Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26510 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26510 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso il decreto emesso in data 22/11/2023 dalla Corte di appello di Palermo – sez. misur di prevenzione.
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del decreto impugnato (per essere il ricorrente detenuto aroment
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; del deposito dell’atto di appello).
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, sez. misure di prevenzi ha dichiarato inammissibile, ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., per omesso deposito dell’elezione di domicilio, l’appello presentato nell’interesse di COGNOME NOME contro i decreto emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale della stessa città in dat 23/05/2023.
Avverso il predetto decreto della Corte di appello ha proposto ricorso il difensore prevenuto, lamentando, con motivi qui riassunti nei limiti d’interesse, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione degli artt. 10, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011, 680, comma 3, e 58 comma 1-ter cod. proc. pen., nonché 89, comma 3, d. Igs. n. 150 del 2022: ad avviso del ricorrente, da un lato, il predetto quadro normativo imporrebbe di ritenere che l’adempiment ritenuto omesso dalla Corte di appello non sarebbe necessario per soggetti detenuti, in carcer ovvero agli arresti domiciliari, ovvero in detenzione domiciliare, oppure sottoposti a li vigilata o sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; dall’altro, la disposizione genera tema d’impugnazioni, che la Corte di appello ha ritenuto inosservata, sarebbe incompatibile con il procedimento di prevenzione, nel cui ambito non sarebbe mai prevista l’emissione di sentenze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi in parte privi della prescritta specifi parte manifestamente infondati.
Il primo motivo è, ad un tempo, privo della prescritta specificità e manifestamente infondat
1.1. Il ricorrente lamenta che l’adempimento ritenuto omesso dalla Corte di appello (necessario a pena d’inammissibilità dell’impugnazione) non sarebbe dovuto per i soggetti detenuti (i carcere ovvero agli arresti domiciliari), per i soggetti in stato di detenzione domiciliare soggetti sottoposti a libertà vigilata o sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; egli specifica, peraltro, in quale di queste categorie rientrerebbe l’appellante.
1.1.1. Il P.G. ha chiesto accogliersi il ricorso sul presupposto che il prevenuto fosse detenu ma nulla documenta l’effettività di tale condizione (neppure il ricorrente lo aff espressamente).
Sul punto, peraltro, l’atto di appello dichiarato inammissibile risultava del tutto silente; a di appello risultava unicamente la sottoposizione dell’appellante alla misura di prevenzi personale della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno.
1.1.2. In parte qua, la doglianza è, pertanto, del tutto a-specifica.
1.2. Questa Corte (Sez. 2, n. 51273 del 10/11/2023, Savoia, Rv. 285546 – 01; Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, NOME, Rv. 285029 – 01; Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, COGNOME, Rv. 285021 – 01) è ormai ferma nel ritenere che l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
, il quale, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, pena d’inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio della parte p unitamente all’atto d’impugnazione, non opera nel caso in cui l’imputato impugnante si detenuto in carcere.
1.2.1. Ciò vale anche nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto in carcere per altr causa (cfr. Sez. 4, n. 4342 del 09/01/2024, COGNOME, Rv. 285749 – 01, che ribadisce, in parte qua, quanto in precedenza chiarito da Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., RV. 278869 – 01: per tale ragione, non appare condivisibile l’opposto orientamento sostenuto da Sez. 5, n. 4606 de 28/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285973 – 01, per la quale le disposizioni di cui all’art. commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. sarebbero applicabili all’atto di appello propost dall’imputato detenuto per altra causa, stante la riferibilità dell’art. 161, comma 3, cod. pen. al solo procedimento in relazione al quale è intervenuta la carcerazione).
1.2.2. A conclusioni diverse si è giunti con riguardo all’impugnazione proposta dall’imputat sottoposto agli arresti domiciliari (in AVV_NOTAIO equiparabile, in difetto di disposizioni spe soggetto detenuto in carcere, in forza del disposto di cui all’art. 284, comma 5, cod. proc. p al momento della proposizione del gravame: un orientamento che appare in via di consolidamento (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 14895 del 20/03/2024, COGNOME, Rv. 286122 – 01 ritiene, infatti, che la causa di inammissibilità dell’impugnazione prevista dall’art. 581, 1-ter, cod. proc. pen. operi anche nei confronti dell’appellante sottoposto agli arresti domicil A tale conclusione sembrerebbe, invero, indurre l’espressa previsione speciale di cui all’art. 1 comma 3, cod. proc. pen. (“Le notificazioni all’imputato detenuto in luogo diverso dagli ist penitenziari, anche successive alla prima, sono eseguite a norma dell’art. 157, con esclusion delle modalità di cui all’articolo 148, comma 1”).
1.2.3. Nessun dubbio, in virtù di quanto disposto dall’appena citato art. 156, comma 3, cod. proc. pen., ed in difetto di riferimenti normativi ulteriori che inducano a ritenere il contr neppure il ricorrente propone), può nutrirsi sul fatto che i soggetti sottoposti alla mis prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno non possano considerarsi, ai fini de quibus, “detenuti in istituti penitenziari”.
1.2.4. In parte qua, la doglianza è, pertanto, manifestamente infondata.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
2.1. E’ nota al collegio la decisione di questa Corte (Sez. 6, n. 11726 del 16/11/2023, dep. 202 A., Rv. 286180 – 01) secondo la quale non troverebbero applicazione nel procedimento di prevenzione le regole dettate, a pena d’inammissibilità, dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ostandovi vigenza, nella materia della inammissibilità delle impugnazioni, del principio di st
interpretazione dei precetti normativi, sia l’applicabilità delle evocate disposizioni a impugnazioni proposte avverso sentenze, espressamente sancita dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Detta decisione non può, peraltro, essere condivisa.
2.2. Non può, in primo luogo, condividersi il rilievo che l’applicazione del disposto dell’art commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. al procedimento di prevenzione violerebbe il principio di stretta interpretazione dei precetti normativi.
2.2.1. La citata decisione osserva, in proposito, che “in materia di impugnazione, i prece normativi sono di stretta interpretazione e ciò preclude (…) l’estensione di regole dettate, di inammissibilità, in vista della notificazione del decreto di citazione a giudizio a procedurali che non contemplano tale adempimento”.
2.2.2. Può convenirsi che è impossibile estendere, in via d’interpretazione, l’operatività di sanzione d’inammissibilità prevista per una data tipologia d’impugnazione (riguardante provvedimenti emessi in forma di sentenza) ad una tipologia d’impugnazione diversa (riguardante provvedimenti emessi in forma di decreto), in ordine alla quale la predetta discipl non risulti espressamente richiamata: invero, le sanzioni processuali sono di stre interpretazione, e non potendo l’interprete limitare indebitamente il diritto di impugna provvedimento sfavorevole, in difetto di una disposizione che ciò espressamente imponga.
A parere del collegio, peraltro, i commi 1-ter ed 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen. devono essere applicati alle impugnazioni presentate nell’ambito del procedimento di prevenzione (sempre che ne sia verificata la compatibilità con il predetto procedimento, problema che sar esaminato nel prosieguo della motivazione) non per effetto di una siffatta, e, come vis indebita, operazione interpretativa, bensì valorizzando il rinvio testuale operato dal combi disposto degli artt. 10, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011 (per il quale, «Salvo quanto è stab nel presente decreto, per la proposizione e la decisione dei ricorsi , si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardant proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all’applicazione delle misura di sicurezza»] comma 3, cod. proc. pen. , in quanto compatibili con il procedimento di prevenzione (la clausola di compatib espressamente richiamata dall’art. 10, comma 4, può ritenersi implicita, quale principio genera dell’ordinamento, anche in riferimento al rinvio contenuto nell’art. 680, comma 3, cod. pr pen.).
2.2.3. Il rinvio alle disposizioni di cui all’art. 581, commi 1-ter ed 1-quater, cod. proc. pen. opera, quindi, con riferimento al procedimento di prevenzione, in forza di una espress previsione di legge.
E proprio tale espresso rinvio normativo priva di concreta valenza interpretativa l’ulteriore r contenuto nella citata decisione della Sesta sezione, a parere della quale, l’inapplicabilità disposizioni de quibus al procedimento di prevenzione sarebbe confermata dal fatto che “il d. Igs. n. 150/2022, con l’introduzione dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.
restringe l’ambito applicativo delle previsioni in esame alle impugnazioni proposte, in sed merito o legittimità, avverso le sentenze”. Invero, tale rilievo condurrebbe all’abrogaz implicita dell’art. 10, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011, in quanto disposizione del procedime di prevenzione (nel quale è prevista la sola emissione di decreti) che richiama le disposiz generali in tema d’impugnazione di sentenze compatibili con il procedimento di prevenzione: se la verifica di compatibilità dovesse operare considerando le forme dei provvedimenti impugnabil non esisterebbero disposizioni generali in tema d’impugnazione di sentenze compatibili con i procedimento di prevenzione, ed il rinvio operato dall’art. 10, comma 4, sarebbe inefficace.
2.2.4. Non a caso, la giurisprudenza di legittimità non ha mai ritenuto che la diversa forma d provvedimenti impugnabili impedisse l’operatività, con riferimento alle impugnazioni proponib nell’ambito nel procedimento di prevenzione, delle pacificamente richiamate disposizioni genera dell’art. 581 cod. proc. pen. (cfr., ad es., Sez. 2, n. 16553 del 31/03/2022, Milano, Rv. 28 – 01, per la quale l’appello avverso i provvedimenti in tema di misure di prevenzione de qualificarsi come impugnazione ed è pertanto soggetto alla relativa disciplina, compreso l’ 581 cod. proc. pen., sicché deve essere ritenuto inammissibile per difetto di specificità l’ap che non contenga l’enunciazione dei motivi; conforme, Sez. 6, n. 28825 del 21/09/2017, dep 2018, Scuto, Rv. 273664 – 01, per la quale è inammissibile per difetto di specificità dei m l’atto di appello del pubblico ministero avverso il decreto di rigetto della proposta violazione di quanto prescritto dall’art. 581 cod. proc. pen., non contenga l’enunciazione specif sia del capo oggetto di impugnazione che dei motivi e delle ragioni a sostegno della richiesta revisione del giudizio di primo grado).
2.2.5. Per le medesime ragioni, è privo di concreta valenza interpretativa l’ultimo ril contenuto nella citata decisione della Sesta sezione, che valorizza anche il riferimento de disposizione transitoria ad hoc di cui all’art. 89, comma 3, d. Igs. n. 115 del 2022, riguardante commi 1-ter ed 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., alle impugnazioni proposte “avverso sentenze”.
2.3. La evidenziata e specifica base legale del richiamo (in riferimento alle impugnazio esperibili nell’ambito del procedimento di prevenzione) delle disposizioni generali di cui a 581 cod. proc. pen. rende privo di attinenza alla questione in esame l’orientamento per il qu è esclusa l’applicabilità all’appello cautelare degli specifici oneri formali previsti, a notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., posto che le indicate disposizioni stabiliscono adempimenti specificamente rife alla celebrazione della fase processuale del giudizio di merito di secondo grado e, pertanto, n sono astrattamente inquadrabili nel novero dei principi generali che regolano il siste impugnatorio (Sez. 1, n. 29321 del 07/06/2023, COGNOME, Rv. 284996 – 01; Sez. 4, n. 22140 de 03/05/2023, NOME COGNOME, Rv. 284645 – 01).
2.4. COGNOME dovendo, quindi, ritenersi che il rinvio in materia di impugnazioni colt nell’ambito del procedimento di prevenzione alle disposizioni generali in tema di impugnazioni sentenze (e quindi anche all’art. 581 cod. proc. pen.) trovi una espressa base legale
combinato disposto degli artt. 10, comma 4, d. Igs. n. 159 del 1981, e 680, comma 3, cod. proc. pen., e che alla valutazione di compatibilità delle disposizioni richiamate non può ostare d sé la diversa forma dei provvedimenti nelle distinte sedi impugnabili, occorre verificare se altre ragioni, le disposizioni delle quali trattasi, ovvero i commi 1-ter ed 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., risultino incompatibili con il procedimento di prevenzione.
2.4.1. In proposito, deve questa volta condividersi quanto affermato in motivazione dalla Sesta sezione nella già citata sentenza n. 11726 del 2024 circa l’incompatibilità con il procediment prevenzione delle disposizioni in tema di procedimento in absentia (poiché quest’ultimo è tipico “del processo di cognizione e non anche di quello di prevenzione”).
2.4.2. Secondo quanto almeno in apparenza desumibile dall’art. 89 d. Igs n. 150 del 2022 (rubricato “Disposizioni transitorie in materia di assenza”), sia il comma 1-ter che il comma 1quater dell’art. 581 riguarderebbero soltanto tale forma di procedimento (cfr. in tal se espressamente, art. 89, comma 3), il che ne comporterebbe l’inapplicabilità tout court al procedimento di prevenzione.
2.4.3. L’interprete non può, peraltro, omettere di considerare che siffatta interpretazi comporterebbe l’abrogazione implicita dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. (disposizione inutile, se riguardante i soli procedimenti in absentia, perché la sua portata precettiva sarebbe assorbita nella disposizione di cui al successivo comma 1-quater).
2.4.4. D’altro canto, come di recente ribadito dalla Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, L.P., in motivazione), emerge dall’art. 12 delle preleggi dall’art. 101, comma 2, Cost., come univocamente interpretati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che “fondamentale criterio ermeneutico cui occorre atte nell’interpretazione (…) è quello del rispetto del dato letterale dei testi normativi, che c un limite insuperabile anche qualora si proceda ad una interpretazione estensiva, e che non può essere in alcun modo valicato attraverso il richiamo ai lavori preparatori o alla Relaz illustrativa”.
2.4.5. Ciò premesso, appare sotto il profilo letterale, di tutta evidenza che il comma 1-ter dell’art. 581 («Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del de citazione a giudizio») costituisca disposizione di carattere AVV_NOTAIO, mentre soltanto il succes comma 1-quater della stessa disposizione («Nel caso di imputato rispetto al quale si è procedut in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilit specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del d citazione a giudizio») riguardi, quale norma speciale, il procedimento in absentia.
Trattasi, invero, di disposizioni di tenore all’evidenza diverso, poiché soltanto con riferimen impugnazioni dell’imputato processato in absentia è richiesto a pena d’inammissibilità (dal comma 1-quater) il deposito dello specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato.
2.4.6. Ne consegue che solo quest’ultima disposizione risulta incompatibile con le impugnazioni proposte nell’ambito del procedimento di prevenzione, che non prevede la possibilità d procedere in absentia, né conseguentemente consente eventualmente di agire ex post per richiedere la rescissione della decisione per mancata conoscenza del procedimento celebrato in assenza.
2.4.7. Diversamente, la disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., avente carattere AVV_NOTAIO, appare senz’altro compatibile con le impugnazioni proposte nel l’ambito de procedimento di prevenzione.
In particolare, essa appare compatibile con il predetto procedimento per la comune esigenza di particolare celerità nella definizione dei giudizi d’impugnazione, consacrata, con riferimen giudizio di cognizione, dall’art. 344-bis cod. proc. pen., ma, nell’ambito del procedimen prevenzione, già in precedenza perseguita attraverso una disciplina speciale (cfr. artt. comma 2, e 27, commi 2 e 6, d. Igs. n. 159 del 2011).
2.4.8. Può concludersi che anche nell’ambito del procedimento di prevenzione è necessario depositare, con l’atto d’appello, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domi secondo quanto previsto dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. ai fini della comunicazione/notificazione dell’avviso della data fissata per l’udienza.
Ciò premesso, l’appello presentato nell’interesse di COGNOME NOME contro il decreto emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale della stessa città in data 23/05/2023 era inammissibile, non essendo stato accompagnato – come, al contrario, richiesto dall’art. 58 comma 1-ter, cod. proc. pen. – dal deposito della elezione/dichiarazione di domicilio (cfr. Sez n. 43320 del 26/09/2023, Rossi, non mass.); l’atto d’impugnazione de quo, oltre a non contenerne l’allegazione, non richiamava espressamente ed inequivocabilmente alcuna elezione/dichiarazione di domicilio in ipotesi valida e preesistente (Sez. 2, n. 16480 29/02/2024, Miraoui, Rv. 286269 – 01).
3.1. Inammissibile è anche, per le indicate ragioni, il ricorso presentato contro la decisione Corte di appello indicata in epigrafe.
3.2. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per cassazione segue ex lege, in presenza della totale soccombenza del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali, non anche la sua condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, perché la seconda questione dedotta in ricorso era oggetto di contrasto al momento della sua proposizione, e non ricorrono, quindi, le condizioni stabilite dall’art. 616 cod. proc. pen lettura datane dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 difetto di profili di colpa in capo al ricorrente (in tal senso, cfr. Sez. U, n. 43055 del 30 COGNOME Serra, Rv. 248380 – 01 e Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, COGNOME, Rv. 219532 – 01).
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
i
1.0
IL FUNZIONAR GLYPH
CORTE DI CASSAZIONE T,R.P. CENTRALE
A> 2(4 i r.1,2A ) o Tkog GLYPH ·” – S2A) GLYPH c:41)*–t 2
\ X12g’ /Olti .) n .) e k QQ (),-) GLYPH íNe ei4A9 hulo q(k GLYPH ucyL ’92 L et\ ‘ ‘-‘ 1 4″ (C e l”k wJk’ r.’ 9 9Q ce? 4 (