Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13297 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13297 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VITTORIA il 16/12/1998
avverso la sentenza del 29/05/2024 della Corte d’appello di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. udito il difensore dell’imputato, avvocato NOME COGNOME che ha insisd: to per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con sentenza del 29 maggio 2024, la Corte di appello di Catania ha assolto l’imputato dal reato di ricettazione (capo B) e rideterminato la peni per il reato di furto ( capo A) nella misura di mesi dieci, giorni 20 di reclusione e i eur 233,00 di multa.
In particolare, la Corte territoriale ha respinto l’eccezione relativa al difetto notifica del decreto di citazione in appello, ritenendo validamente eseguita 1E1 stessa presso il domicilio eletto dall’imputato, considerando permanente e valida l’originaria
elezione di domicilio effettuata presso lo studio del precedente difensore ( avv. NOME COGNOME, malgrado il successivo cambio di difensore, e considerando, por -altro, che il diverso domicilio indicato dall’imputato (in Comiso INDIRIZZO clDvesse in realtà intendersi relativo ad altro procedimento penale.
2. GLYPH Avverso la decisione ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo, violazione di legge processuale inerente alla vocatio in ius in quanto la Corte non avrebbe tenui::: , conto che: in sede di nomina di nuovo difensore, depositata in data 27 magg o 2020, l’imputato aveva indicato di avere il proprio domicilio in Comiso, INDIRIZZO anche la richiesta di abbreviato conteneva la medesima indicazione; la sentenza emessa dal Tribunale ibleo indicava l’imputato come residente nel medesimo domicilio; infine, nell’atto di appello, depositato il 13/04/2021, era stato ircl cat medesimo domicilio. Deduce, inoltre, che gli atti suindicati sono -elativi esclusivamente al procedimento in esame e successivi alla nomina dell’avv. COGNOME
3.11 Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissiDi ità del ricorso.
Il difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME ha concluso insistendo nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.Secondo l’insegnamento di questa Corte «La dichiarazione o la elE z one di domicilio, per gli effetti che hanno sul diritto di difesa dell’imputato e sul curr svolgimento del procedimento, devono essere non equivoci e devono essere comunicati all’Autorità procedente in modo formale» (Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022, Rv.283180-01).
L’art. 162 cod.proc.pen., prescrive, infatti, che «il domicilio dichiarato, domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall’imputato all’autor tà che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma D lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona aulo -izzata o dal difensore». Sul punto va rilevato che – ancorché si ritenga legittima, :otto i profilo formale, una elezione di domicilio effettuata contestualmente a un a to del procedimento avente diverse finalità, purché ne sia certa l’autenticità e non equivoco il contenuto – le Sezioni unite hanno affermato che, con la dichiarazione di NOME, l’indagato (o l’imputato), non si limita ad una manifestazione di scienza o di Se m p I ice verità, cioè a “comunicare” un dato di fatto o il proprio pensiero su di esso, rna opera una “vera e propria scelta” tra i luoghi indicati nell’art. 157 cod.proc.pen,,, con consapevolezza degli effetti processuali di tale scelta (Sez. U, n. 4121.10 del 17/10/2006, dep. 18/12/2006, COGNOME Rv. 234905).
Ne costituisce riprova l’avvertimento che precede l’elezione o la dichi Eli azione di domicilio, previsto dall’art. 161 cod.proc.pen., che è volto proprio a fondare una scelta consapevole: il dichiarante, attraverso l’elezione o la dichiarazione di dc)iinicili “sa” e “vuole” che gli atti vengano notificati in un determinato luogo. Quindi con la dichiarazione di domicilio, al pari dell’elezione di domicilio, l’imputato compie tin at di volontà (Sez. U, n. 41280 del 17/10/2006, dep. 18/12/2006, cit.).
Questa Corte ha, inoltre, affermato che «la mera indicazione ne l’atto di nomina del difensore della propria residenza non può costituire valida dichilrazione di domicilio, in quanto in questo caso manca proprio la manifestazione di un consapevole atto di volontà volto ad effettuare una scelta tra i luoghi indicati nell’ar 157 c.p.p. (cfr. Cass.Sez.V, sent. n. 41178 /2014 Rv. 261032)»( Sez. 2, n 8397 del 10/11/2015, dep.2016, Rv. 266070 – 01).
Anche nell’ipotesi di nomina di nuovo difensore con indicazione di dornidilio da parte dell’imputato, deve escludersi la possibilità di ravvisare una «revoca inplicita» in quanto la nomina del difensore e l’elezione del domicilio sono due atti (ii:Ainti separati che hanno finalità diverse e sussistono indipendentemente l’uno dall’altro (Sez. 5, n. 55242 del 15/10/2018, Rv. 274169 – 01, in motivazione).
L’elezione di domicilio fatta a norma dell’art. 161 cod.proc.pen. perdura fino a quando non venga espressamente e ritualmente revocata e non viene mero per la sola sostituzione del difensore (Sez. 1, n. 362 del 20/02/1984, COGNOME, Rv. 163083), almeno fino a quando non sia stato, esplicitamente ed inequivocamente, eletto domicilio presso il nuovo difensore, con manifestazione di volontà incompa ibile sul piano logico e giuridico con la persistenza del precedente domicilio (Sez. 6, n. 37421 del 27/06/2013, P.O. in proc. S, Rv. 256330).
1.1. Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, è infondata la deduzione difensiva concernente la nullità della sentenza di appello, per nullità della inotific del decreto di citazione del relativo giudizio, in quanto effettuata presso il preciAente domicilio eletto corrispondente allo studio del precedente difensore di fiduc a ( avv. NOME COGNOME, in quanto potendo l’indicazione dell’imputato di essere domicm iato in Comiso, INDIRIZZO inserita nell’atto di nomina del nuovo difensore d fiducia, in assenza di elementi univoci da cui desumere la volontà del medesimo di a 1:11 ribu i re a tale indicazione gli effetti di cui all’art. 162 cod.proc.pen., non può valere come nuova dichiarazione, o elezione, di domicilio.
Né può ritenersi che la richiesta dell’imputato di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato presentata in data 3 luglio 2020, accompagnata dalla indice a one di un domicilio specifico dell’imputato, possa essere considerata come atto equ p )1Iente ad una nuova elezione di domicilio, considerata la insussistenza di elementi cui ancorare una volontà oggettiva e certa dell’imputato di collegare a tale indici one di domicilio gli effetti propri della elezione, o dichiarazione, di domicilio.
2.Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato con condama del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 07/02/2025
Il Consigliere estensore
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CORTE Di CAS S AZIONE V SEZIONE PENALE
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