Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1744 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1744 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
NOME COGNOME
CC – 25/11/2025
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che a chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Catania con provvedimento in data 9 luglio 2025 ha rigettato le istanze depositate nell’interesse del condannato definitivo NOME COGNOME e volte ad ottenere la concessione dell’affidamento in prova, ovvero della detenzione domiciliare.
Il Tribunale sottolinea come l’istanza non rechi l’elezione di domicilio formulata e sottoscritta dal condannato il quale, come da indicazione del difensore, sarebbe elettivamente domiciliato presso quest’ultimo.
NOME risulta essersi allontanato per ignota destinazione senza comunicare come avrebbe dovuto – ai sensi dell’art. 677 comma 2 bis cod. proc. pen. – il nuovo domicilio.
Il volontario allontanamento del reo per ignota destinazione ha reso impossibile ogni accertamento finalizzato a verificare la sussistenza delle condizioni per la concessione delle invocate misure alternative.
Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia lamentando violazione di legge in punto a declaratoria di irreperibilità del condannato.
NOME non era irreperibile, ma aveva un domicilio conosciuto e, in ogni caso, il tribunale avrebbe dovuto, prima di dichiararne l’irreperibilità, disporre ricerche del medesmo.
NOME aveva comunque preso contatti con l’UEPE di Catania, ma la relazione dell’UEPE non era mai pervenuta agli atti del fascicolo e dunque il Tribunale non avrebbe
potuto assumere alcuna decisione.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorrente depositava conclusioni scritte chiedendo l’annullamento dell’impugnato provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato e deve essere rigettato.
Il Tribunale ha rilevato l’inammissibilità della domanda in difetto di regolare elezione di domicilio che, pur essendo presente in atti, non risulta sottoscritta dal condannato.
Il ricorrente ha allegato altra procura speciale ed elezione di domicilio, ma ha ad oggetto il ricorso per cassazione e non la richiesta di misura alternative.
Rispetto a tale questione, che assorbe ogni altra ed ogni diversa considerazione, il ricorrente nulla dice, limitandosi a contestare la declaratoria di irreperibilità dell’istante che non Ł il punto cruciale della vicenda.
L’istanza di differimento dell’esecuzione della pena e di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato, che non sia detenuto, irreperibile o latitante (Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407 – 01; Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246720 – 01).
Pertanto, del tutto correttamente, in difetto di dichiarazioni o elezione di domicilio effettuata personalmente dall’istante, la domanda ex art. 656 comma 6 cod. proc. pen. Ł stata dichiarata inammissibile e il ricorso avverso detta decisione deve essere rigettato in quanto infondato.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME