Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27724 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27724 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VERONA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 22 dicembre 2023 la Corte di appello di Trento ha dichiarato la inammissibilità dell’atto di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano del 4 aprile 2023 nei confronti di COGNOME NOME con la quale l’imputato era stato condanNOME alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 615 ter comma secondo n.1 e art.326 cod. pen.
1.1. L’ordinanza ha ritenuto l’atto di appello inammissibile per violazione dell’art. 581 comma iter cod. proc. pen. introdotto dal D. Igs. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia) in base al quale: “Con l’atto d’impugnazione RAGIONE_SOCIALE parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”.
2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo è stata sollevata questione di costituzionalità degli artt. 581 comma 1 ter cod. proc. pen., art.157 ter comma terzo cod. proc. pen. e 164 cod. pen. con riferimento agli artt. 3, 24, 111 Cost. e 117 Cost in relazione all’art. 6 CEDU.
La difesa rappresenta che:
il nuovo sistema in materia di notifiche in grado di appello viola il principio di ragionevolezza e di proporzionalità dell’art. 3 Cost. e si pone in contrasto con il principio processuale del cd. raggiungimento dello scopo di cui all’art.156 comma terzo cod. proc. pen.
Nel caso di specie, infatti, all’odierno ricorrente è stata successivamente regolarmente notificata l’ordinanza di inammissibilità dell’atto di appello presso il domicilio eletto nel corso del giudizio di primo grado e coincidente con il suo luogo di residenza.
Il nuovo sistema viola il principio di proporzionalità in quanto il mezzo prescelto si pone come palesemente incongruo o inadeguato.
il nuovo sistema viola anche l’art. 24 Cost. e il diritto di difesa in quanto pone GLYPH nei casi concreti il difensore dinanzi alla scelta di rinunciare all’atto d impugnazione allorquando reperire il proprio assistito per raccogliere l’elezione di domicilio appaia particolarmente difficoltoso.
il nuovo sistema viola l’art.111 Cost in relazione al giusto processo e l’art. 6 CEDU quanto al sacrificio RAGIONE_SOCIALE garanzie difensive sproporzioNOME rispetto alla celerità RAGIONE_SOCIALE notifiche e alla speditezza del giudizio di impugnazione.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all’art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.
La difesa rappresenta che:
-nel caso di specie all’odierno ricorrente è stata notificata l’ordinanza di inammissibilità dell’atto di appello presso il domicilio eletto nel corso del giudizio di primo grado e coincidente con il suo luogo di residenza.
Tutte le notifiche nel corso del processo sono state regolarmente effettuate in ragione del domicilio eletto nella fase RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo con il quale si solleva questione di incostituzionalità della norma risulta manifestamente infondato.
1.1. Quanto alla eccepita incostituzionalità dell’art.581comma 1 ter cod. proc. pen. per violazione dell’art. 3 Cost. nella parte in cui non limita l’obbligo allegazione ai casi di mutamento della dichiarazione o dell’elezione di domicilio, possono richiamarsi le recenti decisioni di questa Corte, (Sez. 5 n.46831 del 22
settembre 2023, COGNOME, non mass.; Sez. 4 n.43718 dell’11/10/2023, COGNOME NOME, Rv.285324; Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep.2024, COGNOME, Rv. 285900) che, chiamate a pronunziarsi sulla sospetta incostituzionalità dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. e ritenendo la questione manifestamente infondata, hanno ribadito quale sia la ratio legis che sostiene la disposizione in esame.
Le difese, nei casi richiamati, avevano lamentato una possibile violazione dell’art. 3 Cost. per una denunciata disparità di trattamento, avendo il legislatore con la disposizione in esame richiesto non solo a chi mai abbia eletto domicilio, ma anche a chi abbia a tanto già provveduto nel corso del giudizio, una ‘nuova’ elezione/dichiarazione di domicilio.
Dopo avere chiarito che “quanto agli adempimenti richiesti dal legislatore per l’accesso al giudizio” il legislatore gode di ampia discrezionalità e il controllo di costituzionalità deve limitarsi a riscontrare se sia stato o meno superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà RAGIONE_SOCIALE scelte compiute, (Corte cost., sent. n. 212 del 2020, n. 71 del 2015, n. 17 del 2011, n. 229 del 2010, n. 50 del 2010, n. 221 del 2008 e n. 1130 del 1988; ordinanza n. 141 del 2001), questa Corte ha quindi proceduto a verificare la ragionevolezza (o meno) del “sacrificio”, consistente nella richiesta di allegazione di una (precedente o eventualmente nuova) dichiarazione o elezione di domicilio.
2.La ratio legis, condivisa da questo Collegio e dalle richiamate pronunzie, è stata individuata nella “esigenza generale, che ha ispirato la riforma del processo in absentia (ossia la certezza della conoscenza del processo a suo carico da parte dell’imputato)”, prevedendo a tal fine il legislatore “un onere collaborativo, riguardante sia il processo celebrato in assenza sia quello in cui l’imputato abbia avuto conoscenza del giudizio, onere finalizzato alla regolare celebrazione della fase del processo di secondo grado. E ciò ai fini di assicurarne la ragionevole durata ed impedire una eventuale dichiarazione di improcedibilità” (Sez. 4 n. 22140 del 03/05/2023, En Naji Kamal Rv. 284645).
Che l’adempimento richiesto sia finalizzato alla certa conoscenza del processo per l’imputato trova ulteriore conferma nella mancata applicazione di tale disciplina per il caso in cui l’imputato sia detenuto al momento della notifica dell’atto di citazione atteso che, in tal caso, la stessa andrà effettuata a mani proprie e, dunque, senza che sia necessario il deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio.
L’onere di elezione o dichiarazione di domicilio, in funzione del giudizio di impugnazione che si va a promuovere, ha poi una chiara funzione ulteriore:
quella di consentire la rapida notifica del decreto di citazione a giudizio, che è il primo atto introduttivo del grado da notificare personalmente all’imputato,
come è per gli altri atti introduttivi, ai sensi degli artt.157-ter, commi 1 e 3, e 601 cod. proc. pen. esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto.
Il “sacrificio” richiesto all’appellante del deposito non appare, alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni espresse, irragionevole e/o ingiustificato se si confronta con la individuata esigenza della certa conoscenza della celebrazione del processo di appello e della partecipazione consapevole allo stesso, nonché della tempestiva notifica della citazione a giudizio.
In relazione agli artt.24 e 111 Cost, questa Corte ha egualmente ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità, in quanto tale disposizione, laddove richiede che unitamente all’atto di impugnazione sia depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio non comporta alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma solo regola le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essa non collide né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con il diri impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge. (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, cit.)
4.11 secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che:
avverso la sentenza di condanna di primo grado il difensore di fiducia in data 14 settembre 2023 proponeva impugnazione nell’interesse dell’attuale ricorrente depositando l’atto di appello non allegando alcuna elezione di domicilio.
4.1. La nuova disposizione dell’art.581, comma iter, cod. proc. pen., come introdotta dal d. 1gs. 10 ottobre 2022, n.150 riproduce quanto previsto dall’art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega legge 27 settembre 2021, n.134: “fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l’atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell’atto introduttiv del giudizio di impugnazione”.
Nella Relazione illustrativa al d.lgs. n.150/2022 si legge: “Il comma 1 ter dell’art. 581 cod. proc. pen., in attuazione del criterio di cui all’art. 1, comma 13 lett. a) della legge delega, introduce un’ulteriore condizione di ammissibilità dell’impugnazione: con l’atto d’impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione. “.
4.2. La nuova disposizione dell’art.581, comma iter cod. proc. pen. si coordina:
-con l’art. 157-ter comnna terzo cod. proc. pen. (Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all’imputato non detenuto) secondo cui: “In caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 581, commi 1 ter e 1 quater”;
-con il novellato art. 164 cod. proc. pen., la cui attuale rubrica è “Efficacia della dichiarazione e dell’elezione di domicilio,” che stabilisce che: “La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizi ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall’articolo 156, comma 1.”.
La nuova formulazione di quest’ultimo articolo ha modificato la precedente disposizione nella rubrica (la precedente rubrica era “Durata del domicilio dichiarato o eletto”) nonché il contenuto della stessa che in precedenza stabiliva che la dichiarazione o l’elezione di domicilio era valida “per ogni stato e grado del procedimento”.
4.3. A seguito, dunque, dell’entrata in vigore dell’art.581 comma 1 ter cod. proc. pen., recenti pronunzie di questa Corte, chiamate a interpretare la portata della norma, hanno ritenuto che la dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al gravame RAGIONE_SOCIALE parti private e dei difensori, dev’essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell’art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più una durata estesa ai gradi successivi (Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, COGNOME, Rv. 285985; Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, NOME, Rv. 285805).
In particolare, secondo siffatta interpretazione, la eliminazione della disposizione che riconosceva validità “illimitata” alla dichiarazione o l’elezione di domicilio già presente in atti, salvo la possibilità per l’interessato di comunicare eventuali variazioni o modifiche, consente di interpretare correttamente la norma in esame nel senso che il soggetto che intende impugnare la sentenza di primo grado non può “utilizzare” la dichiarazione o elezione di domicilio nel precedente grado effettuata, che non risulta più valida in ogni stato e grado del processo.
La conseguenza immediata è che con la presentazione dell’impugnazione l’adempimento richiesto non è soddisfatto con l’utilizzo dell’espressione contenuta nell’atto di appello “domiciliato presso lo studio del difensore”, intendendosi in tal modo richiamare l’elezione di domicilio in precedenza effettuata, non avendo più
la stessa durata illimitata secondo le precedenti indicazioni dell’art.164 cod. proc. pen., ma è necessario che l’interessato fornisca nuovamente, anche nell’ipotesi in cui lo abbia già fatto in precedenza, la indicazione di un domicilio dichiarato o eletto.
4.4. Va tuttavia segnalato che una diversa pronunzia di questa Corte ha ritenuto che nel caso di imputato non processato “in absentia”, la dichiarazione o l’elezione di domicilio richieste ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. possono essere effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, a condizione che siano depositate unitamente all’atto di appello, atteso che la contraria interpretazione ostacolerebbe indebitamente l’accesso al giudizio di impugnazione, in violazione dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti. (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, COGNOME Janati, Rv. 285936).
Ad avviso del Collegio, ai fini della presente decisione non si ravvisa un contrasto interpretativo tra le pronunzie citate atteso che nel caso in esame la elezione di domicilio, seppure effettuata in precedenza, non è stata neanche allegata all’atto di appello, laddove anche l’ultima RAGIONE_SOCIALE pronunzie richiamate ravvisa la necessità del deposito della (precedente o nuova) elezione di domicilio unitamente all’atto di impugnazione atteso che “la contraria interpretazione ostacolerebbe indebitamente l’accesso al giudizio di impugnazione[. .1.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni sinora svolte l’avvenuta indicazione nell’atto di appello della propria domiciliazione, senza alcuna allegazione, non soddisfa la richiesta di deposito di dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione, richiesta a pena di inammissibilità.
7.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Consegue altresì, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il 28 maggio 2024 Il Consiglie estens e GLYPH