Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18073 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18073 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ALAMPUR( INDIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 06 dicembre 2023 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di affidamento in prova o di detenzione domiciliare per non avere egli indicato alcuna attività lavorativa che possa impegnarlo in concreto, e per il motivo processuale dell’omessa indicazione’ essendo libero, di un domicilio ove fruire delle misure alternative, suscettibile delle necessarie verifiche;
rilevato che il ricorrente, nel primo motivo di ricorso, solleva una questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, commi 1 -ter e 1 -quater cod.proc.pen., affermando che esso violerebbe il diritto all’impugnazione introducendo, quale causa di inammissibilità, l’obbligo di dichiarare o eleggere un domicilio, provocherebbe una disparità di trattamento rispetto alla possibilità di impugnazione da parte della pubblica accusa, e provocherebbe una disparità di trattamento con l’imputato presente nel giudizio di primo grado, obbligando l’imputato assente al deposito di un nuovo mandato in favore del difensore;
rilevato che, con il secondo motivo di ricorso, il difensore censura la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza, perché la mancai:a indicazione di un domicilio, da parte del condannato, non è di ostacolo alla concessione del beneficio richiesto, essendo nota al Tribunale la sua presenza in Italia;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile, quanto al primo motivo per la carenza di interesse del ricorrente ad eccepire la illegittimità costituzionale dell’art. 581, commi 1 -ter e 1 -quater, cod.proc.pen. (questione, peraltro, già ritenuta infondata da Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324), essendo in corso una procedura di sorveglianza ed essendo pertanto applicabile non detta norma, bensì quella di cui all’art. 677, comma 2 -bis, cod.proc.pen., e quanto al secondo motivo per l’omesso confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza per il mancato rispetto dell’obbligo stabilito dalla norma indicata, e non per profili di merito;
ritenuto che debba essere ribadito il principio, dettato dalla sentenza Sez. U., n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti’ Rv. n. 246720, secondo cui «La richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio
effettuata dal condannato non detenuto. (In motivazione la Corte ha chiarito che il principio non trova applicazione per il condannato latitante o irreperibile)»;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.IM.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente