Elezione di Domicilio: L’Onere della Prova per le Misure Alternative
L’elezione di domicilio è un adempimento procedurale di fondamentale importanza nel diritto processuale penale, specialmente quando un soggetto richiede l’accesso a misure alternative alla detenzione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: chi contesta l’applicazione di una norma deve prima dimostrare di rientrare nel suo campo di applicazione. Vediamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
Il Caso in Esame: Un Ricorso per Mancata Elezione di Domicilio
La vicenda trae origine dalla decisione di un Tribunale di Sorveglianza, che aveva dichiarato inammissibili le istanze di un condannato volte a ottenere l’affidamento in prova ai servizi sociali, la semilibertà o la detenzione domiciliare. La ragione dell’inammissibilità era di natura puramente formale: il richiedente non aveva provveduto all’elezione di domicilio, come richiesto dall’articolo 677, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Contro tale decisione, il condannato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando proprio la violazione di tale norma.
La Decisione della Corte e l’obbligo di elezione di domicilio
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, definendolo “manifestamente infondato”. Il punto centrale della decisione non riguarda il merito dell’obbligo di eleggere domicilio, ma il presupposto per la sua applicazione.
I giudici hanno sottolineato che la norma invocata dal ricorrente (art. 677, comma 2-bis c.p.p.) impone l’onere di elezione di domicilio solo al richiedente che si trovi in stato di libertà, cioè non detenuto, al momento della presentazione dell’istanza. Lo scopo è garantire che la persona sia reperibile per le comunicazioni del procedimento.
Il ricorrente, tuttavia, si è limitato a contestare la decisione basata su questa norma, senza fornire la prova fondamentale: quella di trovarsi effettivamente in stato di libertà. In altre parole, ha contestato una regola senza dimostrare che quella regola fosse a lui applicabile.
Le Motivazioni: Il Principio dell’Onere della Prova
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale: l’onere della prova. Non è sufficiente asserire la violazione di una norma; è necessario dimostrare l’esistenza dei presupposti di fatto che rendono quella norma pertinente al caso specifico. Nel caso di specie, il presupposto era lo “stato di non carcerazione del soggetto”. Poiché il ricorrente non ha provato, né i documenti processuali lo attestavano, di essere libero al momento della richiesta, la sua doglianza è risultata priva di fondamento. La Corte ha quindi ritenuto impossibile valutare la presunta violazione procedurale, dichiarando il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza riafferma che gli oneri formali, come l’elezione di domicilio, sono strettamente legati allo status giuridico della persona. Per chi si trova già in stato di detenzione, tale adempimento non è richiesto, poiché la sua reperibilità è certa. Al contrario, chi è libero e chiede una misura alternativa deve eleggere domicilio per consentire all’autorità giudiziaria di comunicare efficacemente. La decisione sottolinea che spetta al ricorrente dimostrare la propria posizione giuridica per poter validamente contestare l’applicazione di norme ad essa collegate. La conseguenza dell’inammissibilità è stata, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
È sempre obbligatorio eleggere domicilio quando si chiede una misura alternativa alla detenzione?
No, secondo l’ordinanza, l’obbligo di eleggere domicilio previsto dall’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. riguarda specificamente chi presenta la richiesta trovandosi in stato di libertà (non detenuto).
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente ha lamentato la violazione di una norma processuale senza però dimostrare di trovarsi nella condizione richiesta per l’applicazione di tale norma, ovvero lo stato di non detenzione, che ne costituisce il presupposto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Come stabilito nel provvedimento, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non ricorrono ipotesi di esonero, al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48244 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48244 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE i! DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Lette le censure dedotte mediante l’unico motivo del ricorso di NOME, nel quale il difensore AVV_NOTAIO si duole della viola dell’art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen., avendo il Tribunale dì sorveglianza di Catanzaro dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova ai se sociali, o di semilibertà, ovvero di detenzione domiciliare, stante la m elezione di domicilio ad opera del condannato in sede di richiesta di m alternative, ai sensi dell’art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen.
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata, dal momento che viene dedotta la violazione di una norma di carattere processuale (segnatamen la succitata disposizione, che impone al richiedente che si trovi non de l’onere di eleggere domicilio, in sede di presentazione della richiesta di alternative alla detenzione, ovvero di altro provvedimento attribuito dalla alla magistratura di sorveglianza), senza che ne sia però provato il presup rappresentato appunto dallo stato di carcerazione del soggetto (fatt risultante dall’incarto processuale).
Rilevato, in forsa delle sopra esposte considerazioni, che il ricorso essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero versamento dì una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.