Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19416 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19416 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 23 febbraio 2023 la Corte di appello di Trieste ha rigettato la richiesta di COGNOME NOME di rescissione del giudicato ex art. 629bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza del 19 gennaio 2022, divenuta irrevocabile il 17 giugno 2022, con la quale il Tribunale di Gorizia l’aveva condannata alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.500,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624-bis, comma 1, e 625 n. 2 cod. pen. Per la Corte territoriale, in particolare, non vi sarebbe stata nessuna incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo da parte dell’imputata, avendo costei eletto domicilio presso il suo difensore di fiducia, ove le era stato anche notificato l’avviso di fissazione dell’udienza dibattimentale.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’COGNOME, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, difetto di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 420-bis cod. proc. pen., nello specifico lamentando che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, non avrebbe avuto nessuna effettiva conoscenza del celebrato giudizio, atteso che il suo difensore di fiducia non avrebbe svolto alcuna attività professionale in suo favore – per esserle stati nominati diversi difensori di ufficio, prontamente reperibili, nel corso delle varie udienze – finendo, poi, per rinunciare al mandato, senza darle nessuna comunicazione al riguardo, in conseguenza dell’avvenuta cancellazione dell’avvocato dall’albo professionale.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo manifestamente infondato.
Trova applicazione, infatti, in termini troncanti, il principio, affermato da questa Suprema Corte, per cui, in tema di processo in assenza, la nomina di un difensore di fiducia, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso difensore, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato e, in mancanza di allegazione di specifiche circostanze di fatto che consentano di ritenere l’incolpevole ignoranza della celebrazione del processo, legittima il giudizio in assenza (cfr. in questi termini, Sez. 5, n. 44399 de 10/10/2022, Stanescu, Rv. 283889-01). Per come congruamente ritenuto dalla Corte territoriale, infatti, le circostanze che l’imputata avesse eletto domicili presso il suo difensore di fiducia e che ivi le fosse stato notificato l’avviso d fissazione dell’udienza dibattimentale rappresentano indici idonei ad escludere che costei non avesse avuto effettiva conoscenza dell’avvenuta celebrazione del processo.
Dall’elezione di domicilio, infatti, deriva una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell’imputato, sul quale grava l’onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensor sullo sviluppo del procedimento (così, tra le altre, Sez. 5, n. 12445 del 13/11/2015, dep. 2016, Degasperi, Rv. 266368-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024