Elezione di Domicilio: La Cassazione Conferma la Validità della Notifica all’Avvocato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’elezione di domicilio presso il proprio difensore di fiducia ha conseguenze precise e vincolanti. Quando un imputato compie questa scelta, non può successivamente contestare la validità della notifica di un atto processuale, come il decreto di citazione a giudizio, se questa è stata regolarmente effettuata presso lo studio legale indicato. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava la nullità del procedimento a suo carico, sostenendo di non aver ricevuto una corretta notifica del decreto di citazione. Secondo la sua tesi difensiva, questa mancata osservanza delle norme processuali avrebbe viziato l’intero percorso giudiziario.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo “manifestamente infondato” e, di conseguenza, inammissibile. La Corte ha basato la sua decisione su un elemento documentale decisivo presente negli atti processuali: un verbale redatto anni prima dalla Polizia di Stato. In tale documento, l’imputato aveva chiaramente e formalmente eletto domicilio presso lo studio del suo avvocato di fiducia.
Le Motivazioni della Decisione sull’Elezione di Domicilio
La Suprema Corte ha spiegato che l’elezione di domicilio è un atto volontario e consapevole con cui l’imputato centralizza tutte le comunicazioni legali in un unico luogo, solitamente quello del proprio legale, semplificando il flusso delle notifiche. Di conseguenza, una volta effettuata tale scelta, le autorità giudiziarie sono tenute a inviare gli atti a quell’indirizzo specifico.
Nel caso in esame, la notifica del decreto di citazione era stata correttamente inviata presso lo studio dell’avvocato domiciliatario, come scelto dall’imputato stesso. Le doglianze del ricorrente sono state quindi ritenute “palesemente smentite dagli atti processuali”. La Corte ha sottolineato che non vi era alcuna inosservanza delle norme procedurali invocate (artt. 179, 161, comma 4, e 420-bis c.p.p.), poiché la procedura di notifica si era svolta nel pieno rispetto della volontà espressa dall’imputato.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma l’importanza e le conseguenze legali dell’elezione di domicilio. Per l’imputato, questa scelta rappresenta una garanzia di ricevere le comunicazioni tramite un professionista di fiducia, ma comporta anche la presunzione di conoscenza degli atti notificati a quell’indirizzo. Non è possibile, quindi, eleggere domicilio e poi disconoscere gli effetti di tale scelta per lamentare un vizio di notifica. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, una conseguenza tipica della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso.
Se un imputato elegge domicilio presso il proprio avvocato, la notifica degli atti inviati allo studio legale è considerata valida?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la notifica del decreto di citazione effettuata presso il difensore domiciliatario è corretta, in quanto rispetta la volontà espressa dall’imputato al momento dell’elezione di domicilio.
Qual è la principale ragione per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le lamentele relative al difetto di notifica sono state giudicate manifestamente infondate. Gli atti processuali, in particolare un verbale di polizia, dimostravano che l’imputato aveva volontariamente eletto domicilio presso il suo avvocato, rendendo la notifica pienamente valida.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso in Cassazione che viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 70 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 70 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 26/11/1953
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 179, 161, comma 4, e 420-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto le doglianze difensive risultano palesemente smentite dagli atti processuali;
che, in particolare, nel verbale redatto in data 8 aprile 2017 dalla Polizia di Stato del Commissariato di Napoli Vicaria-Mercato, il ricorrente aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME con studio sito in Napoli al INDIRIZZO (cfr., fg. 8 dell’incarto processuale), e, di conseguenza, la notifica del decreto di citazione è stata correttamente effettuata presso il difensore domiciliatario;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 novembre 2023.