Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 47292 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 47292 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TORINO il 14/07/1997
avverso l’ordinanza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino
Letta la memoria depositata telematicamente dal difensore, avv.NOME COGNOME che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
GLYPH Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 27/02/2024, ritenendo non allegato all’atto di appello la dichiarazione o elezione di domicilio, necessaria ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio come prescritto dall’art. 581 comma 1 ter cod.proc. pen.
2.Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo, con unico
motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen., che la disposizione di cui all’art. 581 comma 1-ter cod.proc.pen., introdotta dal D. Igs. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia), non opera nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto, soggiungendo di avere rappresentato, in sede di appello, che l’imputato era in stato di detenzione e che la stessa circostanza, inoltre, era desumibile dall’intestazione della sentenza appellata.
3.11 Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Torino. Il difensore ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato
2. L’imputato nei cui confronti è stata emessa l’ordinanza impugnata si trovava, al momento della pronuncia, “detenuto “. L’ordinanza impugnata ha fondato la declaratoria di inammissibilità del proposto appello sul disposto dell’ art.581, comma 1 ter, cod.proc.pen. – introdotto dall’art.33, comma 1, lett.d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150- argomentando dal mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, omettendo, tuttavia, di considerare lo stato di detenzione in cui l’imputato appellante si trovava, risultante dalla stessa sentenza impugnata ed oggetto di esplicita segnalazione da parte della difesa attraverso i motivi di gravame.
3.L’interpretazione sistematica dell’art.581, comma 1 ter, cod.proc.pen. induce a ritenere che la dichiarazione o elezione di domicilio sia da ritenere necessaria solo nel caso in cui l’imputato sia libero, attesa la ratio della disposizione rappresentata dall’esigenza di evitare il rallentamento della celebrazione del giudizio di impugnazione. A tale conclusione deve condurre anche: il tenore testuale dell’art.156 cod.proc.pen., regolante le notifiche all’imputato detenuto, secondo cui le notifiche – anche quelle successive alla prima – sono effettuate “sempre” nel luogo di detenzione con consegna di copia alla persona (comma 1) con l’esplicita previsione che tale disposizione si applica anche quando l’imputato risulti detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione; la previsione contenuta nell’art. 164 cod.proc.pen. – in punto di efficacia della dichiarazione o elezione di domicilio – in base alla quale la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida ai fini della notifica degli atti introduttivi, fatto salvo il disposto del già richiamato a 156, comma 1.
4. La pronuncia impugnata si pone in contrasto con l’insegnamento di questa Corte secondo cui le disposizioni contenute nell’art.581, commi 1 ter e 1
quater, cod.proc.pen., a proposito della notifica dell’atto di citazione nei giudizi di impugnazione, si applicano nei soli confronti dell’imputato non detenuto (disposizione che sarebbe superflua in caso di applicazione alla generalità degli imputati dello stesso art.581 cod.proc.pen. ( Sez. 4, n. 4342 del 09/01/2024, Rv. 285749 – 01; Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, COGNOME, Rv. 285021; Sez. 2, n. 38442 del 20/09/2023, Toure, Rv. 285029; Sez.2, n.44026 del 12/10/2023, Toure Ismaila, n.m.; Sez.6, n.47172 del 31/10/2023, Alletto, n.m.; Sez.6, n.47174 del 07/11/2023, COGNOME, n.m.).
In tal modo è stata data continuità al precedente insegnamento espresso dalle Sezioni Unite (Sez.U. n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869), sia pure sulla base di un differente quadro normativo, secondo cui le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio (avendo la Corte precisato in motivazione che tale disciplina deve trovare 4 applicazione anche nei confronti dell’imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto per altra causa).
Sulla base dell’interpretazione complessiva del quadro normativo deve ritenersi che l’elezione di domicilio prevista dall’art.581, comma 1 ter cod.proc.pen., non sia requisito necessario a pena di inammissibilità neanche nel caso in cui il soggetto risulti – come nel caso di specie – detenuto in relazione ad altro giudizio; soltanto al momento della scarcerazione, ai sensi dell’art.161, comma 3, cod.proc.pen. – assume rilievo l’obbligo per l’imputato di operare, all’atto della scarcerazione, la dichiarazione o elezione di domicilio, così da consentire l’agevole individuazione del recapito per le successive notifiche (così, in parte motiva, la citata Se?.6, n.47174 del 07/11/2023, COGNOME).
In conclusione deve ritenersi che l’ordinanza impugnata sia stata emessa in violazione delle disposizioni processuali di riferimento e che la stessa, peraltro priva di motivazione in ordine alla rilevanza dello stato di detenzione dell’imputato ai fini dell’applicazione della disposizione contenuta nell’art.581, comma iter, cod.proc.pen.- debba essere annullata senza rinvio con contestuale trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Torino, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio.
Così deciso il 19 novembre 2024 COGNOME NOME e GLYPH lPres7nte .