Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44829 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44829 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
a norma defl’art. 52 d.lgs 196/03 in quanto:
o disposto d’ufficio
sul ricorso proposto da:
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avverso l’ordinanza del 11/06/2024 della Corte d’appello di Milano, Sezio penale per i minorenni.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME la quale ha concluso chiedendo che l’ordinanza impugnata sia annullata, con restituzione degli atti alla Corte d’appello di M per l’ulteriore corso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29/02/2024, il Tribunale per i minorenni di Milano dichiarato F.R. colpevole dei reati di rapina aggravata (dall’essere stata la violenza commessa da più persone riunite) di una bicicl concorso e di lesioni personali aggravate (dal cosiddetto nesso teleologic concorso, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
1.1. Con ordinanza del 11/06/2024, la Corte d’appello di Milano, Sezione pen per i minorenni, dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’imputato co
la predetta sentenza, rilevando che l’appellante, con l’atto di appello, non aveva depositato, come richiesto, a pena d’inammissibilità dell’impugnazione, dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. all’epoca vigente, una dichiarazione od elezione di domicilio, in particolare ritenendo in diritto che tale causa d’inammissibilit dell’impugnazione per il mancato deposito, da parte dell’imputato appellante, della dichiarazione o dell’elezione di domicilio operasse anche nel caso in cui lo stesso imputato, come nel caso di specie, fosse sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa di cui all’art. 21 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, e, conseguentemente, rilevando ex actis «la mancanza dell’elezione di domicilio prevista dall’art. 581, co. 1 ter, c.p.p.»; osservava ad abundantiam «che neppure nell’intestazione dell’atto di appello è stata allegata la dichiarazione o elezione di domicilio, già effettuata dall’appellante presso il difensore di fiducia in prim grado».
Avverso la menzionata ordinanza del 11/06/2024 della Corte d’appello di Milano, Sezione penale per i minorenni, ha proposto ricorso per cassazione, per il
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tramite del proprio difensore avv. NOME COGNOME
F. R.
deducendo, come unico motivo, l’erronea applicazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello di Milano erroneamente ritenuto l’applicabilità di tale norma di legge al caso di specie di imputato sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa.
2.1. Il ricorrente sostiene, in particolare, che il disposto del comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. «deve essere circoscritto ai soli casi in cui l’imputato sia libero, atteso che solo in tale circostanza ha senso la dichiarazione o l’elezione di domicilio, così esonerando l’autorità giudiziaria dall’effettuare ricerche volte ad individuare il luogo della notifica del decreto» di citazione a giudizio.
Dopo avere premesso che sarebbe pacifico che il menzionato comma 1-ter non opera nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto in un istituto penitenziario, il ricorrente afferma che «nessun dubbio può invero prospettarsi sulla impossibilità di distinguere – ai fini che qui specificamente interessano – tra un imputato detenuto ed uno ristretto agli arresti domiciliari, anche al fine di evitare possibili violazioni dell’art. 6 CEDU»; a favore di tale soluzione, si invoca Sez. 3, n. 4233 del 16/01/2024, Esam, non massimata, e le argomentazioni che sono state in essa sviluppate a sostegno della stessa soluzione, la quale, «se vale per l’imputato agli arresti domiciliari, non può non valere per il minore sottoposto alla speculare cautela della permanenza in casa».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, e va, pertanto, rigettato.
Deve premettersi che il comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. (a norma del quale, «Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio») è stato abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. o), della legge 9 agosto 2024, n. 114.
1.1. Con riguardo all’efficacia di tale abrogazione, le Sezioni unite della Corte di cassazione, all’udienza camerale del 24 ottobre 2024, hanno statuito che la disciplina contenuta nel comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. «continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024» (così l’informazione provvisoria n. 15/2024 a firma della Prima Presidente della Corte di cassazione).
Ne consegue che, diversamente da quanto è stato sostenuto dal pubblico ministero nelle proprie conclusioni, la predetta disciplina continua ad applicarsi all’appello che è stato proposto dal ricorrente prima della data sopra indicata.
La questione posta dal ricorrente conserva, pertanto, rilievo ai fini della decisione.
Ciò premesso, è opportuno ricordare che l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ed applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse in data successiva all’entrata in vigore del citato decreto e – come appena premesso – fino al 24 agosto 2024) non opera nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto (Sez. 2, n. 51273 del 10/11/2023, Savoia, Rv. 285546 – 01; Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, NOME COGNOME Rv. 285029 – 01; Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, COGNOME, Rv. 285021 – 01).
2.1. Prima dell’entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022, l’art. 156 cod. proc. pen. stabiliva:
nel comma 1, che «Le notificazioni all’imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona»;
nel comma 3, che «Le notificazioni all’imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell’articolo 157».
2.1.1. Nella vigenza delle predette disposizioni, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 – 01) avevano chiarito che le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, dovendo tale disciplina trovare applicazione anche nei confronti dell’imputato detenuto in luogo diverso da un istituto
penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto “per altra causa”.
2.2. Il d. Igs. n. 150 del 2022 ha introdotto, all’interno dell’art. 581 cod. proc. pen., il comma 1-ter, ed ha altresì apportato ai commi 1 e 3 dell’art. 156 cod. proc. pen. le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo la parola: «detenuto» sono state aggiunte le seguenti: «, anche successive alla prima,» e dopo la parola: «sono» è stata inserita la seguente: «sempre»;
al comma 3, dopo la parola: «penitenziari» sono state inserite le seguenti: «, anche successive alla prima,» e dopo la parola: «157» sono state inserite le seguenti: «, con esclusione delle modalità di cui all’articolo 148, comma 1».
2.2.1. Lo stesso d. Igs. ha, inoltre, inserito nel codice di rito il nuovo art. 157ter cod. proc. pen. (rubricato: “Notifiche degli atti introduttivi del giudizio”), il c terzo comma stabilisce quanto segue:
«3. In caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell’articolo 581, commi 1-ter e 1quater.».
2.2.2. Per finire, in riferimento a quanto in questa sede può assumere rilievo, l’art. 10 dello stesso d. Igs. ha previsto che nell’art. 164 cod. proc. pen. le parole: «per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli articoli 156 e 613 comma 2» siano sostituite dalle seguenti: «per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall’articolo 156, comma 1.»
2.3. Così riepilogato il nuovo quadro normativo di riferimento, il menzionato orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che la nuova disposizione di cui al comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. non abbia natura di lex specialis rispetto all’art. 156 stesso codice, e non risulti applicabile anche nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto.
2.3.1. Invero, l’art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen., riguardante (come precisato inequivocabilmente dalla rubrica) le notificazioni degli atti introduttivi dei giudizi agli imputati non detenuti, si preoccupa di stabilire espressamente, come premesso, che «In caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell’articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.». t,
2.3.2. Se la disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, avesse, rispetto al sistema generale delle notificazioni delineato dagli artt. 156 e seguenti cod. proc.
pen., natura di lex specialis universalmente applicabile, la disposizione di cui all’art. 157-ter, comma 3, sarebbe inutile, ovvero priva di portata precettiva, il che all’interprete non è consentito ritenere.
2.3.3. Per altro verso, l’interprete deve necessariamente considerare che la disposizione di cui all’art. 157-ter, comma 3, non è stata riproposta anche in riferimento alle notificazioni all’imputato detenuto (l’art. 156 cod. proc. pen. non è stato, infatti, oggetto di analoga novellazione), e ciò già di per sé induce a ritenere che, in caso di impugnazione proposta dall’imputato detenuto o nel suo interesse, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti non dovesse essere eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell’articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.
2.3.4. Il novellato sistema delle notificazioni all’imputato detenuto risulta, nel suo complesso, del tutto coerente: la conclusione cui il collegio ritiene doversi pervenire consente, infatti, di valorizzare come non meramente descrittivi due interventi novellatori ulteriori che hanno interessato l’art. 156, comma 1, il quale ora stabilisce che «Le notificazioni all’imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di una copia alla persona».
L’inserimento dell’avverbio «sempre» in riferimento a tutte le notificazioni all’imputato detenuto, anche successive alla prima, evidenzia, infatti, che la disposizione ha portata generale ed inderogabile; tale assunto trova conferma ulteriore nella salvezza di «quanto previsto dall’articolo 156, comma 1», a sua volta espressamente inserita all’interno del testo novellato dell’art. 164.
Il combinato disposto degli artt. 157-ter, comma 3, e 581, comma 1-ter evidenzia, altresì, che quest’ultima disposizione opera unicamente nei confronti degli imputati non detenuti.
L’odierno ricorso pone il problema ulteriore di stabilire se la predetta disciplina si applichi in tutti i casi nei quali l’impugnante possa essere qualificato processualmente come “detenuto” (non necessariamente in carcere od in custodia cautelare in carcere, quindi, ma anche in detenzione domiciliare ovvero sottoposto agli arresti domiciliari oppure ad altra misura cautelare ad essi equiparabile).
3.1. In proposito, sono emersi in giurisprudenza due orientamenti.
3.1.1. L’orientamento allo stato maggioritario ritiene che la causa d’inammissibilità in passato prevista dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per il caso di omesso deposito, da parte dell’imputato appellante, della dichiarazione o dell’elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, operi anche nei confronti dell’appellante non sottoposto a detenzione presso istituti penitenziari (Sez. 2, Sentenza n. 27386 del
08/05/2024, M., Rv. 286690 – 01, in fattispecie nella quale l’appellante era sottoposto a detenzione domiciliare per altra causa, con la precisazione che tale misura alternativa, presupponendo l’avvenuta scarcerazione del sottoposto e trovando esecuzione fuori dagli istituti penitenziari, non elide l’onere imposto dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; Sez. 4, n. 14895 del 20/03/2024, NOME COGNOME, Rv. 286122 – 01, in fattispecie nella quale l’appellante era sottoposto agli arresti domiciliari, e con la precisazione che l’adempimento, richiesto a pena di inammissibilità, al momento del deposito dell’impugnazione, conserva efficacia nell’ipotesi in cui, prima della notificazione del decreto di citazione a giudizio, sia intervenuta la scarcerazione dell’appellante; Sez. 4, n. 41858 del 08/06/2023, COGNOME, Rv. 285146 – 01, in fattispecie nella quale l’appellante era sottoposto agli arresti domiciliari; nel medesimo senso, implicitamente, Sez. 5, n. 17055 del 19/03/2024, COGNOME, Rv. 286357 – 01, in fattispecie nella quale l’appellante era sottoposto alla detenzione domiciliare per altra causa).
3.1.2. Altro orientamento ritiene che la causa di inammissibilità prevista dall’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. non operi nel caso del soggetto impugnante sottoposto a qualsiasi titolo a detenzione presso il domicilio (Sez. 5, n. 36036 del 06/06/2024, L., Rv. 286893 – 01, fattispecie nella quale l’appellante era sottoposto alla detenzione domiciliare per altra causa; Sez. 3, n. 4233 del 16/01/2024, Esam, non mass., in fattispecie nella quale l’appellante era sottoposto agli arresti donniciliari).
4. A parere del collegio, l’orientamento maggioritario merita condivisione.
4.1. Appare, invero, decisivo il rilievo che, a norma dell’art. 156, comma 3, cod. proc. pen., come novellato, «3. Le notificazioni all’imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari ((, anche successive alla prima,)) sono eseguite a norma dell’articolo 157 ((, con esclusione delle modalità di cui all’articolo 148, comma 1))»: la disposizione documenta, infatti, espressamente ed inequivocabilmente, l’intenti° legis di previlegiare la notificazione presso il luogo di detenzione (cui accede la non necessità della dichiarazione/elezione di domicilio ad hoc) per i soli soggetti detenuti presso istituti penitenziari, ai quali non è, pertanto, legittimo assimilare soggetti in detenzione domiciliare, soggetti sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari (cfr. art. 284, comma 5, cod. proc. pen. per l’attribuzione ad essi della mera condizione di soggetti considerati “in stato di custodia cautelare”) e soggetti sottoposti, come nel caso in esame, alla misura cautelare della permanenza in casa (anch’essi, ai sensi dell’art. 21, comma 4, d.P.R. n. 448 del 1988, considerati nella condizione di soggetti “in stato di custodia cautelare”).
4.2. Non può, in senso contrario, attribuirsi valenza decisiva al rilievo che il principio di diritto che «le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza della dichiarazione od elezione di domicilio» dovrebbe trovare applicazione anche nei confronti dell’imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario (cfr. Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 – 01).
4.2.1. In proposito, si è già osservato che le predette affermazioni «vanno rilette alla stregua della novella sopravvenuta, sia con riferimento all’introduzione dell’adempimento di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che avuto riguardo allo stesso sistema notificatorio, fortemente inciso dalla recente riforma, anche alla luce di quello che è stato l’intento del legislatore (…): garantire cioè attraverso gli interventi che hanno riguardato le norme sulle notificazioni, l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato per raggiungere, l’obiettivo della personalizzazione del gravame, anche nella prospettiva della nuova disciplina del processo dell’assente; e velocizzare, sotto altro profilo, i tempi del processo, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti notificatori, onde assicurarne il buon fine, così giustificandosi la richiesta di collaborazione dell’imputato e del difensore, in un’ottica di lealtà processuale» (sul punto, vedi Sez. 4, n. 14895 del 20/03/2024, COGNOME COGNOME non mass. sul punto, e Sez. 4, n. 11371 del 12/12/2023, dep. 2024, COGNOME, non mass.).
Secondo la decisione da ultimo richiamata, andrebbe posta «una demarcazione tra il caso dell’imputato detenuto in istituto penitenziario e quello dell’imputato detenuto in luogo diverso, confermandosi che, in tale seconda ipotesi, valgono le regole del procedimento notificatorio di cui all’art. 157, cod. proc. pen.».
4.2.2. Ma vi è di più.
Invero, l’affermazione innanzi ricordata si pone in contrasto con il chiaro disposto dell’art. 156, comma 3, cod. proc. pen. che il legislatore del 2022, pur nel contesto di ampia novellazione della disciplina delle notificazioni, non soltanto non ha inteso modificare (pur nella necessaria consapevolezza dell’interpretatio abrogans che ne era stata data), ma del quale ha anzi, in sede di novellazione, ampliato l’ambito applicativo, prevedendone l’operatività anche per le notificazioni successive alla prima.
Né può omettersi di considerare che il comma 2 dell’art. 156 cod. proc. pen. (a sua volta non novellato) attribuisce, nell’ambito del procedimento di notificazione de quo, un ruolo peculiare al direttore dell’istituto penitenziario, sicuramente non attribuibile a terzi – nel silenzio della disposizione – con riguardo ai soggetti a qualsiasi titolo detenuttopresso il domicilio.
Detta previsione conferma che la disposizione di cui al successivo comma 3 della stessa norma può operare unicamente nei confronti di soggetti a qualunqu titolo detenuti presso istituti penitenziari.
4.2.3. D’altro canto, la non sovrapponibilità (ai fini del perfezionamento procedimento di notificazione degli atti contenenti la vocatio in iudicium a seguito della proposizione di una impugnazione, la cui disciplina è integralmen sopravvenuta rispetto alla decisione delle Sezioni Unite innanzi citata) d situazione processuale del soggetto a qualunque titolo ristretto presso un ist penitenziario e di quello a qualunque titolo ristretto presso il domic evidenziata dal rilievo che soltanto il primo, a differenza del secondo, si ristretto in un luogo non da lui stesso scelto.
Del tutto ragionevolmente, quindi, si prevede soltanto in favore del primo, non anche del secondo, l’obbligo di notificazione a mani proprie presso l’isti penitenziario ove egli è detenuto.
4.2.4. Tale ratio era già emersa mutatis mutandis in un (pur risalente e riferito al codice di procedura penale del 1930) orientamento giurisprudenziale (Sez. 4, 748 del 01/02/1989, dep. 1990, Aprile, Rv. 183109 – 01), a parere del quale notificazione di atto giudiziario del procedimento penale al detenuto in regime arresto domiciliare è validamente effettuata a mani di persona convivente, stan la sostanziale differenza tra la posizione di colui che è ristretto in penitenziario (al quale la notifica deve essere effettuata a mani proprie) e q di chi fruisce degli arresti domiciliari, per il quale, vivendo egli in am familiare, va esclusa la necessità di particolari cautele nella notificazione de qua.
4.2.5. Non potendo ritenersi dovuta la notificazione a mani proprie dell’a di citazione per il giudizio di appello presso il domicilio ove l’appellante sia ( titolo) ristretto, non è conseguentemente ipotizzabile alcuna violazione dei prin del giusto processo ex art. 6 CEDU, in particolare sub specie di diniego di accesso al giudice dell’impugnazione, al contrario configurabile ove dovesse ritene necessario, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all’at impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai della notificazione del decreto di citazione a giudizio, nonostante il fatto ch adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell’obbligo procedere alla notificazione a mani proprie dell’imputato detenuto presso domicilio.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
5.1. La minore età del ricorrente esonera dalle statuizioni di cui all’art comma 1, cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 05/11/2024.