Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 314 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 314 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME n. Adrano (Ct) 04/02/1981
avverso il decreto n. 10/23 della Corte di appello di Venezia del 24/11/2023
letti gli atti, il ricorso e il decreto impugnato; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto impugnato la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello presentato da NOME COGNOME avverso il decreto del Tribunale di Verona del 23/08/2023 con cui è stato dato corso alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno applicatagli con precedente decreto del 23/12/2003.
Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore che deduce vizi congiunti di motivazione, contestando la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione personale e l’attualità della pericolosità sociale, anche per essersi il soggetto proposto fisicamente allontanato dagli ambienti criminali in precedenza frequentati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
In primo luogo esso risulta intempestivo.
L’impugnazione è stata, infatti, presentata in data 05/01/2024 a fronte del decreto emesso dalla Corte di appello il 24/11/2023 e notificato a mezzo PEC al difensore in proprio e quale domiciliatario del proposto il 18/12/2023, data da cui decorreva il termine di dieci giorni utile per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.P.R. n. 159 del 2011, termine invano scaduto il 28/12/2023.
E’ vero che il proposto aveva eletto domicilio presso il difensore solo nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma non si vede per quale ragione o per quale previsione di legge ostativa, tale elezione non dovesse valere anche per il procedimento principale.
In tal senso, del resto, si è pronunciata la giurisprudenza di questa Corte di cassazione con l’affermare che l’elezione di domicilio effettuata nell’istanza cli ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto e sono pertanto valide le notifiche degli avvisi relativi a tale procedimento eseguite al suddetto domicilio (Sez. 4, n.
12243 del 13/02/2018, COGNOME, Rv. 272246; Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, COGNOME, Rv. 267501; Sez. 3, n. 14416 del 19/02/2013, COGNOME, Rv. 255029; Se2:. 4, n. 7300 del 29/01/2009, COGNOME, Rv. 242868) e da tale principio non v’è motivo di discostarsi.
Il ricorso è, inoltre, comunque basato su motivi non consentiti (art. 10, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011), consistendo in una critica di merito del decreto della Corte territoriale, senza evidenziare alcun profilo di illegittimità del provvedimento.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stinnasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, 6 novembre 2024
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Il consiglier estensore
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Il Presidente
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