Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12449 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12449 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2018
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 14/10/1991
avverso la sentenza del 06/10/2017 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME DE
NOME
che ha concluso chiedendo
Il P.G. conclude per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato NOME COGNOME del foro di TRANI, quale sostituto processuale dell’avvocato COGNOME del foro di ASCOLI PICENO in difesa di NOME COGNOME come da nomina depositata in udienza, che si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre avverso la sentenza emessa il 6 ottobre 2017 dal Tribunale di Ascoli Piceno, con la quale è stato condannato alla pena di euro 2000 di ammenda per il reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, per aver portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico avente la lama della lunghezza di centimetri 8,5; fatto avvenuto in Offida il 15 settembre 2015.
Denuncia il ricorrente la violazione degli articoli 161, 179, 552 cod. proc. pen., perché in data 15 settembre 2015 l’imputato aveva eletto domicilio presso la propria abitazione in Offida in INDIRIZZO. In data 8 ottobr 2015 aveva presentato richiesta di gratuito patrocinio al G.i.p. del Tribunale di Ascoli Piceno, eleggendo domicilio presso lo studio del difensore avvocato NOME COGNOME del foro di Ascoli Piceno in INDIRIZZO come risulta dal decreto di ammissione al gratuito patrocinio emesso dal G.i.p. del Tribunale di Ascoli Piceno, in data 12 ottobre del 2015, e dalla relativa richiesta. Il decret di citazione a giudizio veniva inviato a mezzo posta, per la notifica presso il domicilio dichiarato originariamente in data 15 settembre 2015, ma l’atto non veniva ritirato al 10 0 giorno. Le disposizioni normative sopra indicate invece impongono la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio nell’ultimo domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia; pertanto, non essendo stata effettuata la notifica presso il domicilio eletto, si era verificata una nul assoluta, perché incidente sulla vocatio in ius, né si può ritenere che la notifica presso il domicilio originario fosse andata a buon fine, raggiungendo lo scopo di portare l’atto conoscenza dell’imputato, perché l’atto non era stato mai ritirato e, di conseguenza, tale notifica era inidonea a determinare la conoscenza effettiva del decreto di citazione a giudizio da parte dell’imputato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso sia manifestamente infondato e, come tale, vada dichiarato inammissibile.
Infatti, trattandosi di una modifica del domicilio eletto, la locuzione da utilizzare doveva essere inequivoca e più chiara di quella utilizzata nell’ultimo rigo della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio. Questa indica in modo generico la nomina del proprio difensore di fiducia e che «presso il cui studio sito ad Ascoli Piceno in INDIRIZZO elegge domicilio», sicché non vi è
chiarezza se fosse stata revocata la pregressa elezione di domicilio presso la propria abitazione nell’intero procedimento o se, invece, l’elezione di domicilio si riferisse soltanto agli atti inerenti la richiesta di ammissione al gratu patrocinio. La giurisprudenza di legittimità, a questo proposito, ha evidenziato che il contenuto dell’elezione di domicilio deve essere non equivoco (Sez. 1, n. 35438 del 21/09/2006, Corsaro, Rv. 234900 e Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, COGNOME).
Per di più, dal verbale di udienza si evince che il difensore ha concluso nel merito, senza rilevare alcunché in ordine a tale questione, con la conseguenza che, in ogni caso, l’eventuale nullità non può più essere rilevata né dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen., trattandosi di una nullità a regime intermedio derivante dal fatto che la notifica, seppure irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore (Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, COGNOME Rv. 264505 e Sez. 2, n. 23987 del 20/05/2016, COGNOME).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2018.