Elezione di Domicilio: La Cassazione Conferma la Validità della Notifica per Compiuta Giacenza
L’elezione di domicilio è un atto cruciale nel procedimento penale, poiché stabilisce il luogo in cui l’imputato riceverà tutte le comunicazioni ufficiali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi fondamentali che regolano la validità delle notifiche effettuate presso il domicilio eletto, anche a distanza di tempo e perfezionate per compiuta giacenza. Analizziamo questa importante decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato dalla difesa di un imputato, condannato in primo grado. L’imputato lamentava la nullità della sentenza di primo grado, sostenendo di essere stato illegittimamente dichiarato assente. Secondo la difesa, la notifica del decreto di citazione a giudizio non era avvenuta correttamente, violando le garanzie procedurali.
In particolare, la notifica era stata inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo che l’imputato aveva indicato come domicilio eletto durante un verbale di identificazione con la polizia giudiziaria. Poiché l’imputato non era stato trovato a quell’indirizzo, la notifica si era perfezionata per “compiuta giacenza”. La difesa contestava questa procedura, ritenendola inidonea a garantire l’effettiva conoscenza dell’atto.
La Questione Giuridica sull’Elezione di Domicilio
Il nucleo della controversia riguardava la validità e l’efficacia nel tempo di una elezione di domicilio. La domanda centrale era: una notifica inviata all’indirizzo eletto, a distanza di tempo dall’elezione stessa, e perfezionatasi per compiuta giacenza, è sufficiente a considerare l’imputato legalmente informato e, di conseguenza, a dichiararlo assente in caso di mancata comparizione?
La difesa sosteneva che la mera attestazione di “temporanea assenza” da parte dell’agente postale non fosse prova sufficiente della permanenza del legame tra l’imputato e l’indirizzo eletto, rendendo invalida la dichiarazione di assenza e, di conseguenza, nullo l’intero processo di primo grado.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, definendolo “manifestamente infondato” e basato su argomentazioni “puramente oppositive e ipotetiche”. Le motivazioni della Corte si fondano su principi consolidati:
1. Validità Prolungata dell’Elezione: La Corte ha chiarito che l’elezione di domicilio mantiene la sua validità anche a distanza di tempo. Non è rilevante quanto tempo sia passato tra il momento dell’elezione e quello della notifica. La validità cessa solo se l’imputato fornisce la prova che sia venuto meno ogni collegamento con il luogo eletto, rendendolo di fatto inidoneo a ricevere comunicazioni.
2. Onere di Comunicazione a Carico dell’Imputato: È responsabilità dell’imputato comunicare qualsiasi variazione del domicilio eletto. Se non lo fa, e non allega impedimenti dovuti a caso fortuito o forza maggiore, le notifiche inviate a quell’indirizzo sono da considerarsi valide.
3. Idoneità della Notifica: La modalità di notifica tramite raccomandata A/R è stata ritenuta pienamente adeguata. La Corte ha inoltre sottolineato che l’attestazione di “temporanea assenza” da parte dell’agente postale, lungi dal dimostrare un abbandono dell’indirizzo, rafforza anzi la presunzione di permanenza del rapporto tra l’imputato e il domicilio eletto.
4. Genericità del Ricorso: I motivi di ricorso sono stati giudicati generici, in quanto non offrivano elementi concreti per dimostrare l’inidoneità del domicilio eletto, ma si limitavano a contestare in modo astratto la procedura.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’elezione di domicilio è un atto di grande responsabilità per l’imputato. Una volta effettuata, essa crea una presunzione di reperibilità a quell’indirizzo che può essere superata solo con una prova contraria forte e concreta. La semplice compiuta giacenza di una raccomandata è sufficiente a perfezionare la notifica e a legittimare la dichiarazione di assenza se l’imputato non compare al processo. Questa decisione serve da monito sull’importanza di mantenere aggiornati i propri recapiti legali per non incorrere in gravi pregiudizi processuali, come una condanna in assenza.
Per quanto tempo resta valida una elezione di domicilio?
L’elezione di domicilio mantiene la sua validità a tempo indeterminato, indipendentemente dal tempo trascorso dal momento in cui è stata effettuata, a meno che l’interessato non fornisca la prova che sia venuto meno ogni collegamento con il luogo prescelto.
Una notifica per compiuta giacenza è sufficiente per dichiarare un imputato assente?
Sì, secondo la Corte, se la notifica del decreto di citazione a giudizio è stata inviata correttamente all’indirizzo di domicilio eletto e si è perfezionata per compiuta giacenza, questa è una modalità adeguata a porre l’imputato nella condizione di conoscere l’atto. Se l’imputato non compare, può essere legittimamente dichiarato assente.
Cosa deve dimostrare l’imputato per contestare una notifica avvenuta presso il domicilio eletto?
L’imputato deve dimostrare che il collegamento tra lui e il luogo eletto è venuto meno, rendendo di fatto il domicilio inidoneo. In alternativa, deve allegare un impedimento dovuto a caso fortuito o forza maggiore che gli ha impedito di comunicare la variazione del domicilio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33505 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33505 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FORLIMPOPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME.
Rilevato che la difesa si duole del rigetto dell’eccezione con cui era stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado per essere stato l’imputato dichiarato assente in mancanza dei presupposti di cui agli artt. 420-bis, commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen.; violazione dell’art. 420-quater cod. proc. pen.
Vista la memoria difensiva depositata in atti, in cui si contesta la valutazione d’inammissibilità dell’impugnazione e si insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
Considerato che le censure articolate dalla difesa si appalesano manifestamente infondate: come puntualmente argomentato dai giudici di merito la notifica del decreto di citazione a giudizio era da ritenersi valida, i quanto effettuata a mezzo Racc. A/R spedita il 24/8/2021 all’indirizzo in cui l’imputato aveva eletto domicilio in sede di verbale di identificazione redatto dalla polizia giudiziaria; notifica perfezionatasi per compiuta giacenza.
La Corte di merito ha inoltre osservato che: 1) il tempo trascorso tra la elezione di domicilio e la notifica del decreto di citazione non rileva, atteso che la prima mantiene la propria validità se non viene dimostrato che sia venuto meno qualunque collegamento tra il luogo eletto e l’imputato tale da rendere il domicilio eletto inidoneo; 2) il domicilio eletto dal COGNOME NOME era idoneo a mettere quest’ultimo nella condizione di conoscere l’atto del procedimento; 3) l’imputato non ha dedotto un mutamento della residenza o allegato alcun impedimento dovuto al caso fortuito o alla forza maggiore ostativo alla comunicazione del mutamento del domicilio eletto; 4) le modalità della notifica del decreto di citazione a giudizio erano adeguate a porre l’imputato nella condizione di conoscere l’atto notificato, in quanto l’agente postale aveva attestato la temporanea assenza del destinatario, circostanza significativa in relazione alla permanenza del rapporto tra l’imputato ed il domicilio eletto.
Considerato che le doglíanze di cui al motivo di ricorso risultano del tutto generiche, essendo formulate in termini puramente oppositivi e ipotetici.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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