Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22287 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22287 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, nato in Senegal il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Genova del 15/11/2023;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 15 novembre 2023 (motivazione depositata il successivo 20 novembre) la Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile l’appello presentato da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Genova che ha condannato l’imputato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione per il delitto di resistenza a p ufficiale. La Corte territoriale ha rilevato che “manca il deposito della dichiarazione o elez domicilio unitamente all’atto di appello e che l’impugnazione, quindi, è inammissibile ex art. c. 1 ter c.p.p.”.
Avverso tale ordinanza RAGIONE_SOCIALE ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel qual eccepisce che all’atto di appello è stato allegato il verbale dell’udienza di convalida tenutas dicembre 2022 di fronte al Tribunale di Genova e nella quale l’imputato ha eletto domicilio pres il proprio difensore, AVV_NOTAIO, il che ha comportato il rispetto della prev codicistica relativa alle formalità di presentazione dell’atto di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente, va rilevato che l’imputato deve essere considerato presente nel giudizi di primo grado.
2.1. Infatti, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 14 dicembre 2022 si è svolta davanti al giudi dibattimento la convalida dell’arresto, nella quale l’arrestato, richiesto di esercitare la f nominare un difensore di fiducia e avvertito che in mancanza sarebbe stato assistito dal difenso di ufficio già nominato, ha dichiarato “di confermare il difensore di ufficio NOME COGNOME COGNOMEeleggere domicilio presso il difensore di ufficio NOME COGNOME“. Dopo la convalida immediatamente instaurato, presente il RAGIONE_SOCIALE, il giudizio direttissimo nel quale preliminarmen difensore di questi ha chiesto termine a difesa e l’imputato “si riserva di presentare istanz l’ammissione al gratuito patrocinio e rilascia procura speciale all’AVV_NOTAIO“.
2.2. Pertanto, ai sensi dell’art. 420 bis cod. proc. pen. (ai sensi del testo previgente alla modifica di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, applicabile ratione temporis, ma la soluzione non muta anche alla luce della successiva disciplina normativa) l’imputato va qualificato come presen risultando dunque irrilevante l’eventuale mancata comparizione alla successiva udienza del giudizio direttissimo. Sul punto, infatti, si è condivisibilmente precisato che «l’imputa presente all’udienza di convalida dell’arresto eseguito in flagranza, dopo la richiesta del te a difesa non compaia alle successive udienze, tuttavia, non può essere dichiarato assente, i quanto l’art. 420, comma 2 ter, cod. proc. pen. espressamente sancisce che “l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore”. Parimenti l’imputato che, dopo la convalida dell’arresto eseguito in flagranza, abbia chiesto i abbreviato non può essere considerato assente; la seconda parte dell’art. 420, comma 2 ter, cod. proc. pen. sancisce che «è altresì considerato presente l’imputato che richiede per iscri nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale”» (così, Sez. 6., n. 47013 dell’08/11/2023, COGNOME).
Ciò premesso, rileva il Collegio che all’atto di appello il difensore dell’imputato ha al copia del citato verbale dell’udienza di convalida recante la dichiarazione di domi
(dichiarazione naturalmente precedente la sentenza impugnata). Per tale ragione, la Corte territoriale, avendo ritenuto che “manca il deposito della dichiarazione o elezione di domi unitamente all’atto di appello” ha dichiarato il gravame inammissibile per mancato rispe dell’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen.
3.1. Detta conclusione è conforme all’orientamento adottato da una parte della giurisprudenza di legittimità, al quale si è richiamato il Procuratore AVV_NOTAIO nelle sue conclu scritte. Invero, si è sostenuto – Sez. 5, 10/01/2024, NOME COGNOME, Rv. 285805 – 01 che «la dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all’atto d’impugnazione delle pa private e dei difensori, dev’essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché alla luce della nuova formulazione dell’art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel preced grado non ha più durata illimitata. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la declarato inammissibilità dell’appello al quale il difensore aveva allegato l’elezione di domicilio eff dai suoi assistiti nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto in flagranza)».
3.2. Anche questa Sezione ha aderito a detta interpretazione (sent. n. 7020 del 16/01/2024, COGNOME, Rv. 285985 – 01), rilevando che il motivo di ricorso formulato, che deduceva sufficienza di elezione di domicilio intervenuta nel giudizio di convalida è «inammissibil manifesta infondatezza. I ricorrenti, infatti, senza considerare il chiaro dettato norm sostengono erroneamente che la sanzione di inammissibilità dell’impugnazione prevista dall’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. in caso di mancato contestuale deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, non sarebbe applicabile nel caso in esame in quanto, essendo sta giudicati in presenza, deve ritenersi valido il domicilio eletto nell’udienza di convalida dell Tale soluzione non trova alcun riscontro nella lettera della legge in cui, a differenza della previsione contenuta nel successivo comma 1 quater, non si fa alcun riferimento alla circostanza che l’imputato impugnante sia stato processato o meno in absentia. Inoltre, sebbene la norma non richieda espressamente che la dichiarazione o elezione di domicilio sia successiva all pronuncia oggetto di impugnazione, ritiene il Collegio che tale soluzione sia l’unica coerente la ratio della norma e con una lettura sistematica delle nuove disposizioni in tema di notifica introdotte dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150». In detta pronuncia si è altresì precisato c fini dell’ammissibilità dell’impugnazione non possono ritenersi valide le dichiarazioni o elezi domicilio effettuate nel precedente grado di giudizio. Tale soluzione ermeneutica appare, infa l’unica coerente con le modifiche introdotte dalla riforma del 2022 alla disciplina dichiarazione o elezione di domicilio e, più in AVV_NOTAIO, delle notificazioni. In primo luo considerata la modifica del regime di validità della dichiarazione o elezione di domicilio: tratta più di un atto ad efficacia prolungata che, in assenza di modificazioni da dell’interessato, può rilevare ai fini della notificazione degli atti di tutti i gradi del p bensì di un atto ad efficacia limitata alla notificazione degli atti di vocatio in iudicium espressamente indicati dal legislatore (ovvero, l’avviso di fissazione dell’udienza preliminar
atti di citazione per il giudizio direttissimo, per il giudizio immediato, per l’udienza dibatti dinanzi al tribunale in composizione monocratica e per il giudizio di appello, nonché il dec penale di condanna). Tale diversa validità della dichiarazione o dell’elezione di domicilio eme chiaramente dal combinato disposto degli artt. 161, comma 1 e 164 cod. proc. pen. La prima disposizione prevede espressamene che il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudizia nel primo atto compiuto con la presenza dell’indagato o dell’imputato, non detenuto né internato lo invita a dichiarare o eleggere domicilio – fisico o digitale – «per le notificazioni» de vocatio in iudicium sopra indicati. Coerentemente con tale disposizione, all’art. 164 cod. proc pen. – la cui rubrica è stata significativamente sostituita con la locuzione “Efficaci dichiarazione o dell’elezione di domicilio” – è stato eliminato il riferimento alla validità d «per ogni stato e grado del procedimento».
4. A tale orientamento ermeneutico se ne contrappone un altro che, al contrario, ritie che in dette situazioni l’onere stabilito dall’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. è assolto anche con la allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio intervenuta prima della pronun della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 8014 dell’11/01/2024, El Janati, Rv. 285936 – 01). detta pronuncia si è rilevato come «dal tenore dell’art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen., applicabile quando l’imputato sia stato presente nel corso del giudizio di primo grado, emerge la specifica previsione che si debba allegare la procura ad impugnare, ma solo che sia depositata la dichiarazione o elezione di domicilio. Di contro l’art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen. dispone che, nel caso di imputato assente nel corso del giudizio di primo grado, s depositato a pena di inammissibilità lo specifico mandato a impugnare conferito al difensor dopo la pronunzia della sentenza impugnata contenente anche l’elezione o dichiarazione di domicilio per la notifica dell’atto introduttivo dell’appello; tale previsione si spiega con l di verificare la reale conoscenza da parte dell’imputato, che non ha partecipato al giudizio, pendenza e dell’esito del processo e la effettiva volontà di impugnare la sentenza, nonché co l’obiettivo di agevolare la citazione a giudizio dell’appellante … L’interpretazione letteral 581 comma 1 ter cod. proc. pen., pertanto, induce a ritenere sufficiente depositare dichiarazione o l’elezione di domicilio effettuata nel corso del procedimento, anche se in ep precedente alla sentenza di primo grado e nella fase delle indagini preliminari. Né de interpretazione svuoterebbe di contenuto l’onere a carico del difensore, che mantiene la su concreta rilevanza ed incidenza, considerato che l’imputato presente potrebbe non avere prima della impugnazione dichiarato od eletto domicilio o potrebbe avere effettuato diver dichiarazioni o elezioni di domicilio, nel qual caso sul difensore appellante grava l’one effettuare la verifica e depositare con l’impugnazione la dichiarazione o l’elezione di domi che la cancelleria utilizzerà per la citazione. Anche l’interpretazione teleologica pervi medesimo risultato, poiché l’onere posto dall’art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. è previsto per agevolare la vocatío in iudicium e non per garantire la consapevolezza da parte dell’imputato di impugnare la decisione di primo grado, al quale il predetto ha partecipato. Affermare c
l’elezione di domicilio da allegare all’appello debba essere effettuata in epoca success all’emissione della sentenza di primo grado è invece frutto di una interpretazione non coeren alla ratio della norma che mira ad agevolare la vocatio in iudiclum e quindi la notifica del decreto di citazione, e non anche a verificare la volontà di impugnare dell’imputato assente, com appunto l’art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen.».
Ritiene il Collegio che tale secondo orientamento sia quello corretto. L’art. 581, com 1 ter, non richiede che la dichiarazione o elezione di domicilio (che, a pena di inammissibili deve essere allegata all’atto di impugnazione) sia stata rilasciata dopo la pronuncia d sentenza di primo grado, In ciò, tale disposizione differisce da quanto stabilito dal succe comma 1 quater, relativo al caso di imputato assente nel giudizio di primo grado, ove si preved la necessità di uno “specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato”. Sotto altro profilo, l’art. 162 cod. proc. pen. stabilisce che il domicilio dichiarato o eletto sono comunicati dall’imputat autorità procedente, tra l’altro, “con dichiarazione raccolta a verbale”, di tal che non vi è sulla validità della dichiarazione di domicilio formulata dall’imputato nell’udienza di conva il cui verbale è stato allegato dal difensore all’atto di appello).
5.1. La mancata espressa previsione che la dichiarazione o elezione di domicilio si “successiva alla pronuncia della sentenza impugnata” impedisce, a giudizio di questo Collegio di introdurre in via interpretativa tale ulteriore requisito. Invero, a seguito dell costituzionale dell’art. 111 (I. cost. n. 2 del 1999), «la giurisdizione si attua mediante processo regolato dalla legge». Come rilevato dalla dottrina «ciò significa, alla luce d semplice parafrasi del dettato costituzionale, che il potere di ius dícere si esplica esclusivamente nel “giusto processo”, ed è tale unicamente quello “regolato dalla legge” cui dunque il giu non può non conformarsi» e si è anche evidenziato che «in linea con tale approccio è la lettu della disposizione de qua offerta dalla Consulta, secondo cui «un processo non ‘giusto’, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale». Il rifer è in particolare a Corte cost., sent. n. 317 del 2009 nella quale, nel dichiarare la ille costituzionale dell’art. 175, comma 2, del codice di procedura penale – allora vigente – n parte in cui non consentiva la restituzione dell’imputato, che non avesse avuto effett conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla le quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato, il Giudice delle leggi ha precisato che «il diritto di difesa ed il principio di r durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie. Ciò che rileva è esclusivamente la durata del «giusto» processo, quale delineato dalla stessa norma costituzionale invocata come giustificatrice della limitazione del diritto di difesa del contumace. Una diversa sol introdurrebbe una contraddizione logica e giuridica all’interno dello stesso art. 111 Cost., ch
una parte imporrebbe una piena tutela del principio del contraddittorio e dall’altra autorizzer tutte le deroghe ritenute utili allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti. Un proc non «giusto», perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al model costituzionale, quale che sia la sua durata».
Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che il principio di legalità procedura penale è un principio AVV_NOTAIO di diritto; esso è strettamente collegato alla lega del diritto penale ed è sancito dal brocardo «nullum judicium sine lege» (sent. 22 giugno 2000, COGNOME e altri c. Belgio).
Da quanto sopra riportato deriva che le disposizioni limitative dei diritti dell’im (quale quella in esame) non possono essere interpretate in modo estensivo (richiedendo cioè che la dichiarazione o elezione di domicilio sia “successiva alla sentenza impugnata”, requis che la norma non contempla), facendo leva sulla “ratio della norma” e su una “lettura sistematica delle nuove disposizioni in tema di notificazioni introdotte dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n.
Peraltro, la conclusione tratta dall’orientamento che in questa sede non si condivide, appar altresì sistematicamente non corretta. Invero, l’art. 161, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce la dichiarazione o elezione di domicilio è funzionale alla notificazione, tra l’altro, della ” in giudizio ai sensi dell’art. 601″ (ossia proprio quella per il giudizio di appello) e l’a bis cod. proc. pen. chiarisce che le notificazioni all’imputato non detenuto, successive alla pr diverse dalla notificazione, tra l’altro, della citazione a giudizio in appello, sono eseguite m consegna al difensore di ufficio o di fiducia (e dunque la prima notificazione deve avven all’imputato, se del caso nel domicilio dichiarato o eletto).
Infine, non possono trarsi elementi concludenti nel senso della validità della opposta t ermeneutica dalla intervenuta modifica dell’art. 164 cod. proc. pen. che non prevede più che “la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado procedimento”. Invero, anche tale disposizione precisa che detta determinazione è valida, tr l’altro, per le notificazioni degli atti di citazione in giudizio ai sensi dell’art. 601 cod Pertanto, risulta confermato che la dichiarazione o elezione di domicilio effettuata nel giudiz primo grado è funzionale proprio alla individuazione del luogo ove l’imputato potrà ricevere notificazione della citazione nel giudizio di appello.
Va quindi ribadito il principio secondo il quale la previsione contenuta nell’art. 581, c 1 ter, cod. proc. pen. è rispettata laddove all’appello venga allegato l’atto contenent dichiarazione o elezione di domicilio formulata dall’imputato anche se essa sia precedente al pronuncia impugnata.
A detto principio la Corte genovese non si è attenuta, di tal che si impone l’annullamen senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla predetta Corte di appe affinchè proceda al giudizio di secondo grado.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte appello di Genova per il giudizio.
Così deciso il 10 aprile 2024
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