Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34577 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34577 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a ROVERE VERONESE avverso l’ordinanza in data 30/01/2024 della Corte di appello di Bologna; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna l’ordinanza in data 30/01/2024, della Corte di appello di Bologna che, con procedura de plano, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello presentato avverso la sentenza in data 06/07/2023 del Tribunale di Rimini. In particolare, la ragione dell’inammissibilità è stata rinvenuta dalla Corte di appello nella mancata presentazione, insieme all’atto di appello, della dichiarazione o dell’elezione di domicilio dell’imputato, non ritenendo a tal fine sufficiente la mera indicazione del luogo di residenza.
Deduce:
Violazione ed erronea applicazione dell’art. 581 cod. proc. pen. in relazione all’art. 162 cod. proc. pen..
Il ricorrente deduce l’erroneità della sentenza impugnata, là dove ha ritenuto
che l’indicazione della residenza contenuta nel mandato conferito al difensore e sottoscritto dallo stesso imputato non potesse considerarsi idonea dichiarazione o elezione di domicilio.
A tale proposito osserva che, per giurisprudenza costante di questa Corte, è valida la dichiarazione di domicilio contenuta nell’atto di nomina del proprio difensore e da questi ritualmente autenticato e depositato agli atti del procedimento, non essendo altresì necessario che essa sia contenuta in un atto separato.
Assume, dunque, che l’indicazione della residenza contenuta nel mandato difensivo doveva considerarsi una valida dichiarazione di domicilio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. GLYPH Secondo il ricorrente, l’indicazione della residenza contenuta nel mandato difensivo va considerata alla stregua di una dichiarazione di domicilio.
Tale assunto è manifestamente infondato.
1.2. Va ricordato che la dichiarazione e l’elezione di domicilio sono preordinate a consentire il sicuro recapito degli atti diretti all’indagato o all’imputato e l’effettività delle notificazioni, la cui attuazione non può prescindere dalla collaborazione del destinatario dell’atto, tenuto a specificare il luogo in cui gli verranno fatte le notifiche.
Proprio al fine di garantire tale effettività, la dichiarazione e l’elezione di domicilio sono configurate quali atti formali e si sostanziano nella volontà manifestata dall’imputato (o dall’indagato) del luogo (ed eventualmente delle persone) presso cui vuole che gli atti gli siano notificati.
Tanto risalta la precipua funzione attribuita dal legislatore alla dichiarazione o all’elezione di domicilio, ossia quella di rendere nota all’autorità giudiziaria procedente il luogo ove devono essere inviati gli atti destinati all’indagato o all’imputato.
Tale funzione deve ritenersi ulteriormente rafforzata all’indomani della novella normativa che -per quanto qui d’interesse- ha introdotto l’art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. peri., che, in caso di sentenza pronunciata nei confronti dell’imputato assente, pretende che- insieme all’atto di appello- sia depositata una dichiarazione o elezione di domicilio “ai fini della notifica”.
Prescindendo dalla eventuale necessità che tale dichiarazione o elezione di domicilio sia contenuta nel mandato difensivo ovvero in atto separato, essa tuttavia- deve necessariamente contenere la precisazione che quel luogo (ed eventualmente quelle persone) sono indicate proprio al precipuo fine di ricevere le successive notificazioni.
Tanto porta ad affermare che la mera indicazione del luogo di residenza,
senza l’ulteriore specificazione che tale luogo deve considerarsi il luogo ove si vogliono ricevere le notifiche, non è idonea a svolgere il ruolo attribuito della norma, che -ai fini della speditezza del procedimento- non può ammettere indicazioni che si prestano a incertezze interpretative.
In tal senso è già stato affermato che «La mera enunciazione da parte dell’imputato del proprio domicilio nell’intestazione dell’atto di nomina del difensore di fiducia non costituisce indice della sua volontà di dichiarare il proprio domicilio presso l’indirizzo indicato», (Sez. 6, Sentenza n. 42916 del 19/11/2010, NOME, Rv. 248827 – 01; nello stesso senso, cfr. Sez. 2 – , Sentenza n. 18469 del 01/03/2022, COGNOME, Rv. 283180 – 01; Sez. 2 – , Sentenza n. 7834 del 28/01/2020, COGNOME, Rv. 278247 – 01).
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/06/2024