Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 784 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 784 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARMAGNOLA il 18/03/1975
avverso l’ordinanza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che la questione sia rimessa alle Sezioni Unite penali, sussistendo contrasto interpretativo sul punto tra le diverse Sezioni; ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Torino, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Asti nei confronti di costui 18 giugno 2023, per mancata allegazione all’impugnazione di una dichiarazione o elezione di domicilio, come richiesto dall’art.581, comma 1 -ter, cod. proc. pen..
Presentando ricorso per Cassazione, la difesa dell’imputato deduce erronea applicazione dell’art.581 comma 1 -ter cod. proc. pen..
In particolare, si evidenzia che:
l’imputato aveva eletto domicilio presso il difensore nel corso del giudizio di primo grado ed in particolare all’udienza del 17 novembre 2022;
l’epigrafe della sentenza emessa dal tribunale di Asti riportava puntualmente l’elezione di domicilio dell’imputato presso lo studio del difensore in Torino INDIRIZZO
la scheda redatta dal giudice di primo grado, ex ari. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., e trasmessa alla Corte d’appello riporta l’elezione di domicilio presso il difensore fiduciario;
la stessa ordinanza di inammissibilità oggetto del ricorso in Cassazione è stata notificata al difensore fiduciario espressamente qualificato quale domiciliatario dell’imputato;
infine, il processo di primo grado a carico dell’imputato si è svolto in presenza dell’imputato.
Alla luce del quadro descritto, va esclusa innanzitutto la applicabilità al caso di specie dell’art.581 comma 1-quater cod. proc. pen. che richiede l’allegazione di una procura ed una elezione di domicilio successivi alla pronuncia della sentenza, dato che l’imputato nel caso concreto era presente; ma deve altresì escludersi, in considerazione della conoscenza e conoscibilità della presenza dell’elezione agli atti, che il difensore fosse gravato di uno specifico onere di allegazione di quanto era già nella disponibilità dell’ufficio. Si cita, in tal senso precedente sezionale (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, COGNOME, Rv. 285936 01).
Ulteriore argomento a favore è desunto da quell’orientamento ermeneutico (Sez. 5, n.6992 del 13/11/2023, dep. 2024, Montando) secondo il quale la disposizione in questione non può trovare applicazione nei confronti della parte civile, del responsabile civile e del soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria, posto che l’onere di allegazione risulterebbe inutile ed eccessivamente formalistico in ragione dello statuto processuale di tali parti secondo cui esse possono stare in giudizio tramite un difensore munito di procura speciale presso cui esse vedono necessariamente eletto il proprio domicilio ed al quale vanno notificati gli atti processuali loro indirizzati. Il rich effettuato nel precedente menzionato all’art.6 para 1 CEDU ed alla necessità, affermata a livello di giurisprudenza convenzionale europea, di evitare l’eccessivo formalismo che rischierebbe di pregiudicare l’equità del procedimento, è certamente applicabile anche al caso di specie.
Formulando le proprie conclusioni con memoria inviata per mail, il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto che la questione sia rimessa alle Sezioni Unite penali, sussistendo contrasto interpretativo sul punto tra le diverse Sezioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato perché basato su un motivo infondato.
Come ampiamente illustrato negli atti delle parti, nell’arco dell’ultimo anno si è formato tra alcune Sezioni della Corte un contrasto interpretativo in ordine all’art.581 cod. proc. pen., in particolare al comma 1-ter della disposizione. Senza la necessità di ripercorrere estensivamente le varie soluzioni formulate, è sufficiente, ai fini della presente decisione, ricordare che all’approccio pi possibilista e flessibile adottato da questa Sezione, che riteneva adempiuto l’onere imposto dalla norma, ai fini della regolarità dell’atto di appello, dal presenza di una anteriore elezione di domicilio in atti, debitamente indicata o quanto meno menzionata nell’atto di impugnazione, si contrapponevano interpretazioni più rigide, che richiedevano la effettiva allegazione dell’atto d elezione di domicilio, giungendosi in alcuni casi a richiedere che essa fosse successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, anche nell’ipotesi in cui l’imputato fosse stato presente al processo.
La questione, rimessa alle Sezioni Unite penali per la composizione del conflitto, è stata risolta dalla sentenza recentemente pronunciata (24 ottobre 2024) nel procedimento a carico di NOME COGNOME.
La sentenza, in corso di pubblicazione, ha affermato il principio per cui la previsione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Alla luce di tale inquadramento di principio, è ora possibile verificare il merito del ricorso. Emerge allora che, sebbene l’elezione di domicilio fosse regolare e presente in atti, tanto da essere menzionata nell’epigrafe della sentenza di primo grado ed in atti successivi (come l’atto redatto ex art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen.), l’atto di appello non ne ha fatto menzione. Infatti non solo manca l’indicazione della sua specifica collocazione in atti, ma, più in generale, manca in radice nell’atto di appello un qualche riferimento alla sua stessa esistenza. L’elezione di domicilio, infatti, non viene menzionata né nell’intestazione dell’atto, né nel corpo motivazionale.
A fronte dell’omissione defensionale, che costituisce uno specifico onere di legge, non possono essere considerati equipollenti le altre formalità indicate nel ricorso, dalla intestazione alla redazione dell’atto previsto dall’art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen.. Tali atti, costituendo adempimenti dell’ufficio, non possono svolgere funzione supplettiva o integrativa dell’adempimento richiesto alla parte.
D’altronde, la recente giurisprudenza sopra menzionata ha semplificato, a favore dell’imputato, l’assolvimento dell’onere di parte, assimilando all’allegazione dell’elezione di domicilio anteriore alla sentenza impugnata, la semplice indicazione della presenza della stessa in atti, ma non ne ha esclusa la necessità, per la evidente ragione che ciò avrebbe significato andare contra legem.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’ari. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21 novembre 2024
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