Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11638 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11638 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti ed il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso;
considerato che, per specifica e letterale previsione dell’art. 677, comma 2bis, cod. proc. pen., la richiesta di misure alternative alla detenzione, proposta da condannato non detenuto (né irreperibile o latitante: Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407), è inammissibile quando, contestualmente ad essa, non sia dal medesimo indicato o eletto il domicilio, ovviamente nell’ambito del territorio nazionale;
che, ai fini dell’osservanza della norma citata, è irrilevante sia la precedente dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel giudizio, che rappresenta una vicenda processuale conclusa e ontologicamente distinta dal procedimento di sorveglianza (Sez. 1, n. 46265 del 23/10/2007, COGNOME, Rv. 238768; Sez. 1, n. 23907 del 16/03/2004, COGNOME, Rv. 229251), sia la mera indicazione in istanza del luogo di residenza, ancorché effettiva, in quanto giuridicamente diverse, sul piano sostanziale e processuale, appaiono le nozioni di residenza anagrafica e di domicilio eletto ovvero dichiarato;
che occorre, quindi, che il condannato personalmente, sia pure senza necessità di formule sacramentali (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720), esprima comunque con chiarezza la propria volontà che il luogo da lui indicato venga considerato come quello nel quale effettuare le comunicazioni o notificazioni a lui destinate, con conseguente assunzione dell’onere, discendente dalla legge, di comunicare nelle forme prescritte ogni successiva variazione (Sez. 1, n. 23510 del 22/04/2004, COGNOME, Rv. 228135);
che la ratio della descritta disciplina risiede nella necessità di assicurare, sin dall’origine, un pronto rapporto tra il condannato e gli organi giurisdizionali del procedimento di sorveglianza che, per la sua peculiare natura e funzione, impone «specifiche esigenze di interconnessione ai fini della costante verifica della praticabilità, dell’andamento e dell’esito delle misure alternative» (Sez. 1, n. 25123 del 09/06/2010, Porzio, Rv. 247952);
che, nel caso di specie, a fronte del rilievo, contenuto nel decreto impugnato, dell’assenza della prescritta dichiarazione o elezione di domicilio, il ricorrente si limita ad obiettare che l’avvenuto adempimento di tale onere è comprovato dall’indicazione, nell’istanza di ammissione a misure alternative alla detenzione, del luogo di residenza del condannato, presso cui sono stato, peraltro, notificati gli atti della procedura esecutiva;
che, così facendo, il ricorrente mostra di sovrapporre indebitamente la conoscenza, da parte dell’autorità giudiziaria, della sua residenza anagrafica, circostanza insufficiente, per le ragioni sopra indicate, ad evitare la declaratoria di inammissibilità ex art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., alla dichiarazione o
elezione di domicilio, inteso quale luogo specificamente prescelto dal condanna per interloquire nell’ambito del procedimento introdotto in vista dell’ammissi ad una delle misure alternative alla detenzione;
considerato, allora, che COGNOME non ha in alcun modo dimostrato di avere effettuato l’indicazione normativamente prevista a pena di inammissibili tangibile si palesa la genericità della doglianza;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata – in ragione della manifes infondatezza dell’unico motivo – la inammissibilità del ricorso, con conseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza d elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della caus inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cas delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 19/12/2023.