Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14967 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14967 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI TARGA_VEICOLO) nato a Roma il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/09/2021 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie delle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma, ha confermato la sentenza emessa, in data 07 aprile 2011, dal Tribunale di Roma che lo ha condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. peri.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 134, 161, 177 e 178 cod. proc. peri, conseguente alla nullità del verbale
di elezione di domicilio datato 01 giugno 2007 ed all’omessa citazione dell’imputato per il giudizio di primo e secondo grado.
L’elezione di domicilio sarebbe nulla e, quindi, priva di efficacia in considerazione del fatto che il verbale non conterrebbe l’indicazione del nominativo del domiciliatario, facendo generico riferimento al nominato difensore di ufficio, con conseguente carenza del necessario collegamento tra l’imputato ed il domiciliatario.
Il ricorrente non avrebbe, pertanto, avuto contezza cella pendenza del procedimento fino alla notifica dell’ordine di esecuzione emesso a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello.
Il ricorrente ha, altresì, lamentato che l’estratto contumaciale della sentenza di primo grado sarebbe stato erroneamente notificato al difensore di ufficio AVV_NOTAIO, nonostante il primo giudice, all’udienza di discussione del 7 aprile 2011, avesse nominato l’AVV_NOTAIO ai sensi dell’art. 97, comma 1, cod. proc. pen. stante “il sostanziale abbandono della difesa” da parte dell’AVV_NOTAIO.
Il difensore del ricorrente, in data 10 gennaio 2024, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
1.1. L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che:
il verbale di elezione di domicilio sottoscritto dal COGNOME in data 01 giugno 2007 è privo del nominativo e dell’indirizzo dello studio del difensore di ufficio, GLYPH genericamente GLYPH indicato come domiciliatario dall’odierno ricorrente;
il nominativo del professionista nominato di ufficio non è stato mai comunicato all’interessato;
l’avviso di chiusura delle indagini preliminari, il decreto di citazione diretta a giudizio e l’estratto contumaciale della sentenza di primo grado sono stati notificati al difensore di ufficio AVV_NOTAIO, in proprio ed in qualità di domiciliatario del COGNOME;
in data 10 settembre 2021, il COGNOME ha avuto conoscenza del procedimento a seguito della notifica dell’ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Roma in considerazione del passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Roma in data 10 settembre 2021;
la Corte di appello di Roma, con ordinanza del 23 giugno 2023, ha dichiarato la non esecutività della predetta sentenza stante la mancata notifica all’imputato dell’avviso di deposito della sentenza di appello.
1.2. L’esame degli atti comprova la nullità dell’elezione di domicilio in atti e la nullità derivata di tutti i successivi atti processuali notificati al difensore ufficio quale domiciliatario del COGNOME.
Il Collegio intende dare seguito all’univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui l’elezione di domicilio priva di indicazione del nominativo del domiciliatario è atto nullo in quanto non compiutamente formato nella sua parte essenziale: l’indicazione precisa del soggetto e del luogo ove eseguire le notificazioni processuali (vedi in proposito Sez. 1, n. 42911 del 02/10/2013, COGNOME, Rv. 257163 – 01; Sez. 1, n. 7430 del 17/01/2017, COGNOME, Rv. 269227 – 01; Sez. 1, n. 42689 del 02/03/2021, COGNOME, non massimata).
La carenza di tale requisito, essenziale per la riconoscibilità dell’elezione di domicilio come atto processuale tipizzato dall’ordinamento, comporta la nullità derivata di ogni successivo atto processuale notificato presso il domicilio in tal guisa eletto in considerazione dell’impossibilità di accertare la reale conoscenza da parte dell’imputato degli atti del procedimento e della pendenza del giudizio.
Dall’applicazione di tale principio di diritto al caso di specie discende l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado e della sentenza di appello, con conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per la notifica dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari.
P.Q.MI.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.
Così deciso il 19 gennaio 2024
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