Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23360 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23360 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MIRANDOLA il 01/12/1958
avverso l’ordinanza del 10/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 settembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato l’istanza presentata da NOME COGNOME ed intesa all’ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in relazione alla pena di nove mesi di arresto, inflittale con sentenza del Tribunale di Mantova del 7 novembre 2024.
A tal fine, ha rilevato che la condizione di irreperibilità della COGNOME – che non è stata rintracciata dai Carabinieri nel domicilio da lei eletto, all’atto della proposizione della richiesta – preclude l’accesso a tutte le misure invocate, che presuppongono indefettibilmente la continua reperibilità dell’interessato, prima dell’ammissione così come nella fase esecutiva, atteso che soltanto in presenza di detta condizione può essere valutato il comportamento e, segnatamente, l’osservanza delle prescrizioni concernenti i rapporti con il servizio sociale, la dimora, la libertà di locomozione, il divieto di determinate frequentazioni, il lavoro da svolgere.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’avv. NOME COGNOME ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione della legge processuale.
Rileva, in particolare, che il decreto di fissazione dell’udienza camerale del 16 giugno 2024, destinata alla trattazione della richiesta, da lei formulata, di ammissione ad una misura alternativa alla detenzione, le è stato notificato, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante consegna di copia dell’atto al difensore di fiducia sul presupposto dell’impossibilità di eseguire l’adempimento nel luogo ove ella aveva eletto domicilio (il INDIRIZZO di INDIRIZZO Mirandola), di fatto contraddetto dalla consegna, a mani della destinataria, dell’ordinanza emessa in esito alla menzionata udienza, effettuata presso l’abitazione di INDIRIZZO Mirandola, nella quale ella si è, medio tempore, trasferita.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché vertente su censura manifestamente infondata.
Risulta, invero, dagli atti trasmessi, accessibili al Collegio in virtù della natura processuale del vizio dedotto, che NOME COGNOME all’atto di chiedere, il 27 gennaio 2021, l’ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in relazione alla pena di nove mesi di arresto, inserita nell’ordine di esecuzione, con contestuale sospensione, emesso dal pubblico ministero il 30 dicembre 2020, elesse domicilio presso il INDIRIZZO di INDIRIZZO Mirandola.
Fissata udienza camerale per il 16 giugno 2024, i Carabinieri di Mirandola su recarono, per conto dell’ufficio giudiziario procedente, il Tribunale di sorveglianza di Bologna, nel luogo indicato dalla Chiesi che, tuttavia, non venne ivi reperita, ciò che precluse la notifica, nei suoi confronti, dell’atto, adempimento che fu, dunque, eseguito mediante consegna di copia al difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. ed in ragione dell’accertata inidoneità dell’elezione di domicilio.
Con l’unico motivo di ricorso, la COGNOME si duole delle conclusioni raggiunte dal Tribunale di sorveglianza in ordine alla possibilità che ella fosse reperita e che il decreto di fissazione dell’udienza del 16 giugno 2024 fosse a lei direttamente notificato, che troverebbero palese smentita nell’esito della notificazione dell’ordinanza resa in esito alla menzionata udienza ed oggetto della presente impugnazione, eseguita a mani proprie della destinataria, raggiunta nel suo nuovo domicilio di Mirandoli, INDIRIZZO INDIRIZZO.
L’obiezione si palesa priva di pregio, perché trascura che, per quanto è dato evincersi dagli atti, la COGNOME comunicò al Tribunale di sorveglianza gli estremi della sua nuova residenza solo il 12 settembre 2024, cioè in epoca ampiamente posteriore rispetto all’emissione ed alla notifica del decreto di fissazione dell’udienza così come alla sua celebrazione, onde non può in alcun modo dubitarsi della corretta instaurazione del contraddittorio procedimentale, direttamente condizionata dall’inerte contegno dell’interessata la quale, dopo avere eletto domicilio in uno specifico luogo, omise di informare tempestivamente l’autorità del suo successivo trasferimento, sì da giustificare il ricorso alla modalità notificatoria prevista dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen..
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 18/03/2025.