Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47658 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47658 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato a Heilongjiang (Cina) il 05/05/1996
avverso l’ordinanza emessa il 23/05/2024 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte dell’Avv. NOME COGNOME difensore di COGNOME che ha richiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal difensore di NOME avverso la sentenza del Tribunale di Milano emessa in data 14 dicembre 2023, perché carente della dichiarazione o elezione di domicilio, depositata successivamente alla sentenza impugnata e prescritta a pena di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Con atto a firma del difensore di ufficio, NOME COGNOME ha proposto ricorso, deducendo un unico motivo per violazione di legge.
Si osserva che, come si evince dagli atti allegati al ricorso, l’imputato ha effettuato la propria elezione di domicilio presso il difensore in data 15 settembre 2023 e che la necessità di una elezione successiva alla sentenza è richiesta solo dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. nel caso di giudizio celebrato in assenza dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Occorre richiamare sul punto la decisione delle Sezioni Unite, che all’esito dell’udienza del 18 aprile 2024 (come da informazione provvisoria n. 15/2024), hanno affermato che «La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione».
Nel caso di specie, con l’atto di appello non solo non è stata allegata una nuova elezione di domicilio ma risulta mancante anche l’indicazione dell’elezione o dichiarazione di domicilio già presente in atti, richiesta ai fini dell’ammissibili dell’impugnazione.
Neppure assume valore quanto dedotto nella propria memoria dal difensore, secondo cui nella procura rilasciata per il giudizio di primo grado era contenuta la sola elezione presso lo studio del proprio difensore nominato di fiducia, formalizzata dall’imputato nel corso del procedimento, valida anche per le successive impugnazioni.
Le Sezioni Unite hanno affermato il principio che per le impugnazioni proposte fino al 24 agosto si applicano le disposizioni abrogate e che l’art. 581, comma Iter cod. proc. pen. deve essere interpretato nel senso che è necessario e sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente elezione o dichiarazione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale tale da consentire l’inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Non rileva che nel procedimento non vi siano altre elezioni di domicilio, essendo onere della parte che propone l’impugnazione di indicare l’elezione/dichiarazione di domicilio, specificando l’atto processuale in cui è stata
collocata, indipendentemente dalla facilità o meno della sua individuazione a cura della cancelleria, o dalla presenza o meno di plurime e differenti elezioni di domicilio.
Appare evidente che l’interpretazione adottata pur superando quella più rigorosa che richiedeva il deposito di una nuova elezione di domicilio successiva alla pronuncia della sentenza impugnata abbia comunque fatto salvo l’obbligo di collaborazione che imponeva all’imputato appellante e al suo difensore di farsi carico di individuare l’elezione o dichiarazione di domicilio da ritenersi valida ed efficace per le notificazioni, al fine di prevenire possibili cause di nullità per errone individuazione del luogo in cui deve essere eseguita la citazione dell’imputato per il giudizio di appello.
Per quanto considerato, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente alle spese del procedimento ex art. 616 cod. proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20 novembre 2024