Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38836 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38836 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 11 aprile 2024 il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto la richiesta avanzata da NOME COGNOME per la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della detenzione domiciliare, per l’espiazione di una pena pari ad un anno e sei mesi di reclusione, a causa della irreperibilità dell’istante, accertata e dichiarata co decreto emesso il 27 marzo 2024.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge in relazione all’art. 159 cod.proc.pen.
Il Tribunale lo ha ritenuto irreperibile solo per la mancata ricezione di una notifica alla sua residenza in Svizzera, nel paese di Rothenburg, ma egli il 01/03/2023 ha ufficialmente cambiato residenza, trasferendosi in Wolhusen alla INDIRIZZO, ed ha comunicato il suo nuovo indirizzo, nell’estate 2023, al Commissariato di polizia di Galatina, riferendosi all’AVV_NOTAIO. Peraltro, sarebbe stato sufficiente richiedere al vecchio Comune di residenza il nuovo indirizzo, svolgendo così delle effettive ricerche all’ultima residenza anagrafica. Inoltre, nessuna informazione è stata richiesta ai suoi genitori, che risiedono stabilmente in Galatina.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto de ricorso, per avere il ricorrente omesso di comunicare formalmente il mutamento del suo domicilio, come prescritto dall’art. 677, comma 2 -bis, cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
Il ricorrente lamenta l’erroneità della dichiarazione di irreperibilità emessa dal Tribunale di sorveglianza, sulla base della quale la sua istanza è stata rigettata, ma dagli atti, consultabili da questa Corte quando devono essere valutate questioni processuali (vedi, tra le molte, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304; Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che egli ha del tutto omesso, nel proporre la stessa, di eleggere o dichiarare un domicilio, come prescritto dall’art. 677, comma 2 -bis, cod . p roc. pe n.
L’istanza, infatti, contiene solo l’indicazione dell’indirizzo di Rothenburg quale propria residenza, mentre la norma indicata recita che «il condannato non detenuto ha l’obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa», ed è notorio che tale attività non può essere sostituita da equipollenti, come la mera indicazione di una residenza anagrafica. Questa Corte ha stabilito che «Nel procedimento di sorveglianza la dichiarazione di domicilio prescritta, in alternativa all’elezione, dall’art. 677, comma secondo-bis cod. proc. pen. per il condannato non detenuto che avanzi domanda di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non può consistere nella semplice indicazione, fra i dati che identificano la persona del richiedente, della residenza anagrafica, ancorché effettiva, di costui, occorrendo invece che egli, sia pure senza necessità di formule sacramentali, esprima comunque con chiarezza, a pena di inammissibilità dell’istanza, la propria volontà che il luogo da lui indicato venga considerato come quello nel quale egli desidera siano effettuate le comunicazioni o notificazioni a lui destinate, con conseguente assunzione dell’obbligo, discendente dalla legge, di comunicare nelle forme prescritte ogni successiva variazione» (Sez. 1, n. 23510 del 22/04/2004, Rv. 228135; Sez. 1, n. 15429 del 16/03/2004, Rv. 227760).
La dichiarazione o elezione di un domicilio è prescritta, come detto, a pena di inammissibilità, ed infatti questa Corte ha stabilito che «In forza del disposto dell’art. 677, comma secondo bis, cod. proc. pen., la richiesta di misure alternative alla detenzione è inammissibile quando, contestualmente alla domanda, non sia effettuata la indicazione o elezione di domicilio. È pertanto irrilevante, ai fini dell’osservanza della norma citata, la precedente dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel procedimento di cognizione» (Sez. 1, n. 46265 del 23/10/2007, Rv. 238768).
Tale indicazione non è richiesta quando il condannato risulta irreperibile o latitante, ma nel presente caso lo stesso ricorrente afferma di non essere mai stato irreperibile, avendo semplicemente trasferito la propria residenza ad un diverso indirizzo noto alle autorità locali, e peraltro la declaratoria di irreperib è intervenuta successivamente alla presentazione dell’istanza, e a seguito della inidoneità dell’indirizzo di residenza in essa indicato. Pertanto, egli avrebbe dovuto allegare alla sua istanza una esplicita dichiarazione o elezione di domicilio, e la mancanza di tale adempimento comporta la inammissibilità dell’istanza stessa.
Tale inammissibilità, non rilevata dal Tribunale di sorveglianza, deve essere rilevata da questa Corte, anche d’ufficio ai sensi dell’art. 609, comma 2,
cod.proc.pen., in quanto il giudice di legittimità è tenuto a verificare correttezza dell’intera procedura e a valutare le questioni, non soggette a sanatoria, che impediscono la corretta instaurazione del rapporto processuale (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281630; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Rv. 280694; Sez. 2, n. 20816 del 10/07/2014, Rv. 260359; Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Rv. 273650, in motivazione; Sez.1, n. 34141 del 15/07/2015, Rv. 264586; Sez. 1, n. 5309 del 15/05/2013, dep. 2014, Rv. 258121). L’inammissibilità dell’istanza originaria deve, pertanto, essere immediatamente rilevata, in quanto travolge l’intero procedimento svolto davanti al Tribunale di sorveglianza e impedisce di procedere alla valutazione, nel merito, del provvedimento emesso da questo organo giudicante.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12 settembre 2024
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