Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43768 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43768 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Taranto il 20/05/1963 avverso l’ordinanza emessa il 9 aprile 2024 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Torino emessa in data 17 gennaio 2024, perché carente della dichiarazione o elezione di domicilio prescritta a pena di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.
Con atto a firma del difensore di ufficio, COGNOME ha proposto ricorso, deducendo un unico motivo per violazione di legge.
Si osserva che, come si evince dagli atti allegati al ricorso, l’imputato si trovava in stato di detenzione in carcere per altra causa al momento della presentazione dell’appello, sicchè la prescrizione della elezione di domicilio doveva ritenersi inutile ed ingiustificata essendo previsto per l’imputato detenuto in carcere che le notificazioni del decreto di citazione a giudizio siano eseguite presso il luogo di detenzione.
Si citano le pronunce di legittimità che hanno affermato tale principio sia pure in contrasto con altre pronunce di segno opposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Si deve preliminarmente considerare che con la legge 9 agosto 2024 n. 114, entrata in vigore il 25 agosto 2024, l’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. è stato abrogato, ma in mancanza di norme transitorie, in linea di principio, l’inammissibilità dell’impugnazione andrebbe valutata con riferimento alla normativa processuale vigente al tempo dell’impugnazione e non anche in base a quella vigente al tempo in cui interviene la decisione sull’ammissibilità atteso che il principio di retroattività della disposizione più favorevole, non è applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali, che è regolata dal principio “tempus regit actum” (cfr. Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, COGNOME, Rv. 260927).
Ma ove anche si volesse fare riferimento al tempo della decisione, come atto rilevante ai fini della individuazione della legge vigente al tempo della rilevanza processuale della condizione di ammissibilità dell’impugnazione, nel caso in esame, la decisione sull’ammissibilità è intervenuta quando era ancora vigente il comma 1-ter della citata disposizione.
Applicando la normativa vigente al tempo della decisione adottata dalla Corte di appello di Torino deve rilevarsi l’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello.
È stato già affermato che la previsione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell’elezione di domicilio unitamente all’atto d’impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa, dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia
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del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall’art. 6 Convenzione EDU (cfr. Sez. 6, n. 21940 del 07/02/2024, NOME COGNOME, Rv. 286488).
L’orientamento richiamato dalla Corte di appello di Torino (Sez. 5, n. 4606 del 28/11/2023, dep. 2024, COGNOME NOME, Rv. 285973) è rimasto isolato perché contrastato efficacemente dalle altre decisioni della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 51273 del 10/11/2023, Savoia, Rv. 285546; Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, COGNOME, Rv. 285021; Sez. 2, n. 38442 del 20/09/2023, Toure, Rv. 285029; Sez.2, n.44026 del 12/10/2023, Toure Ismaila, n.m.; Sez.6, n.47172 del 31/10/2023, Alletto, n.m.; Sez.6, n.47174 del 07/11/2023, COGNOME, n.m.) che correttamente hanno messo in evidenza la ingiustificata e sproporzionata compressione del diritto di impugnazione ove si condizionasse l’ammissibilità dell’appello a degli adempimenti inutili al momento della sua proposizione, non potendosi considerare determinante l’eventuale ed ipotetica scarcerazione nelle more della procedura di notificazione della citazione a giudizio, ma dovendosi fare riferimento al momento in cui l’appello viene proposto, con la conseguente irrilevanza di distinguere a seconda che l’imputato appellante sia detenuto per lo stesso procedimento o per altra causa.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio
Così deciso il 26 settembre 2024
re estensore
Il Presidente