all’interno dello stesso atto di appello, citando le senten della Seconda Sezione Penale di questa Corte n. 16480 del 2024 e n. 23275 del 2024; si evidenzia, altresì, che il ricorrente è stato presente nel giudizio dinanzi al Tribunale.
2.2. La seconda ragione difensiva denuncia violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, che ha erroneamente ritenuto fonte di confusione, riguardo all’indicazione del domicilio eletto per il giudizio d’appello l’allegazione all’atto di impugnazione della prima elezione di domicilio dell’imputato, peraltro inequivocabilmente risalente a sei anni prima di quella riproposta e confermata. Il ricorrente rappresenta che, secondo la giurisprudenza europea, non sono consentite interpretazioni eccessivamente formalistiche delle disposizioni processuali che regolano l’accesso alle impugnazioni ed il diritto al processo.
Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari.
3.1. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con cui ribadisce le ragioni di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
3.2. Il difensore e procuratore speciale della parte civile, ammessa al gratuito patrocinio, ha depositato conclusioni scritte nel senso di ritenere inammissibile o infondato il ricorso dell’imputato, allegando anche nota spese relative al giudizio di cassazione pari a 1.470 euro complessivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Come noto, le Sezioni Unite hanno risolto, all’udienza del 24 ottobre 2024, le questioni controverse relative alle seguenti questioni:
se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell’impugnazione;
se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod. pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la so presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell’atto di impugnazione od allegata al medesimo.
La decisione delle Sezioni Unite, di cui si conosce solo l’informazione provvisoria, ha risolto il contrasto relativo al se la dichiarazione o l’elezione di domicilio che, ai se dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogato oramai dalla legge n. 114 del 2024 a partire dal 25 agosto 2024 – andava depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all’atto di appello delle parti private e dei difensori, dovesse essere necessariamente successiva alla pronuncia della sentenza appellata oppure potesse essere integrata da un richiamo nell’atto di appello ad una precedente elezione.
La scelta del massimo collegio nomofilattico è stata sintetizzata nei seguenti termini:
riguardo alla questione sub a), la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024;
riguardo alla questione sub b), la previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione
contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Ebbene, ai fini della soluzione della questione sottoposta al Collegio, deve essere anzitutto data applicazione al primo dei due principi enunciati dalle Sezioni Unite: il ricorso proposto rientra nel novero di quelli ai quali continua ad applicarsi l’art. 58 comma 1-ter cod. proc. pen., oggi abrogato a seguito della legge n. 114 del 2024, essendo stato depositato in data antecedente al 25 agosto 2024.
Quindi, dovrà valutarsi la fattispecie concreta in esame, alla luce del secondo principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite, che, tenendo conto della necessità di evitar interpretazioni eccessivamente formalistiche di norme che impongono limiti alla facoltà di accedere ai rimedi gurisdizionali, e coerentemente con un’interpretazione costituzionalmente orientata e con le indicazioni della giurisprudenza europea (cfr., tra le altre, sul tema specifico in esame, Sez. 2, n. 16480 del 29/2/2024, COGNOME, Rv. 286269; Sez. 2, n. 23275 del 9/5/2024, COGNOME, Rv. 286361), hanno chiarito come, ai fini di corrispondere alle indicazioni dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, senza che sia necessario riproporre una nuova elezione di domicilio, formata e depositata successivamente alla pronuncia di primo grado.
Tuttavia, secondo quanto precisato dalle stesse Sezioni Unite, tale indicazione espressa e specifica deve essere idonea a consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Tale posizione esprime quell’esigenza di bilanciamento dei valori in gioco che anche la Corte Europea dei diritti dell’uomo individua come chiave per radicare ragionevolmente e proporzionalmente le sanzioni di inammissibilità nel giudizio di cassazione; in particolare, quelle ancorate a “sistemi di filtraggio” delle impugnazioni per ragioni formali di ordine procedurale, funzionali alla razionalizzazione del contenzioso ed alla necessità di assicurare un accesso qualitativamente controllato delle impugnazioni, affinché il giudice di esse possa preservare il suo ruolo e la sua funzione per assicurare la buona amministrazione della giustizia (cfr. Sez. 5, n. 6993 del 13/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285975 che richiama, tra l’altro, le sentenze della Corte Edu, Zubac c. Croazia, GC, del 5 aprile 2018; COGNOME c. Italia del 28 ottobre 2021 e COGNOME e Gorjon c. Belgio del 21 settembre 2021).
Tanto premesso, entrambi i motivi di ricorso intendono addurre il vizio della dichiarazione di inammissibilità dell’atto di appello, pronunciata il 12 giugno 2024 dalla Corte d’Appello di Milano, in applicazione della disposizione di cui all’art. 581, comma 1-
ter, cod. proc. pen. vigente all’epoca dell’emissione dell’ordinanza ed applicabile al caso di specie, ancorchè abrogata per effetto della legge 9 agosto 2024, n. 114.
Si deduce, in particolare, che l’indicazione di domicilio contenuta nell’atto di appello, con richiamo ad una precedente elezione già presente in atti e contenuta in una procura speciale datata 28.4.2021, sarebbe sufficiente a far ritenere integrato il requisito di obbligatoria indicazione previsto dalla richiamata norma di legge, senza che rilevi la mancanza di un’elezione di domicilio successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado; in ogni caso, secondo la difesa, l’indicazione di richiamo alla dichiarazione di domicilio già in atti era idonea ed inequivoca, a differenza di quanto ritenuto dall’ordinanza di inammissibilità.
3.1. Ebbene, si tratta di due prospettazioni manifestamente infondate.
Nel caso di specie, l’atto di appello conteneva un’indicazione imprecisa e di equivoco significato quanto alla necessaria indicazione del domicilio eletto e dell’atto, già presente nel procedimento, in cui tale domicilio era stato dichiarato.
In particolare, l’atto di appello non riferiva il domicilio di elezione quale esattamente foss né rispondeva ad alcuno dei criteri di chiarezza prescritti dalle Sezioni Unite.
Ed invero, per quanto risulta dalla diretta constatazione del Collegio (consentita per la natura del vizio dedotto), l’intestazione dell’atto di appello indica presso il difensore fiducia, l’avv. COGNOME il domicilio eletto dall’imputato – ma anche questo richiamo non è preciso e di univoca interpretazione – senza tuttavia specificare quale sia tale indirizzo di domicilio, che, a tutto voler concedere, si dovrebbe arguire dall’intestazione dello studio legale apposta sull’atto di appello stesso.
Inoltre, all’atto di appello è stato allegata una dichiarazione di domicilio effettuata dinanz ai Carabinieri il 30.6.2015, che indica un indirizzo diverso da quello che si pretende essere il domicilio eletto già in atti ed indicato nel 2021.
Si tratta, come è evidente e come è stato correttamente ritenuto dalla Corte d’Appello, di indicazioni fuorvianti, imprecise e, in ultima analisi, destanti confusione e che non consentivano una immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione, non ricavabile dal richiamo contenuto nell’atto di impugnazione; lo stesso richiamo, peraltro, non può neppure definirsi dotato di quel carattere “espresso e specifico” che le Sezioni Unite richiedono per consentirne la legittimità ai fini dell’art 581 comma 1-ter, cod. proc. pen.
Tanta è stata l’incapacità di tale rimando alla precedente elezione di domicilio a fare chiarezza su quale essa fosse, che si è determinato un errore da parte della cancelleria del giudice di primo grado nella trasmissione dell’atto di appello al giudice di secondo grado, relativamente all’indicazione del domicilio eletto, individuato proprio seguendo i contenuti dell’elezione del 2015 allegata.
Di conseguenza, poiché nell’atto di appello mancano i presupposti di immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione, basati su una
precedente elezione di domicilio, appare evidente come si verta in un caso che non rientra nel novero di quelle ipotesi di puntuale allegazione, nell’atto di impugnazione, dell’elezione di domicilio già presente nel procedimento. In aggiunta, deve essere anche sottolineato come detta elezione di domicilio alla quale la difesa ritiene si sia fatt riferimento nell’impugnazione è contenuta, nella fattispecie in decisione, all’interno dì una procura speciale rilasciata il 28.4.2021, neppure rispondente alle prescrizioni di forma stabilite dall’art. 162 cod. proc. pen.: anche in ragione di tale profilo, pertanto, ricorso si rivela inammissibile.
4. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punt Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000.
4.1. Il ricorrente deve essere condannato, altresì, anche alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado di giudizio dalla parte civile, ammessa al gratuito patrocinio, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d’Appello di Cagliari.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile nella misura che sarà liquidata dalla Corte d’Appello di Cagliari.
Così deciso il 14 novembre 2024.