Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4422 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4422 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato le istanze, presentate nell’interesse di NOME, di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. o di detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen., in ragione della irreperibilità del condannato presso l’indirizzo indicato nell’istanza e, quindi, della indisponibilità di informazioni circa il predetto;
letto il ricorso, con il quale il ricorrente censura la violazione dell’art. 159 cod. proc. pen. per l’omesso svolgimento delle ricerche presso il luogo di nascita (Romania) e presso il luogo di abituale dimora e di abituale svolgimento dell’attività lavorativa dell’istante (Latina), essendo state operate le ricerche solo presso il Comune di Sant’Angelo Lodigiano, indicato nell’istanza come domicilio presso cui poter eseguire la misura alternativa, ma non indicato come luogo di dimora, di residenza o di lavoro, come attestato dalla documentazione prodotta relativa al contratto di locazione e ai contratti di lavoro registrati a Latina, derivandone, pertanto, la nullità assoluta del decreto di irreperibilità;
rilevato che:
il motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo dedotto la violazione di una norma processuale inapplicabile nel caso di specie, posto che le istanze sono state rigettate sulla scorta della irreperibilità del condannato presso l’indirizzo indicato nell’istanza come luogo ove eseguire la misura alternativa, a nulla rilevando, in tema di misure alternative, il luogo di dimora, di residenza o di lavoro, non avendo, difatti, indicato questi ultimi nella istanza, né comunicato mutamenti del domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
la disposizione citata, difatti, prevede che «il condannato non detenuto, ha l’obbligo, a pena d’inammissibilità, di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio con la domanda con cui chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto» ed «occorre, quindi, che il condannato, personalmente, esprima comunque con chiarezza la propria volontà che il luogo da lui indicato venga considerato come quello nel quale effettuare le comunicazioni o notificazioni a lui destinate, con conseguente assunzione dell’onere, discendente dalla legge, di comunicare nelle forme prescritte ogni successiva variazione» (Sez. 1, n. 23510 del 22/04/2004, Scardino, Rv. 22813) al fine di assicurare, sin dall’origine, un pronto rapporto tra il condannato e gli organi giurisdizionali del procedimento di sorveglianza che, per la sua peculiare
natura e funzione, impone «specifiche esigenze di interconnessione ai fini della costante verifica della praticabilità, dell’andamento e dell’esito delle misure alternative» (Sez. 1, n. 25123 del 09/06/2010, COGNOME, Rv. 247952);
pertanto, a fronte dell’assenza del condannato in tale domicilio, il Tribunale di sorveglianza, in aderenza al principio per il quale «l’affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità dell’interessato, sia prima dell’applicazione della misura alternativa alla detenzione che nel corso dell’esecuzione della stessa, atteso che soltanto così può valutarsi il comportamento e, segnatamente, l’osservanza delle prescrizioni» (Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Falbo, Rv. 276191), ha correttamente ritenuto di non poter accogliere le istanze;
deve essere affermato il principio di diritto per cui, in tema di misure alternative, l’elezione di domicilio richiesta dall’art. 677, comma 2bis, cod. proc. pen. non può essere intesa come indicazione condizionata all’ammissione alla misura alternativa, dovendosi ritenere che la stessa valga per l’intero procedimento di sorveglianza e debba essere funzionale alla notificazione del decreto di fissazione dell’udienza davanti al Tribunale di sorveglianza;
in tal senso depone, peraltro, anche il riferimento all’art. 161 cod. proc. pen. presente nella norma indicata;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2025