Elezione di Domicilio: L’Errore Formale che Può Costare il Diritto di Appello
Nel labirinto delle norme processuali, un dettaglio apparentemente minore può avere conseguenze devastanti, come l’impossibilità di far valere le proprie ragioni in un grado di giudizio superiore. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza cruciale della corretta elezione di domicilio e dei suoi requisiti formali. Questo atto, sebbene possa sembrare una semplice formalità, è un pilastro della procedura penale e la sua irregolarità può precludere l’accesso alla giustizia.
Il Caso in Esame: Un Appello Dichiarato Inammissibile
I fatti traggono origine da una condanna per il reato di ricettazione emessa dal Tribunale di Bologna. L’imputato, tramite il proprio legale, presentava appello avverso la sentenza di primo grado. Tuttavia, la Corte di Appello di Bologna dichiarava l’impugnazione inammissibile. Il motivo? Un vizio formale relativo all’elezione di domicilio.
Nello specifico, la Corte territoriale rilevava che la dichiarazione di elezione di domicilio, contenuta nell’atto di appello, non era stata autenticata dal difensore. Secondo i giudici d’appello, questa omissione rendeva l’atto invalido e, di conseguenza, l’intera impugnazione inammissibile.
La Questione Giuridica sulla Validità dell’Elezione di Domicilio
L’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, sostenendo un’unica tesi: l’elezione di domicilio non era contenuta nell’atto di nomina del difensore, ma era allegata come dichiarazione separata e sottoscritta personalmente. A suo avviso, tale documento non necessitava di alcuna autenticazione da parte del legale. La questione sottoposta alla Suprema Corte era, quindi, se e quando la dichiarazione di domicilio dell’imputato richieda l’autentica della firma da parte del difensore per essere considerata valida ai fini processuali.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, definendolo inammissibile e confermando pienamente la decisione dei giudici di merito. Gli Ermellini hanno chiarito la corretta interpretazione dell’articolo 162 del codice di procedura penale, che disciplina le forme per la comunicazione dell’elezione di domicilio.
La Corte ha specificato che la legge prevede una deroga all’obbligo di autenticazione solo quando la dichiarazione dell’interessato viene raccolta direttamente a verbale. In tutti gli altri casi, come la presentazione di un documento scritto, è necessaria l’autenticazione da parte di un notaio, di una persona autorizzata o, appunto, del difensore.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici hanno accertato che l’elezione di domicilio era contenuta ‘nel medesimo documento’ attraverso il quale l’imputato aveva conferito al suo difensore il mandato a impugnare la sentenza. Anche se materialmente allegato, era parte integrante dell’atto difensivo. La giurisprudenza consolidata, citata nella sentenza (Sez. 3, n. 19899 del 2019), stabilisce che la dichiarazione di domicilio fatta nell’atto di nomina del difensore di fiducia è valida proprio perché contenuta in un atto depositato e sottoscritto con l’autentica del difensore nominato.
Poiché, nel caso di specie, tale autenticazione mancava, l’elezione di domicilio è stata correttamente ritenuta priva di validità. Questa invalidità, ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., ha comportato l’inammissibilità dell’intero atto di appello.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per Imputati e Difensori
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale: nel diritto processuale, la forma è sostanza. L’omissione di un requisito come l’autenticazione della firma sull’elezione di domicilio, quando questa è contestuale alla nomina del difensore per l’impugnazione, non è una mera svista, ma un vizio insanabile che preclude l’esame nel merito del gravame. Per gli imputati e i loro difensori, questa sentenza è un monito severo sull’importanza di prestare la massima attenzione a ogni singolo adempimento formale. La preparazione di un atto di impugnazione richiede non solo solide argomentazioni giuridiche, ma anche un’osservanza scrupolosa delle regole procedurali, la cui violazione può vanificare ogni sforzo difensivo e compromettere irrimediabilmente il diritto a un secondo grado di giudizio.
Quando è necessaria l’autenticazione del difensore per l’elezione di domicilio?
L’autenticazione da parte del difensore è sempre necessaria quando la dichiarazione di elezione di domicilio è contenuta in un atto scritto depositato presso l’autorità giudiziaria, come ad esempio nel medesimo documento con cui si nomina il difensore di fiducia per l’impugnazione. L’unica eccezione è quando la dichiarazione viene resa oralmente e raccolta a verbale.
Cosa succede se l’elezione di domicilio non è valida?
Se l’elezione di domicilio contenuta nell’atto di impugnazione è invalida per mancanza di autenticazione, l’intero atto di appello viene dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. Ciò significa che i giudici non esamineranno il merito dell’impugnazione e la sentenza di primo grado diventerà definitiva.
Perché la Corte ha ritenuto che la dichiarazione fosse parte dello stesso atto di nomina?
Sebbene il ricorrente sostenesse si trattasse di un documento separato, la Corte ha accertato che l’elezione di domicilio era contenuta nel medesimo contesto documentale attraverso il quale era stato conferito il mandato al difensore per impugnare la sentenza. Pertanto, essendo funzionalmente collegati e parte di un unico atto difensivo, era richiesta l’autenticazione del legale, la cui assenza ha reso l’atto invalido.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34578 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34578 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 20/03/2024 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, emessa il 19 settembre 2023, che l’aveva condannata in relazione al reato di ricettazione.
La Corte territoriale ha rilevato che l’elezione di domicilio contenuta nell’atto appello non era valida in quanto mancante della autenticazione del difensore.
Ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non avere la Corte considerato che l’elezione di domicilio non era contenuta nel provvedimento di nomina del difensore di fiducia ma allegata con separata dichiarazione sottoscritta personalmente dall’imputata, non bisognevole di alcuna autenticazione da parte del difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La norma di riferimento è l’art. 162 cod. proc. pen., che individua le forme di comunicazione della elezione di domicilio all’autorità che procede.
Solo nell’ipotesi in cui la dichiarazione dell’interessato è raccolta a verbale si p prescindere dall’autenticazione del notaio o di persona autorizzata o del difensore. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che è valida la dichiarazione di domicilio eseguita dall’imputato nell’atto di nomina del difensore di fiducia, quanto, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE forme previste dall’art. 162 cod. proc. pen., la stessa contenuta in un atto depositato presso la autorità procedente e sottoscritto dalla persona interessata con autentica del difensore nominato. (Sez. 3, n. 19899 del 12/12/2018, dep. 2019, Gaiazzi, Rv. 275961).
Nel caso in esame, l’elezione di domicilio è contenuta nel medesimo documento, allegato all’atto di appello, attraverso il quale la ricorrente aveva conferito al difensore di fiducia mandato ad impugnare la sentenza di primo grado.
Tuttavia, l’elezione di domicilio non risulta autenticata dal difensore, sicché essa è priva di validità, come correttamente è stato rilevato dalla Corte di appello, con conseguente inammissibilità dell’atto di impugnazione ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen..
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.06.2024. Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME