Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14895 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14895 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, con le quali si è chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti alla Corte d’appello di Venezia per l’ulte corso.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Venezia ha dichiarato l’inammissibilità del gravame propos nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Verona in da 28/4/2023, per rilevata mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio della privata ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ai sensi de comma 1-ter, cod. proc. pen., come novellato dal d. Igs. n. 150/2022.
La difesa dello COGNOME ha proposto ricorso, contestando il provvedimento e rilevando che, nella specie, l’imputato era detenuto agli arresti domiciliari, c nella prospettiva difensiva, operato un rinvio ai principi già formulati in mat norma di nuovo conio non potrebbe trovare applicazione, avuto riguardo allo st detentivo del predetto, sia pur ristretto agli arresti domicilíari. Il ded rilevato che l’art. 157 ter, comma 3, cod. proc. pen., non è stato riproposto anche con riferimento alle notificazioni all’imputato detenuto (e non essendo stato l’a oggetto di intervento modificativo). Ciò che, nell’ottica difensiva, indurr ritenere che le notifiche dell’atto di citazione in giudizio nei SIJOi confronti non debbano essere eseguite presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’a comma 1-ter, cod. proc. pen., in tal modo risultando il novellato sistema d notificazioni all’imputato coerente con i principi già affermati dalle Sezion prima della riforma.
Il Procuratore generale, in persona del sosl:ituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesi:o l’annullamento senza rin provvedimento impugnato con restituzione degli atti alla Corte d’Appello dì Venezia l’ulteriore corso.
Considerato in diritto
Il ricorso va rigettato per infondatezza del motivo.
La difesa ha introdotto nel processo una questione giuridica connessa a un tema più volte esaminato da questa Corte di legittimità che, in plurime occasioni orma escluso l’operatività dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., nei confronti dell’imputato detenuto, alla stregua di un’interpretazione sistematica della norm come incisa dalla recente riforma processuale (“Riforma Cartabia”).
Per una ricostruzione dell’intervento novellatore, per la parte d’interesse che in appunto, al sistema delle notificazioni e ai requisiti di ammissibilità de d’impugnazione, pare utile un richiamo a quanto esaustivamente esposto in un recen
precedente di questa Corte di legittimità (sez. 2, n. 33355 del 28/6/2023, COGNOME): l’art. 10 del d.lgs. n. 150/2022 ha interpolato l’art. 5131 cod. proc. pen., introdu l’altro, il comma 1 -ter, il quale prescrive, a pena d’inammissibilità dell’impugnazione, l’adempimento che la Corte di appello veneziana ha ritenuto omesso nel caso all’esa Lo stesso decreto, poi, ha interpolato l’art. 156, modificandone commi 1 (co previsione che le notificazioni al detenuto «anche successive alla prima,» devono es «sempre» eseguite presso il luogo della detenzione) e 3 (con l’inserimento, do parola: «penitenziari», delle seguenti: «, anche successive alla prima,» e dopo la p «157» delle seguenti: «, con esclusione delle modalità di cui all’articolo 148, comma
Inoltre, il citato decreto ha inserito, sempre con l’art. 10, il nuovo art. 157ter, cod. proc. pen. (rubricato: “Notifiche degli atti introduttivi del giudizio”), il cui ter stabilisce che, «3. In caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interes notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita p domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell’articolo 5131, commi 1 -ter e 1 -quater.». Per completezza, infine, in riferimento a quanto in questa sede d’interesse, lo stesso del d. Igs. n. 150/2022, ha previsto, nell’art. 164 cod. proc. pen, che le parole: stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli articoli 156 e 613 co 2» siano sostituite dalle seguenti: «per le notificazioni dell’avviso di fi dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli art comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall’arti 156, comma 1.».
Tale ultima modifica ha di fatto eliso la validità in ogni stato e grado del proced (e, quindi, illimitata) della dichiarazione e elezione di domicilio e, in maniera coe legislatore ha interpolato l’art. 581, cod. proc. pen., inserendo il citato comma 1 -ter, in ossequio cioè alla ratio di garantire l’esigenza generale che ha inspirato la riforma d processo in absentia, la certezza, cioè, della conoscenza del processo a suo carico d parte dell’imputato, in riferimento alla quale si è imposto un onere collaborat medesìmo (sez. 5, n. 3118 del 10/1/2024, NOME, Rv. 285805-01).
3. In tale arresto, peraltro, si è escluso, proprio alla luce di una lettura della norma, che l’art. 581 comma 1 -ter, cod. proc. pen. costituisca lex specialis rispetto al sistema delle notificazioni: ove così fosse, infatti, l’art. 157 -ter comma 3, cod. proc. pen., sarebbe norma «inutile, ovvero priva di portata precettiva, il che all’interp è consentito ritenere», dovendosi prendere atto che essa non è stata inserita ne 156, il che legittima la conclusione per la quale all’imputato detenuto la notifica d introduttivi del giudizio di impugnazione non va eseguita presso il domicilio dichiar eletto ai sensi dell’art. 581 comma 1 -ter. Sotto altro profilo, peraltro, è stata opportunamente evidenziata la inderogabilità della regola di cui al citato art. 156, 1, cod. proc. pen., che riguarda tutte le notificazioni all’imputato, anche quelle su alla prima.
La lettura sinottica e sistematica delle norme processuali di riferimento recepita in altre pronunce più recenti, anche di questa stessa sezione, nelle q pure evidenziata la ratio della disposizione in commento, rinvenuta nell’esigenza di garantire la celerità dei tempi di celebrazione del processo (sez. 4, n. 4342 del 9/ Shala, in motivazione), anche attraverso la semplificazione degli adempimenti introdutt del giudizio, a partire dal procedimento notificatorio (sez. 2, n. 51273 del 10/11 Savoia, Rv. 285546-01). In entrambe le decisioni richiamate, il principio della applicazione della norma all’imputato detenuto è stato ritenuto estensibile alla sit dell’imputato impugnante, detenuto per altra causa.
Trattasi, peraltro, di un’interpretazione coerente con i principi dettati d vivente, ancor prima della novella di cui al d. Igs. n. 150/2022: sul tem notificazioni all’imputato ristretto, infatti, è già stato chiarito che esse van eseguite mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anch presenza di dichiarazione od elezione di domicilio (Sez. U, n. 12778 del 27/2/2020, S., Rv. 278869-01, in cui, in motivazione la Corte ha precisato che tale disciplina trovare applicazione anche nei confronti dell’imputato detenuto in luogo diverso d istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche ne del detenuto “per altra causa”).
In quella sede, il Supremo consesso della nomofilachia ha precisato che il legisl ha privilegiato in tali casi la notificazione “alla persona”, stante la cert reperibilità che ne rende agevole l’esecuzione, avuto altresì riguardo all’esig garantire una consapevole difesa, tanto più necessaria stante lo status detentionis, scongiurando il pericolo che un eventuale difetto di comunicazione tra l’imputato domiciliatario, pur in rapporto fiduciario, possa rendere la difesa meno effettiva.
Da tale premessa sistematica, si è ricavata l’illogicità della previsione di una così grave, quale la inammissibilità dell’impugnazione, che incide pesantemente sui d dell’appellante, collegata alla omissione di un atto (dichiarazione o elezione di dom che resterebbe comunque privo di effetti ai finì della notificazione della cita giudizio (che andrebbe comunque eseguita a mani proprie, stante il disposto di cui al 156, cod. proc. pen.). Essa, in sostanza, finirebbe per operare senza un’adeguat ratio giustifícatrice e, sotto tale profilo, si è già opportunamente obiettato, che u previsione sarebbe incoerente, oltre che con l’art. 3 Cost., anche con l’art. 6 dell quanto al diritto di accesso effettivo alla giustizia per difendersi dalle accus valevole anche nel giudizio di appello [sez. 2, n. 38442 del 13/9/2023, COGNOME, in motivazione, in cui si è richiamata la giurisprudenza della Corte EDU, laddove ammonis sulla necessità che – pur ammettendo che il diritto di presentare un ricorso possa subordinato a determinate condizioni previste dalla legge – sia evitato dai g nazionali di applicare le relative norme procedurali in maniera eccessivam formalistica, sì che possa risultare pregiudicata l’equità del procedimenl:o (Corte e dei diritti dell’uomo, 26 luglio 2007, COGNOME c. Francia), impedendo di fatto l’esame nel
merito del ricorso proposto dall’interessato (Corte europea dei diritti dell’uomo, 1 2016, COGNOME c. Francia; 5 novembre 2015, NOME c. Francia).
4. La fattispecie all’esame, peraltro, nella quale la condizione dell’imputato è qu soggetto ristretto agli arresti domiciliari, ha costituito oggetto di esame da questa stessa Sezione e anche in un arresto successivo. Nella prima decisone (sez. 41858 del 8/6/2023, COGNOME, Rv. 285146-01), richiamata la finalità di razionalizzazionesemplificazione del giudizio impugnatorio e personalizzazione della impugnazione, Corte di legittimità ha ritenuto che il procedimento notificatorio si pone su un alt rispetto a quello delle impugnazioni, «nella prospettiva di assicurare al destinatar citazione a giudizio il massimo grado di conoscibilità dell’atto, mediante la conse copia analogica in mani della persona ovvero con le forme equipollenti indicate dall 157 cod. proc. pen.», al contempo disconoscendo che tale previsione renda privi di sc gli adempimenti richiesti dall’art. 581 comma 1-ter, cod. proc. pen., «che non risulterebbero inutiliter data neppure nella ipotesi di imputato detenuto agli arresti domiciliari, in considerazione della possibile mutevoiezza dello status detentionis nelle more della citazione a giudizio e tenuto conto della clausola di riserva contenuta n 157 comma 1 cod. proc. pen. che fa salva la ipotesi in cui l’imputato abbia già ricevu avvertimenti di cui all’art. 161 comma 1 cod. proc. pen.», principio affermat presupposto che la nuova disposizione costituirebbe, per collocazione sistematica, no generale sulle impugnazioni, non derogabile in ragione dello stato di detenz dell’imputato al momento della proposizione del gravame. In quella sede, dunque, non è ravvisata alcuna incompatibilità logica tra la disposizione inerente all’impugnaz quelle che governano il procedimento notificatorio nei confronti dell’imputato detenu luogo diverso dagli istituti penitenziari (156, comma 3 e 157, cod. proc. affermandosi che l’interpretazione contraria non terrebbe conto delle possibili modi dello stato detentivo dell’impugnante successivamente al deposito dell’atto di appell Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nella seconda delle pronunce richiamate (sez. 3, n. 4233 del 16/1/2024, Esam), invece, la soluzione contraria è stata assunta ritenendo più convincerti i rilievi piano sistematico, sono stati sviluppati dall’orientamento maggioritario (esaustiva espresso dalla già citata sez. 2, n. 33355/2023, COGNOME), che – giova ricordare – ha riguardato il diverso caso dell’imputato detenuto in istituto penitenziario. In parti è ritenuto che, ove si riconosca all’art. 581, commi 1-ter e 1-quater rango di lex specialis universalmente applicabile, si finirebbe con il rendere priva di portata precet dunque, inutiliter data) la previsione di cui all’art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen. Tali principi sono stati ritenuti applicabili anche all’ipotesi all’esame, cioè d impugnate agli arresti domiciliari, alla luce dell’insegnamento del diritto vivente fo prima della riforma (il riferimento è a Sez. U, n. 12778/2020 cit., in cui in motiva è operata detta equiparazione, come sopra già ricordato).
Questa Corte ritiene di decidere in linea di continuità con la prima dell pronunce da ultimo evocate, pur dovendosi i principi ivi affermati calibrare, alla l successivi arresti con i quali è doveroso un confronto, tenuto anche conto di quelli dal diritto vivente, sebbene prima della riforma, anche al fine di verific compatibilità con la ratio sottesa al mutato regime impugnatorio, tenendo presenti i principi di rango convenzionale sopra richiamati.
Proprio muovendo da quanto affermato dalle Sezioni unite nella citata senten 12778/2020, deve intanto precisarsi quale sia stato il contrasto in quella sede ri Supremo collegio, infatti, investito della questione di diritto se la notifica del citazione di giudizio immediato all’imputato detenuto che abbia eletto domicilio pre difensore di fiducia debba essere effettuata ex art. 156 cod. proc. pen., comma 1, o presso il domicilio eletto, ha ritenuto di aderire all’orientamento che ritie notifiche all’imputato detenuto (in carcere o in luogo diverso) anche per causa dive quella del procedimento per il quale vanno eseguite, debbano essere eseguite sem con le modalità di cui all’art. 156, comma 1, cod. proc. pen., con la precisazione caso in cui l’imputato sia detenuto per altra causa, che lo stato detentivo risulti
A tale soluzione quel giudice è giunto precisando che, per quanto qui d’interesse le notifiche all’imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari (e anche agli arresti domiciliari), trova applicazione l’art. 156, comma 3, cod. proc. mente del quale il procedimento notificatorio è quello di cui all’art. 157 stesso Inoltre, ribadito il principio consolidato per il quale la notifica a mani pr destinatario è modalità privilegiata siccome forma più sicura per portare l conoscenza del destinatario, a prescindere dal luogo nel quale sia effettuata prevalere anche rispetto alla dichiarazione o elezione di domicilio, si è precisat stessa dichiarazione o elezione di domicilio non costituisce una deroga alla regola consegna “alla persona”, ma un invito a collaborare per rendere più spedi procedimento notificatorio quanto alle notifiche successive, lo stesso art. 161, cod pen., non trovando applicazione nel caso di imputato detenuto, per i quale la re rappresentata dal citato art. 156. Cosicché l’incipit dell’art. 157, comma 1, cod. proc. pen. (vale a dire la clausola di riserva con la quale si rinvia agli artt. 161 e 162 alla notifica al domicilio dichiarato o eletto) non trova applicazione, il rinvi dall’art. 156, comma 3 all’art. 157 non dovendo intendersi esteso a tutto l’art quindi, anche al citato incipit, ma solo alla parte della norma che risulti coerente con lo status detentionis.
È la stesso Supremo organo della nomofilachia, peraltro, a giustificare, attrave valorizzazione di un elemento fattuale, cioè l’emergenza dagli atti, l’obblig notificazione personale anche al detenuto per altra causa: proprio perché l’au procedente non ha alcun obbligo di effettuare di volta in volta ricerche a tutto camp caso detta condizione fattuale non emerga dagli atti, la notificazione sarà eseguita modalità previste per l’imputato non detenuto, conclusione che ha ricevuto anche l’a
del giudice delle leggi (il richiamo è a Corte cost. n. 315 del 1998, in cui si è escl caso una menomazione del diritto di difesa).
La deroga all’ordinario procedimento notificatorid, quindi, riguarda tutte e tre situazioni (cioè imputato detenuto, detenuto in luogo diverso da un istituto peniten e detenuto in altro procedimento, allorquando tale stato emerga dagli atti), si unite, quanto alle modalità di notificazione, da un comune denominatore costituito d notifica alla persona, «durante lo stato di detenzione», con esclusione di mo diverse, con la conclusione che la notificazione del decreto di citazione a gi dell’imputato, in tali specifiche situazioni, dev’essere sempre eseguito con il m notificatorio di cui all’art. 156, cod. proc. pen., anche laddove l’imputato abbia dichiarato domicilio.
Quanto poi a detta dichiarazione/elezione di domicilio, la Corte ha precisato che, essa intervenga (prima o durante la detenzione), la stessa non è inutiliter data, ma la sua efficacia rimane sospesa nella vigenza del domicilio individuato ex lege, con la conseguenza che, una volta cessata la detenzione, tale elezione/dichiaraz riacquisterà vigore il principio della immanenza del domicilio dichiarato o eletto.
Cosicché, ove all’atto della scarcerazione il detenuto non adempia all’obbli eleggere o dichiarare il domicilio, riprenderà validità quello eventualmente dichia eletto in precedenza, la cui efficacia era rimasta sospesa (in mancanza procedendo notifica presso il difensore).
7. Tanto premesso, alcune delle affermazioni contenute nell’arresto richiamato van rilette alla stregua della novella sopravvenuta, sia con riferimento all’intro dell’adempimento di cui all’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., che avuto riguardo allo stesso sistema notificatorio, fortemente inciso dall’a recente riforma, anche a di quello che è stato l’intento del legislatore, come sopra già precisato: garant attraverso gli interventi che hanno riguardato le norme sulle notificazioni, l’e conoscenza del processo da parte dell’imputato per raggiungere , l’obiettivo della personalizzazione del gravame, anche nella prospettiva della nuova disciplina processo dell’assente; e velocizzare, sotto altro profilo, i tempi del process attraverso la semplificazione degli adempimenti notificatori, onde assicurarne il buon così giustificandosi la richiesta di collaborazione dell’imputato e del difensore, in di lealtà processuale (sul punto, vedi sez. 4, n. 11371 del 12/12/2023, dep. COGNOME, in motivazione).
Nella sentenza da ultimo richiamata, peraltro, si è posta una demarcazione tra il dell’imputato detenuto in istituto penitenziario e quello dell’imputato detenuto in diverso, confermandosi che, in tale seconda ipotesi, valgono le regole del procedim notificatorio di cui all’art. 157, cod. proc. pen., così riaffermandosi il pri espresso in precedenza da questa stessa Sezione (n. 41858/23, Andrio10.
8. Ciò posto, ritiene questa Corte di dover ribadire tale distinzione, ulteriormente calibrando i principi già affermati anche alla luce del precedente con più recente, sopra richiamato.
Il tema va esaminato muovendo, intanto, dalla considerazione che, dopo la riforma venuto meno il principio dell’immanenza della dichiarazione/elezione di domicilio, gi la modifica che ha interessato l’art. 164, cod. proc. pen., per la quale si rinvia già esposto al §2, rilevandosi altresì che la regola generale, per le impugnazion quella posta dall’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., che impone – a pena d’inammissibilità – che essa sia corredata dalla dichiarazione o l’elezione del domi fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Del principio di imm invece, hanno dovuto tener conto, nella sentenza del 2020, le Sezioni unite, chiam dirimere un contrasto sorto proprio in ordine alla prevalenza della dichiarazione/el di domicilio già effettuata rispetto al domicilio c.d. legale del del:enuto. NOME questa che assume rilievo, nel caso specifico all’esame, avuto riguardo alla nec anche in questa sede riconosciuta, che l’interpretazione del sistema normati discussione non sia improntata ad un eccesso di formalismo, ma risulti coerente c principi dell’effettivo accesso alla giustizia e, quindi, con i parametri di cui all’ e 6 CEDU, sopra richiamati. Pertanto, l’applicabilità dell’art. 581, comrna 1 -ter, cod. proc. pen, anche all’imputato impugnante che si trovi agli arresti domiciliari deve scrutinata alla luce della necessità dell’adempimento e, dunque, della ratio giustificatrice della norma di nuovo conio rispetto allo specifico status detentionis.
Poiché al detenuto agli arresti domiciliari non si applica la previsione di cui all comma 3, cod. proc. pen., e poiché tra la presentazione dell’impugnazione e la not della citazione a giudizio intercorre ragionevolmente un lasso temporale, nelle more l’impugnante venga scarcerato, proprio perché non tenuto ad eleggere o dichiarar domicilio (non valendo neppure l’eventuale elezione/dichiarazione fatta in precede stante il disposto dell’art. 164, cod. proc. pen., come novellato), risu concretamente vanificata la ratio legis, sottesa all’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., quella cioè di semplificare il procedimento notificatorio e accelerare i tempi del pro
Ne deriva, come logico corollario, che l’onere di eleggere (o dichiarare) domi incombente sull’impugnante, detenuto agli arresti domiciliari, non può ritenersi come affermato dall’orientamento maggioritario a riguardo del detenuto in ist penitenziario, adempimento inutile corredato da una sanzione processuale vessatoria contrasto quindi con i principi del giusto processo.
Tale interpretazione, peraltro, consente di ritenere ancora validi, dopo la rifo 2022, gli insegnamenti di cui alle Sezioni unite del 2020 nei termini che si v chiarire: la necessità dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, infatti, tanto dal principio affermato in sez. 4, n. 41858/23, COGNOME, secondo cui all’imputato ristretto agli arresti domiciliari le notifiche vanno eseguite secondo lo schema d 157, come richiamato dall’art. 156, comma 3, cod. proc. pen., ma dalla necessità c successive vicende del suo status detentionis non si traducano nella sostanziale
vanificazione dello scopo dell’adempimento previsto. In altri termini, se al momento notifica dell’atto di citazione, l’impugnante che ha eletto domicilio ai sensi dell comma 1 -ter, cod. proc. pen., è ancora ristretto agli arresti domiciliari, t applicazione il principio posto dalle Sezioni unite del 2020, ritenuto ancora dall’orientamento consolidatosi con riferimento alla ipotesi di impugnante detenu istituto penitenziario (anche per altra causa, ove la detenzione sia no l’adempimento imposto al momento del deposito dell’impugnazione non potrà considerarsi inutiliter dato, conservando efficacia nell’ipotesi di scarcerazione intervenuta prima della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Pertanto, mentre la soluzione prospettata dall’orientamento maggioritario riferimento alla diversa ipotesi dell’imputato detenuto risponde all’esigenza di im l’operatività di una sanzione processuale altamente incisiva sul diritto di difes l’inammissibilità del mezzo di impugnazione, che la ratio delle modifiche al sistema impugnatorio non richiede, lo stesso non può affermarsi rispetto all’imputato ristret arresti domiciliari, per il quale, dunque, troverà applicazione la norma di cui all comma 1-ter, cod. proc. pen.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deciso il 20 marzo 2024