Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5724 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5724 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BELCASTRO il 19/09/1950
avverso l’ordinanza del 18/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO.
1. COGNOME COGNOME a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione a l’ordinanza della Corte di Appello di Milano che in data 18/7/2024 ha dichiarato l’inamm dell’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza del Tribunale cittadino c 13/2/2024 lo aveva riconosciuto colpevole dei delitti di tentata estorsione ag estorsione continuata, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.
L’ordinanza della Corte di Appello si fondava sul rilievo che all’atto di appello dif dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, necessaria ai fini della notif decreto di citazione a giudizio e richiesta a pena di inammissibilità dagli artt. 581 c comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
2. A sostegno del ricorso f la difesa del Marchio ha dedotto la violazione di legge ed il vi motivazione per non aver ritenuto l’ordinanza impugnata sufficiente la dichiarazione ed di domicilio effettuata nel corso del procedimento, non potendosi nemmeno ritenere appl l’art. 591 co. 1-quater cod. proc. pen., atteso che in data 24/11/2022, in sede di i di garanzia, il Marchio aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore e che err era stato, poi, dichiarato assente, nonostante la sua presenza all’udienza del 20 corso della quale era stato anche sottoposto ad esame.
Ha rilevato la difesa che, nel caso di imputato non processato “in absentia”, la dic o l’elezione di domicilio richieste ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. pos effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariament momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, atteso che la con interpretazione ostacolerebbe indebitamente l’accesso al giudizio di impugnazione, in v dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti (così Sez. 2, Senten del 11/01/2024, richiamata nel ricorso).
Con motivi aggiunti depositati in data 8/11/2024 il ricorrente ha chiesto att deposito delle motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite in data 24/10/20 ulteriormente dedotto che nell’ordinanza impugnata non vi è alcun accenno al docu allegato all’atto di appello e materialmente sottoscritto dal Marchio, da ritenersi speciale con indicazione di “un indirizzo dell’imputato … corrispondente alla su anagrafica”.
In data 15/11/2024 il difensore del ricorrente ha depositato richiesta di tratta disattesa con provvedimento del Presidente di sezione che ha disposto la trattazione soli procedimenti per i quali la richiesta era pervenuta entro il termine dell’11/11/2 dell’art. 611 comma 1-bis lett. a)cod. proc. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va premesso che, in tema di impugnazioni, la disposizione di cui all’art. 581, c quater cod. proc. pen. non si applica se il processo si è svolto in assenza dell’imput delle condizioni di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 30589 del 20/ 286815), come avvenuto nel caso di specie, atteso che il Marchio è stato dichiarato nonostante avesse presenziato all’udienza del 20/4/2023.
Conseguentemente, deve riconoscersi l’applicabilità dell’art. 581 comma 1-ter cod pen. oggetto di recente pronuncia delle Sezioni Unite in data 24/10/2024, della quale no ancora depositata la motivazione.
Secondo l’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, però, le Sezioni hanno dato soluzione al quesito loro sottoposto nel senso che « La disciplina contenut 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., deve essere inter senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specific precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo pr tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui es notificazione>>.
Tale requisito, richiesto pertanto anche nel caso di specie, trattandosi di ricors proposto prima 24 agosto 2024, non risulta essere stato soddisfatto, in quanto l’atto non conteneva nessuna indicazione – nemmeno per relationem – di una precedente dichiaraz di domicilio, e ad esso era allegato solo un atto di nomina del difensore, contenente richiesta elezione di domicilio, bensì una mera indicazione di un “obbligo di dimora NOME invia Chiaro” luogo che oggi si assume essere corrispondente alla sua residenza anagraf
Difettava, pertanto, “il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichia elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione rilevare, ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, la precisa nell’interrogatorio di garanzia il Marchio ave lic effettuato elezione di domicilio, trattandosi precisazione effettuata non già con il ricorso in appello o atto a questo allegato, b il ricorso in esame.
Conseguentemente, nessuna violazione di legge può riconoscersi nel provvedime impugnato.
La declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. p la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo evid che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d’inammissibilità per colpa (Cor 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, – della Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2024
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L’estensore
Il Presidente