Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6801 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6801 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 13/02/2025
R.G.N. 38485/2024
SANDRA RECCHIONE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Napoli il 11/06/1980, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME di fiducia
avverso la sentenza emessa in data 29/04/2024 dalla Corte di appello di L’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che l’avv. NOME COGNOME ha avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1 bis e 1ter , cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso; udita la discussione del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia emessa in data 17/04/2023 dal Tribunale di Chieti che aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile dei delitti di ricettazione, tentata truffa, falso materiale e false dichiarazioni sulla propria identità, con irrogazione della pena di anni tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa ed interdizione per cinque anni dai pubblici uffici.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite difensore fiduciario, proponendo un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., la nullità assoluta ed insanabile del decreto di fissazione dell’udienza preliminare e, per derivazione, degli atti conseguenti ivi comprese le sentenze di primo e secondo grado per violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.
Rileva il ricorrente che in data 28/01/2019, a seguito di regolare notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, l’imputato aveva depositato, presso l’ufficio del giudice per le indagini
preliminari, istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con in calce la nomina a difensore di fiducia e procuratore speciale dell’avv. NOME COGNOME con conferimento allo stesso di mandato per la richiesta di riti alternativi ed elezione di domicilio presso il relativo studio professionale.
Nonostante ciò, nØ l’imputato nØ il legale fiduciario avevano ricevuto la notifica della richiesta di rinvio a giudizio con conseguente avviso, emesso in data 22/07/2019, di fissazione dell’udienza preliminare e del successivo decreto dispositivo del giudizio, atti notificati presso il luogo di residenza del Cinque (Napoli, INDIRIZZO nelle forme dell’avviso di compiuta giacenza, anzichØ presso il domicilio eletto.
La successiva udienza dibattimentale, fissata per il giorno 1 giugno 2020, era stata differita d’ufficio al 21 dicembre 2020 a causa dell’emergenza pandemica ed il relativo avviso era stato notificato all’imputato mediante deposito nella cassetta postale di un appartamento sito in Napoli, INDIRIZZO benchŁ questi risiedesse altrove ed avesse eletto domicilio presso il proprio difensore di fiducia.
Solo a seguito di comunicazione telefonica con il legale nominato d’ ufficio, l’imputato aveva appreso che il processo di primo grado era stato celebrato e che il Tribunale di Chiesti aveva pronunciato sentenza di condanna.
Non essendo ancora scaduti i termini per l’impugnazione il difensore fiduciario aveva proposto appello deducendo la nullità dell’intero giudizio di primo grado.
La Corte territoriale aveva tuttavia respinto l’eccezione affermando che la nomina fiduciaria con relativa elezione di domicilio non poteva ritenersi valida in quanto depositata, in un momento precedente alla richiesta di rinvio a giudizio, non presso l’ufficio del Pubblico ministero, bensì presso l’ufficio del Giudice per le indagini preliminari di Chieti e, dunque, davanti ad un’autorità non competente rispetto alla fase nella quale versava il procedimento.
Tale assunto, secondo il ricorrente, Ł erroneo.
Si richiamano, in tal senso, numerose pronunce di questa Corte, espressive di un orientamento costante secondo cui la nomina del difensore di fiducia, con contestuale elezione di domicilio, effettuata nell’ambito della procedura incidentale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (rispetto alla quale, nella fase delle indagini preliminari Ł competente il giudice per le indagini preliminari e non il pubblico ministero) Ł valida nel procedimento principale se ad esso espressamente si riferisce.
Ne consegue, secondo il ricorrente, che, nel caso di specie, gli atti di tale procedura incidentale, una volta definita, avrebbero dovuto essere trasmessi dal giudice per le indagini preliminari al pubblico ministero procedente e questi, a sua volta, avrebbe dovuto inserirli nel fascicolo da trasmettere al giudice dell’udienza preliminare unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio al fine di consentire la corretta notifica all’imputato e al legale nominato di fiducia dell’avviso di fissazione di udienza preliminare e del successivo decreto dispositivo del giudizio che, invece, non veniva effettuata al difensore e che per l’imputato veniva fatta nelle forme della compiuta giacenza presso il luogo di residenza, in tal modo non consentendo la conoscenza effettiva di tali atti.
Parimenti non corretta era la notifica dell’avviso di rinvio d’ufficio della celebrazione del giudizio dibattimentale che addirittura avveniva in un luogo ove l’imputato neppure risiedeva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Dall’esame del fascicolo processuale, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale del motivo dedotto, risulta pacificamente che, a seguito di notifica dell’avviso di
conclusione delle indagini in relazione al procedimento di cui Ł causa, l’imputato aveva depositato presso la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato recante in calce la nomina dell’avv. NOME COGNOME quale difensore di fiducia e la elezione di domicilio presso lo studio professionale di questi.
Risulta altrettanto pacificamente, come indicato nel ricorso, che la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, del successivo decreto dispositivo del giudizio e del provvedimento con il quale il giudice del dibattimento aveva differito la celebrazione del processo a causa di emergenza sanitaria, non venivano notificati al difensore di fiducia in proprio (bensì a quello nominato d’ufficio), ma neppure quale domiciliatario dell’imputato, ancorchŁ detti atti fossero stati emessi in epoca successiva alla rituale nomina e alla contestuale – altrettanto rituale – elezione di domicilio.
2.1. Tanto osservato sul piano della sequenza procedimentale, va innanzitutto posto in luce che la competenza a provvedere sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dall’imputato nella fase delle indagini preliminari appartiene non al Pubblico Ministero bensì al Giudice per le indagini preliminari (Sez. U, n. 19289 del 25/02/2004, Lustri, Rv. 227356; conforme a Sez. U, n. 19290 del 25/02/2004, Ardone, non mass.).
La richiesta in questione risulta essere stata presentata, ai sensi dell’art. 93 D.P.R. n. 115 del 2002, all’autorità competente per l’adozione del relativo decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la nomina del difensore fiduciario corredata dalla elezione di domicilio risulta essere stata – parimenti – correttamente depositata innanzi al giudice per le indagini preliminari, in quanto autorità procedente nell’ambito della procedura incidentale in cui era contenuta la nomina stessa.
2.2. Tanto premesso, Ł principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità ed in questa sede da ribadirsi quello per il quale la nomina del difensore di fiducia con contestuale elezione di domicilio presso il relativo studio professionale effettuata con la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato producono effetto non solo nell’ambito di tale procedura incidentale ma anche ai fini del procedimento principale se ad esso espressamente si riferisce, come risulta dagli atti nel caso di specie (cfr., ex multis , Sez. 1, n. 1841 del 18/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242713; Sez. 1, n. 45785 del 02/12/2008, COGNOME, Rv. 242576; Sez. 3, n. 14416 del 19/02/2013, COGNOME, Rv. 255029; Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, COGNOME, Rv. 267501; Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, COGNOME, Rv. 272246; Sez. 5, n. 160 del 30/11/2020, dep. 2021, Greco, non massimata).
2.3. Non Ł dunque corretta l’affermazione della Corte di appello secondo cui la nomina del difensore di fiducia e la relativa elezione di domicilio allegate alla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non sarebbero state validamente proposte essendo l’imputato/indagato onerato del deposito delle stesse anche presso l’ufficio del pubblico ministero poichØ non era ancora intervenuta la richiesta di rinvio a giudizio. Tali atti – precipua espressione del diritto di difesa e correttamente depositati avanti all’autorità giudiziaria competente per il vaglio dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – spiegando i loro effetti anche all’interno del procedimento principale e non solo nella procedura incidentale per cui era stato investito il Giudice per le indagini preliminari, avrebbero dovuto indurre lo stesso, all’esito dell’emissione del provvedimento richiesto, a trasmettere tempestivamente gli atti in parola al pubblico ministero il quale, a sua volta, avrebbe dovuto inserirli nel fascicolo da trasmettere con la richiesta di rinvio a giudizio, onde consentire al giudice dell’udienza preliminare di prenderne atto prima di procedere alle notifiche dell’avviso di udienza.
L’omessa notificazione al difensore in proprio ed anche quale domiciliatario dell’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, del successivo decreto dispositivo del giudizio ed altresì del decreto di differimento dell’udienza dibattimentale integra, pertanto, una causa di nullità di
ordine generale ed insanabile, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., che si riverbera inevitabilmente sulla sentenza di primo grado oltre che su quella impugnata, sentenze che, conseguentemente, devono pertanto essere annullate con rinvio per nuovo giudizio, a partire dalla ri-celebrazione dell’udienza preliminare, avanti il Tribunale di Chieti in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado pronunciata dal Tribunale di Chieti in data 17/04/2023 e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Chieti in diversa composizione.
Così Ł deciso, 13/02/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME