Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23525 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23525 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 21/09/1975
avverso l’ordinanza del 17/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.. del PG in persona del Sostituto Proc. gen. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso, e dell’Avv. NOME COGNOME per il ricorrente che ha insistito per l’accoglimento dello stesso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Avram COGNOME propone ricorso avverso l’ordinanza n.68/2024 emessa dalla Corte d’appello di Venezia in data 18/07/2024, di inammissibilità dell’impugna zione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 24/10/2023 per inosservanza dell’art. 581 comma 1-ter, cod. proc. pen. come introdotto dal d.lg n. 150/2022 poiché con l’atto di impugnazione non era stata anche depositata ” dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di zione a giudizio”.
Osserva il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’ordinanza, che t adempimento non era necessario poiché l’imputato aveva già eletto domicilio durante il processo di primo grado, era presente in giudizio e l’efficacia di ta zione era vieppiù dimostrata proprio dal fatto che tutti gli atti erano stati notificati regolarmente presso lo studio del difensore, compresa l’ordinanza inammissibilità oggi impugnata.
Le parti hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e, pertanto, il p posto ricorso va dichiarato inammissibile.
Ed invero, con ordinanza nr. 26458/2024 del 19 giugno 2024, dep. il 4 luglio 2024, la Quinta sezione penale di questa Corte ebbe a rimettere alle Sezi Unite la questione: “Se il disposto dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen prevede, a pena di inammissibilità, il deposito, con l’atto di impugnazione d parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fi notificazione del decreto di citazione a giudizio – possa interpretarsi nel senso ai fini detti, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o el domicilio, benché non richiamata nell’atto di impugnazione od allegata al mede simo”. Alle Sezioni Unite fu rimessa anche la questione: “Se ai fini della perdura applicazione della disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. p – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di pr sentazione dell’impugnazione”.
In proposito va ricordato, infatti, che la legge 9 agosto 2024, n. 114 cante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinament giudiziario e al codice dell’ordinamento militare” in G.U. Serie Gen. n. 187 del agosto 2024 (c.d. legge Nordio) all’art. 2, comma 1, lett. o), abroga il comma
ter dell’art. 581 cod. proc. pen. e inserisce al comma 1- quater, dopo le parole «del difensore» le parole «di ufficio». Dunque, dal 25 agosto 2024, data di effientrata in vigore della legge, le impugnazioni presentate dalle parti private e dai difensori non necessitano più del deposito anche della dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, solo per l’impugnazione presentata dal difensore di ufficio sarà necessario depositare, a pena di inammissibilità, il mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Tuttavia, la legge Nordio non ha previsto alcuna norma transitoria, tesa a disciplinare la sorte delle impugnazioni proposte prima dell’entrata in vigore delle modifiche.
Già prima della pronuncia delle Sezioni Unite di cui si dirà, si era andato affermando in proposito un condivisibile orientamento – che avrebbe trovato poi conforto nel decisum della Corte di legittimità in composizione allargata- secondo cui le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., come introdotti dal d. Igs. n. 150/2022, dovessero continuare ad essere valutate, sotto il profilo della loro ammissibilità, alla stregua di tali disposi zioni, secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5 n. 4398 del 2/10/2017, dep. 2018; Sez. 3, n. 54693 del 4/10/2018; Sez. 3, n. 843 del 15/11/2019, dep. 2020; Sez. 4. n. 7982 del 11/02/2021, n. 7982) e che trova la sua ratio nel principio tempus regit actum che normalmente regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali (cfr. Sez. 2 n. 44678 del 16/10/2019, che precisa che il principio tempus regit actum riguarda solo la successione nel tempo della legge processuale penale e non anche delle interpretazioni giurisprudenziali di queste ultime).
5. A seguito di quella rimessione è intervenuta la decisione delle Sezioni Unite e già in data precedente al depositato ricorso per cassazione (che è del 15/11/2024) era stata diffusa l’informazione provvisoria n. 15/2024 (che quindi ben avrebbe dovuto essere conosciuta dal difensore ricorrente) della sentenza Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, COGNOME Rv. 287855 – 01 e 02 che, in risposta ai sopra ricordati quesiti, ha affermato che: 1. La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024; 2. In tema di impugnazioni, l’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell’atto d’impugnazione, dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una
precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in
cui eseguire la notificazione.
6. Orbene, dall’esame degli atti, cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez. U, n. 42792
del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), emerge che la precedente elezione di domicilio non è stata allegata all’atto di appello del 6.12.2023 a firma dell’Avv.
NOME COGNOME e nemmeno vi è altro riferimento (data, collocazione nel fascicolo processuale) che sarebbe stato necessario per le Sezioni Unite onde
«consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione».
Sicché, seguendo l’insegnamento sopra riportato, deve rilevarsi la manife- sta infondatezza del ricorso, avendo correttamente dichiarato la Corte territoriale
l’inammissibilità del proposto appello.
7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/06/2025