Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21324 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21324 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato il 09/08/1974 a Torino
Avverso la ordinanza del 05/12/2024 dalla Corte d’appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello presentato da NOME COGNOME avverso la condanna in primo grado per il delitto di evasione (art. 385 cod. pen.), rilevando la mancata
dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La Corte d’appello precisa che il processo deve intendersi come svolto in presenza dell’imputato, poiché, nella discrepanza tra verbale di udienza conclusiva e intestazione della sentenza, prevale il primo, che gode di fede privilegiata fino a querela di falso, sicché all’atto d’appello il difensore avrebbe dovuto allegare la dichiarazione o elezione di domicilio ovvero richiamare l’elezione o dichiarazione di domicilio già effettuata nel corso del giudizio di primo grado con indicazione della sua collocazione nel fascicolo.
Né l’imputato risulta detenuto, vuoi anche per altra causa
Contro l’ordinanza ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite dell’Avv. NOME COGNOME deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione degli artt. 581, comma 1-ter, e 164 cod. proc. pen.
La Corte di appello avrebbe dovuto interpretare la disposizione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. nel senso che l’elezione di domicilio, effettuata personalmente davanti al Tribunale di Velletri, all’udienza conclusiva del giudizio di primo grado (9 marzo 2023), fosse sufficiente ai fini della ammissibilità dell’impugnazione e della notifica del decreto di citazione dell’imputato appellante.
Tale elezione di domicilio ha infatti efficacia, ai sensi dell’art. 164 cod. proc. pen., pur dopo la modifica operata dall’art. 10, comma 1, lett. r) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche per la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di appello, stante l’espressa indicazione dell’art. 601 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Sez. U. n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, COGNOME, non ancora nnassimata, ma la cui informazione provvisoria era già disponibile al momento della presentazione del ricorso (il giorno 11 gennaio 2025), ha precisato che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
In particolare, ha precisato che nella materia de qua opera il principio del tempus regit actum, e che la disciplina cui deve aversi riguardo ai fini dell’art. 11 preleggi è quella vigente al momento della presentazione dell’atto di impugnazione (non quella del momento della pronuncia del provvedimento da impugnare, né quella in vigore al momento, successivo, della decisione).
1.2. Inoltre, evidenziato che la finalità della disposizione in oggetto consisteva nell’assicurare la consapevole volontà di impugnare in capo all’imputato, neppure
– specifica l’ordinanza impugnata e non contesta l’imputato – il ricorrente ha richiamato l’elezione o dichiarazione di domicilio già effettuata nel corso del
giudizio di primo grado, con indicazione della sua collocazione nel fascicolo fdalla citata
processuale: condizione ritenuta sufficiente (come emerge, ancora informazione provvisoria) dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo le quali, per
il caso di imputato presente, non è necessaria una “nuova” dichiarazione o elezione di domicilio, a differenza di quanto legislativamente previsto per l’imputato
giudicato in assenza.
2. Da quanto osservato discende l’inammissibilità del ricorso, alla cui dichiarazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 07 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente