Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11936 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11936 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/01/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 07/08/1990
avverso l’ordinanza del 07/06/2018 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza del difensore di NOME COGNOME di declaratoria di non esecutività della sentenza emessa dallo stesso Giudice il 24/10/2017, irrevocabile 1’11/12/2017.
In sede di convalida dell’arresto e giudizio direttissimo, l’imputato aveva eletto domicilio presso il difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., anziché presso lo studio del difensore d’ufficio; si trattava, tuttavia, di un atto valido da parte dell’imputato, che in udienza era assistito da interprete; l’imputato aveva preferito rapportarsi con il legale che in quel momento lo assisteva e con il quale interloquiva: egli non poteva, quindi, lamentare la mancata conoscenza della traduzione della sentenza, che era stata, appunto, notificata presso il difensore ex art. 97, comma 4,cod. proc. pen..
2. Ricorre per cassazione il difensore di NOME COGNOME deducendo violazione di legge processuale.
La elezione di domicilio presso lo studio del difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. operatMall’imputato non era valida in quanto il, legale non aveva dato il consenso espresso ai sensi dell’art. 162, comma 4 bis,cod. proc. pen.; del resto l’imputato, rimesso in libertà dopo l’udienza, non aveva mantenuto i contatti con il legale e, quindi, non aveva potuto leggere la sentenza tradotta nella sua lingua.
La notifica era, quindi, nulla e la sentenza non poteva essere ritenuta irrevocabile.
In un secondo motivo il ricorrente deduce l’assenza di motivazione sul rigetto della richiesta di restituzione nel termine per impugnare. Goha richiede la restituzione nel termine in quanto l’elezione di domicilio presso lo studio del difensore ex art. 97, comma 4,cod. proc. pen. ha paralizzato il suo diritto di impugnazione, rientrando nel caso fortuito; egli non aveva alcuna traccia scritta dell’elezione di domicilio effettuata e del difensore da contattare per ricevere la sentenza. All’udienza davanti al giudice dell’esecuzione, COGNOME aveva confermato di non avere ricevuto la sentenza tradotta in arabo.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore generale dr. NOME COGNOME nella requisitoria scritta conclude per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Poiché l’elezione di domicilio presso lo studio del difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. era stata effettuata in udienza, con l’assistenza dell’interprete, la condotta del difensore domiciliatario che non si era opposto a tale elezione integrava senza dubbio un assenso, che rendeva efficace l’elezione di domicilio.
Di conseguenza, la notifica della sentenza tradotta in arabo era stata · ritualmente effettuata presso il domicilio eletto, mentre la mancata conoscenza della stessa da parte dell’imputato non poteva essere in alcun modo ritenuta frutto di caso fortuito, ma del disinteresse dell’imputato che non si era recato a tale domicilio per leggere il documento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18 gennaio 2019