Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26458 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26458 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: BELMONTE NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME in LIBIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/01/2024 della Corte di Appello di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto/inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile – ai sensi del combiNOME disposto di cui agli artt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 581, comma 1ter, cod. proc. pen. – l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di quella stessa città del 27 marzo 2023, rilevando che non era stata depositata, unitamente all’atto di impugnazione del 23 agosto 2023, la dichiarazione o elezione di domicilio, adempimento previsto a pena di inammissibilità appunto dal citato comma 1ter dell’art. 581 cod. proc. pen.
Con successiva nota del 22 maggio 2024 il difensore del ricorrente ha chiesto la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi dell’art. 610, comma 2, cod. proc. pen., rilevando un contrasto interpretativo in merito alla disposizione di cui all’art. 581 cod. proc. pen., di cui sarebbero espressione la già citata pronuncia n. 8014/2024 e quella resa da Sez. 5 n. 3118 del 10/01/2024, Rv.285805, nonché ulteriori pronunce.
Con nota del 18 giugno 2024, la Difesa ha chiesto valutarsi “l’opportunità di un rinvio dell’udienza del 19/6/2024” fissata per la trattazione del ricorso, sulla premessa che il d.d.l. Nordio, in discussione parlamentare, contiene l’abrogazione del comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., già approvata dal RAGIONE_SOCIALE.
Con provvedimento del 7 giugno 2024 è stata rigettata l’istanza del difensore di ammissione alla trattazione orale, dovendosi il procedimento celebrare in
camera di consiglio, ex art. 611 cod. proc. pen., risultando impugNOME un provvedimento non emesso nel dibattimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La questione oggetto del ricorso – implicante l’esatta interpretazione della disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 33, comma 1, lett. d) del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, da applicarsi ex art. 89, comma 3, del medesimo decreto per le sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto, ossia in data successiva al 30 dicembre 2022- è interessata da pronunce contrastanti nella giurisprudenza di legittimità che impongono la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.
1.1. L’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., prevede testualmente: “Con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”.
1.2. In relazione a tale disposto – da riferire al caso in cui l’imputato non sia stato assente nel grado precedente – risulta controverso se, ai fini della ammissibilità dell’impugnazione: a) occorra una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, da effettuarsi con l’atto di impugnazione; b) ovvero, sia sufficiente il richiamo e/o l’allegazione all’impugnazione di una precedente elezione o dichiarazione; c) ovvero, ancora, se sia bastevole la presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, non occorrendo né il deposito, né il richiamo alla stessa, rilevando il disposto del comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. solo nel caso in cui l’imputato non abbia eletto domicilio nel corso del procedimento.
Le prime pronunce di questa Corte, al fine della esatta individuazione e delimitazione dell’onere imposto alla parte impugnante dal novello comma iter dell’art. 581, cod. proc. pen., nel prediligere la prima opzione interpretativa costituente senz’altro indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità, hanno enucleato e valorizzato la ratio legis sottesa alla disposizione in commento, individuandola, “in termini coerenti con gli obiettivi di miglioramento dell’efficienza e speditezza del processo penale perseguiti dalla Riforma del 2022, nella finalità di assicurare la regolare e celere celebrazione del giudizio di impugnazione e di agevolare l’attività di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio” (Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, Rv. 285985). La norma, infatti, “impone alla parte impugnante un onere di leale collaborazione, funzionale alla regolare e celere notificazione del decreto di citazione a giudizio, in relazione alla quale la cancelleria viene evidentemente sgravata dall’onere di ricerca delle precedenti dichiarazioni o elezioni di domicilio e alla individuazione, in caso di pluralità di tali atti nel corso del processo, dell’ultima manifestazione
di volontà dell’imputato”. Inoltre, nella medesima prospettiva, il legislatore ha inteso agevolare il buon esito del procedimento di notificazione, consentendo “la rapida notifica del decreto di citazione a giudizio, che è il primo atto introduttivo del grado da notificare personalmente all’imputato, come è per gli altri atti introduttivi, ai sensi degli artt.157-ter, commi 1 e 3, e 601 cod. proc. pen., esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto” (Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, Rv. 285805), al fine di escludere o fortemente limitare gli eventuali rimedi restitutori e rescissori del giudicato nelle fasi successive al giudizio (così Sez. 4 n. 22140 del 03/05/2023, NOME COGNOME Kannal, Rv. 284645 e Sez. 5 n.46831 del 22/09/2023, COGNOME, non mass., chiamate entrambe a pronunciarsi sulla sospetta incostituzionalità dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., ritenendo la questione manifestamente infondata).
2.1. In particolare, la già citata pronuncia Sez. 5 n.46831/2023, nel mettere in risalto come, nella fattispecie, vengano in rilievo due valori fondamentali conoscenza della citazione in giudizio e ragionevole durata del processo – ha considerato che “le prescrizioni dell’art. 581, comma 1-ter, risultano serventi proprio il principio del giusto processo, consentendo per un verso all’imputato di avere contezza della citazione in giudizio in appello, così da garantire che la fase di impugnazione possa essere celebrata con contraddittorio certo e, al tempo stesso, così da garantire anche la definizione del processo in «tempo ragionevole», in modo da non incorrere nella improcedibilità, a causa della necessità della rinnovazione della citazione per omessa notifica della stessa”.
D’altra parte, la conferma che l’adempimento richiesto sia finalizzato alla certa conoscenza del processo per l’imputato, si rinviene anche “nella mancata applicazione di tale disciplina per il caso in cui l’imputato sia detenuto a momento della notifica dell’atto di citazione atteso che, in tal caso, la stessa andrà effettuata a mani proprie e, dunque, senza che sia necessario il deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio” (in tal senso Sez. 5, n. 3118/2024, cit.).
2.2. A riprova dell’effettiva intenzione del legislatore, nella sentenza Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285324-02 e nella sentenza cit. Sez. 5, n. 3118/2024, è stato richiamato il passaggio della Relazione illustrativa al d.lgs. n.150/2022 nel quale si evidenzia che «il comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., in attuazione del criterio di cui all’art. 1, comm 13, lett. a) della legge delega, introduce un’ulteriore condizione di ammissibilità dell’impugnazione: con l’atto d’impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione. In caso di impugnazione del difensore dell’imputato assente, per attuare la delega sono aumentati di quindici giorni i termini per impugnare previsti dall’art. 585, comma 1».
2.2. Così delineata, nell’indirizzo maggioritario, la ratio legis del disposto di cui al comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. si è, in sintesi, affermato il principio che la dichiarazione o elezione di domicilio – da depositare, a pena di inammissibilità, unitamente all’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori ex comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen.- deve essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, sulla base del fondamentale rilievo che, alla luce della nuova formulazione dell’art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata (tesi argomentata, in particolare, da Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, Rv. 285805; Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, Rv. 285985). Nella pronuncia di Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024 si è, tuttavia, anche precisato che, sebbene la precedente elezione di domicilio (effettuata, nel caso trattato, in occasione dell’udienza di convalida dell’arresto) non soddisfi la richiesta di deposito di dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio impugnazione, tuttavia, la nuova manifestazione di volontà di elezione o dichiarazione di domicilio può essere anche eventualmente confermativa della precedente dichiarazione/elezione.
2.3. Una approfondita analisi dell’opzione interpretativa sostenuta dall’indirizzo maggioritario si rinviene sempre in Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024 e in Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, Rv. 285985. In tale ultima pronuncia, è stato evidenziato che – pur mancando la previsione espressa che la dichiarazione o l’elezione di domicilio debba essere successiva alla pronuncia oggetto di impugnazione – tale soluzione risulta essere l’unica coerente con la ratio della norma e con una lettura sistematica delle nuove disposizioni in tema di notificazioni introdotte dal d. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Tale conclusione tiene conto, e si fonda, sulla modifica del regime di validità della dichiarazione o elezione di domicilio, come ricavabile dalla lettura combinata degli artt. 161 comma 1 e 164 cod. proc. pen. All’uopo, si osserva che “la riforma del 2022 ha, dunque, conformato la dichiarazione o l’elezione di domicilio quale atto ad efficacia temporalmente limitata, in quanto funzionale alla sola notificazione degli atti sopra indicati. La dichiarazione o elezione di domicilio non è più configurata come “un atto ad efficacia prolungata che, in assenza di modificazioni da parte dell’interessato, può rilevare ai fini della notificazione degli atti di tutti i gradi del procedimento”, quanto, piuttosto, quale atto la cui efficacia è limitata alla notificazione degli atti di vocatio in iudicium espressamente indicati dal legislatore.
2.4. In particolare, è stato evidenziato che l’art. 161, comma 1, cod. proc. pen. prevede espressamente che il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con la presenza dell’indagato o dell’imputato, non detenuto né interNOME, lo invita a dichiarare o eleggere
domicilio – fisico o digitale – «per le notificazioni» degli atti di vocatio in iudicium, e che “coerentemente con tale disposizione, all’art. 164 cod. proc. pen. – la cui rubrica è stata significativamente sostituita con la locuzione “Efficacia della dichiarazione o dell’elezione di domicilio” – è stato elimiNOME i riferimento alla validità di tale atto «per ogni stato e grado del procedimento», ossia alla validità “illimitata” alla dichiarazione o l’elezione di domici presente in atti. La norma prevede, infatti, che, “la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell’avviso di fissazion dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli artico 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall’articolo 156, comma L”. La nuova formulazione di quest’ultimo articolo ha modificato la precedente disposizione nella rubrica (la precedente rubrica era “Durata del domicilio dichiarato o eletto”) nonché il contenuto della stessa che in precedenza stabiliva che la dichiarazione o l’elezione di domicilio era valida “per ogni stato e grado del procedimento”.
La eliminazione della GLYPH disposizione che riconosceva validità “illimitata” alla dichiarazione o l’elezione di domicilio già presente in atti, salvo la possibil l’interessato di comunicare eventuali variazioni o modifiche, consente interpretare correttamente la norma in esame, nel senso che il soggetto c intende impugnare la sentenza di primo grado non può “utilizzare” l dichiarazione o elezione di domicilio nel precedente grado effettuata, che n risulta più valida in ogni stato e grado del processo. La conseguenza immedia è che, con la presentazione dell’impugnazione, l’adempimento richiesto non soddisfatto con l’allegazione di una dichiarazione/elezione di domicilio precedenza effettuata, non avendo più la stessa una durata illimitata, seco le precedenti indicazioni dell’art.164 cod. proc. pen., ma è necessario l’interessato fornisca nuovamente, anche nell’ipotesi in cui lo abbia già fa precedenza, la indicazione di un domicilio dichiarato o eletto (così Sez. 5 3118 del 10/01/2024).
2.5. A ulteriore conferma di tale conclusione, l’arresto in commento h richiamato anche la nuova disciplina delle notificazioni all’imputato, co declinata dagli artt. 157 e ss. cod. proc. pen., la quale solo per la notifi degli atti di vocatio in iudicium prevede, con l’art. 157-ter, cod. proc. pen., che questa sia eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto (anche digitale) mancanza di questo, nei luoghi e con le modalità di cui all’art. 157, esclude espressamente l’impiego della modalità telematica di cui all’art. 148, comma cod. proc. pen. Ne consegue che “Sulla base di tali disposizioni, deve, dunque, ritenersi che la validità della manifestazione di volontà dell’imputato cessa con l’esecuzione della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio presso il domicilio dichiarato o eletto. Da tale momento, infatti, al domicilio “volontario”,
si sostituisce il domicilio ex lege presso il difensore, rispetto al quale legislatore ha elimiNOME ogni possibilità di deroga correlata ad una eventuale diversa manifestazione di volontà dell’imputato (l’art. 157-ter non prevede, infatti, alcuna eccezione alla regola della notificazione di tutti gli atti successi presso il difensore) o del difensore”, la disposizione in questione deve interpretarsi nel senso che, una volta definito il grado di giudizio, ai fini del notificazione della citazione per il giudizio di appello, non può farsi riferimento al domicilio precedente dichiarato o eletto, essendo necessaria una nuova dichiarazione o elezione di domicilio.
“Attraverso la disposizione in esame (ossia, l’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.), il legislatore ha, dunque, introdotto, con la previsione dello specifico requisito di forma dell’impugnazione, una norma speciale derogatoria della disciplina generale contenuta all’art. 157-ter, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen. prevedendo, per la sola notificazione della citazione per il giudizio di appello, un’unica forma di notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto, il cui mancato deposito con l’atto di impugnazione, rendendo colpevolmente impossibile tale notificazione, determina la inammissibilità dell’impugnazione”. (Sez. 6, n. 7020/2024).
2.6. In definitiva “l’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. non limita il diritto di impugnazione, ma disciplina la forma di presentazione dell’atto di impugnazione al fine di assicurare una regolare e celere celebrazione del giudizio di impugnazione e individuando, per tutti gli imputati, un’unica modalità di notificazione del decreto di citazione a giudizio di cui all’art. 601 cod. proc. pen. Si tratta, dunque, di una disposizione che, oltre ad essere pienamente coerente con la nuova disciplina delle notificazioni, è espressione di una scelta rientrante nella discrezionalità del legislatore, scelta che, ad avviso del Collegio, non appare irragionevole né incidere sul diritto di difesa – non limitando in alcun modo il diritto di impugnazione o la tipologia di provvedimenti impugnabili”.
Il “sacrificio” richiesto dal legislatore con la previsione in questione non r distonico rispetto al diritto all’impugnazione e risulta immune dalle censur incostituzionalità, non risultando irragionevole e/o ingiustificato ris all’esigenza di consentire all’impugnante la certa conoscenza della celebrazio del processo di appello e, dunque, la possibilità di parteciparvi con p consapevolezza (cfr. per un’ampia esposizione delle ragioni di insussistenza d sospetti di incostituzionalità della norma Sez. 5 n.46831, ud. 22/09/20 COGNOME, n.m.). Peraltro, “la scelta del legislatore di modulare la durata di efficacia della prima elezione o dichiarazione di domicilio, chiedendo di rinnovarla a chi la abbia già compiuta, attualizzandola, consegue ad una saggia e razionale presa d’atto dell’esperienza giudiziaria, in attuazione del cd.
principio di realtà, che vede anche accrescersi l’esercizio del diritto alla mobilità del cittadino, il che implica la necessità di un aggiornamento quanto al domicilio eletto o dichiarato”, e a ritenere non irragionevole “richiedere un nuovo atto di volontà (elezione) o di scienza (dichiarazione) avente comunque valore processual-negoziale (cfr. Sez. 6, n. 26631 del 12/05/2016, Andronache, Rv. 267433 – 01; Sez. 6, n. 4921 del 09/12/2003, Fillocamo, Rv. 228319) a ridosso del nuovo grado di giudizio, quindi maggiormente in grado, per «prossimità» al giudizio di impugnazione, di garantire l’effettività della conoscenza della citazione per il giudizio medesimo.”
2.7. L’opzione ermeneutica maggioritaria, come sopra delineata, ha trovato condivisione anche in numerose altre pronunce della Quinta Sezione, tra cui quella n. 1177 del 28/11/2023, NOME, n.m., che ha escluso la validità, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, della eventuale dichiarazione o elezione di domicilio già presente agli atti, osservando che, se fosse sufficiente quest’ultima, la previsione di cui al comma 1-ter non avrebbe ragion d’essere, prevedendo già l’art. 157-ter, comma 1, cod. proc. pen., per le notificazioni degli atti introduttivi di primo grado e per la stessa citazione in appello, che l notifica debba intervenire presso il domicilio dichiarato o eletto, ex art. 161, salvo precisare, al comma 3, che la notificazione dell’atto di citazione a giudizio è eseguita esclusivamente presso il domicilio eletto ai sensi dell’art. 581 commi 1-ter e 1-quater, domicilio che potrà, quindi, coincidere con quello già dichiarato o eletto in precedenza ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., solo se la dichiarazione è stata rinnovata da parte dell’imputato attraverso uno dei modi previsti dai medesimi commi 1-ter e 1-quater (si richiama la lettera della legge, oltre che la ratio dell’adempimento, non limitata alla sola facilitazione del compito della cancelleria, ma funzionale all’obbiettivo di rendere certo il buon esito della notificazione e, quindi, la conoscenza della citazione in giudizio da parte dell’imputato, il che implica l’attualità della dichiarazione o elezione di domicilio) (cfr. Sez. 5, n. 2531, del 24/11/2023, dep. 2024, NOME, n.m.; Sez. 5, n. 17055 del 19/03/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2024, NOME, n.m.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.8. Analoghe conferme provengono da numerose pronunce non massinnate di più Sezioni della Corte, tra cui: Sez. 1, n. 8607 del 13/12/2023, dep.2024, COGNOME, n.m.; Sez. 2, n.2024 del 24/11/2023, dep. 2024, COGNOME, n.m.; Sez. 2, n.47946, 09/11/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 2, n.4796, del 21/12/2023, dep. 2024, n.4796, COGNOME, n.m.; Sez. 2, n. 4810, del 16/01/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 2, n. 19547, del 14/03/2024 n. 19547, COGNOME; Sez. 3, n. 17821, del 20/02/2024, n. 17821, ric. COGNOME, sulla necessità di una ‘nuova’ elezione di domicilio; così anche Sez. 3, n. 17737, del 23/01/2024 n. 17737, COGNOME; Sez. 4, n.39 del 14/12/2023, dep. 2024, n.39, NOME, n.m.; Sez.4, n.47417 del 28/09/2023,
Hafsa, n.47417, che richiama il termine “deposito” che si intende appunto riferito ad un atto “nuovo” e non già ad un atto che sia già stato acquisito nell’incarto processuale, per il quale diversamente si parla di allegazione; Sez. 4, n. 44376, del ud. 19/10/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 4, n. 18605 del 22/03/2024, n. 18605, COGNOME; Sez. 6, n.43320, del 26/09/2023 COGNOME, n.m., che richiede la contestualità del deposito rispetto all’atto di appello e la novità della dichiarazione, altrimenti la norma sarebbe superflua; Sez. 6, n. 22820, del 16/04/2024, COGNOME; Sez. 6, n. 22287 del 16/04/2024, Fall Name’ n.m. Sez. 7, ord. n. 12906, del 13/03/2024, Eckerova, n.m.
2.9. Anche nella pronuncia della Sezione 4, n. 43718 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285324-02, risulta chiaramente condiviso l’orientamento maggioritario, atteso che, pur venendo in questione, in tale pronuncia, il disposto del comma 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., in motivazione si afferma che “La nuova disposizione dell’art.581, co. 1-ter, cod. proc, pen., così come l’analoga incombenza imposta dall’art. 581 co. 1- quater cod. proc. pen., riproduttiva (…) dell’art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, si coordina perfettamente con il nove/lato art. 157-ter co. 3 cod. proc. pen. secondo cui « In caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 581, commi 1 ter e 1 quater» e con l’art. 164 (rubricato «Durata del domicilio dichiarato o eletto»), che stabilisce ora quanto segue: «La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio, ai sensi degli artico 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall’articolo 156, comma 1.». Il dettato normativo, sostituendo l’inciso contenuto nell’art.164 cod. proc. pen. in base al quale la dichiarazione o l’elezione di domicilio era valida per ogni stato e grado del procedimento, ha dunque escluso che la dichiarazione o l’elezione di domicilio già presente in atti possa esimere l’impugnante dal deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.10. Giova in ogni caso precisare che, nell’ambito dell’indirizzo maggioritario, alcune pronunce ammettono anche la possibilità di un deposito differito della elezione di domicilio, rispetto all’atto di impugnazione: Sez. 5, n.46831, 22/09/2023, COGNOME, n.m. già citata, si è espressa nel senso che, pur ammettendosi il deposito di detta dichiarazione in un momento successivo al deposito dell’atto d’impugnazione della dichiarazione o dell’elezione di domicilio, questo dovrebbe comunque avvenire entro la scadenza dei termini previsti dall’articolo 585 cod. proc. pen., comma 1 per proporre impugnazione. In senso conforme, si è pronunciata anche Sez. 5, n. 17995, 24/01/2024, ric. COGNOME,
che fa riferimento a una previsione “perentoria ed inequivoca, nel senso di esigere un deposito, concomitante o comunque formalizzato tempestivamente, dei due distinti scritti (l’atto di impugnazione e la dichiarazione o elezione di domicilio), con la conseguenza che, ai fini dell’ammissibilità dell’appello… il secondo documento deve essere in ogni caso depositato entro la scadenza del termine per impugnare”).
Più recentemente, è stato proposto, invece, un indirizzo in contrasto con quello maggioritario, che si è tradotto nell’affermazione del principio secondo cui, “nel caso di imputato non processato “in absentia”, la dichiarazione o l’elezione di domicilio richieste ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. possono essere effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, a condizione che siano depositate unitamente all’atto di appello, atteso che la contraria interpretazione ostacolerebbe indebitamente l’accesso al giudizio di impugnazione, in violazione dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti” (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, Rv. 285936).
3.1. Secondo tale orientamento occorre tener conto del diverso regime previsto dal comma 1-ter, che regola il caso di imputato non assente nel grado precedente, e richiede solo l’allegazione della elezione o dichiarazione di domicilio e non anche del mandato a impugnare, rispetto a quanto, anche nella lettera della disposizione, è previsto dal comma 1-quater, allorchè l’imputato è stato assente, evenienza che richiede il deposito, a pena di inammissibilità, dello specifico mandato a impugnare, conferito al difensore, contenente anche l’elezione o dichiarazione di domicilio per la notifica dell’atto introduttiv dell’appello, con esplicito riferimento alla necessità che si tratti di atti successiv rispetto alla sentenza impugnata.
La diversa configurazione delle modalità dell’adempimento prevista nei due commi 1-ter e 1-quater trova fondamento, nell’ottica di tale indirizzo, nella diversa finalità perseguita dal legislatore, che, nel comma 1-quater, sarebbe quella di garantire la reale volontà di impugnazione e la reale conoscenza da parte dell’imputato, che non ha partecipato al giudizio, della pendenza e dell’esito del processo, oltre che di agevolare la citazione a giudizio dell’appellante, intento che, invece, non sarebbe presente nel comma 1-ter.
L’approccio in commento sarebbe sostenuto sia dall’interpretazione letterale dell’art. 581, comma 1-ter, rispetto al comma 1-quater, non richiedendo la prima norma la posteriorità della elezione di domicilio (posteriorità, peraltro, non richiesta né dalla Relazione illustrativa al d.lgs. n.150/2022 né dall’art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega del 27 settembre 2021, n.134), che è espressamente prevista, invece, per il caso di processo di primo grado celebrato in absentia; sia dall’interpretazione teleologica, dal momento che, nel caso di
imputato presente, l’elezione di domicilio è adempimento solo teso ad agevolare la vocatio in iudicium, risultato che può essere garantito anche dalla allegazione di una elezione di domicilio antecedente alla sentenza impugnata. Si sostiene, inoltre, che non è condivisibile una interpretazione diretta ad applicare, ad un caso non espressamente previsto dalle norme processuali regolatrici della fattispecie, l’obbligatorietà di un adempimento stabilito a pena di inammissibilità, poichè le cause di inammissibilità, rientranti nel novero generale dei casi di invalidità degli atti processuali, sono soggette ad uno stretto principio di tassatività e non possono essere oggetto di interpretazione estensiva.
Si aggiunge poi che, anche il novellato art. 164 cod. proc. pen. non osterebbe a tale interpretazione, in quanto esso richiama espressamente l’art. 601, cod. proc. pen. con la finalità di limitare l’efficacia dell’elezione o dichiarazione d domicilio agli atti introduttivi del giudizio di cognizione anche di appello e all’imputato libero, con esclusione dei giudizi cautelari e dell’imputato detenuto. Resta ferma, tuttavia, per tale indirizzo la necessità che gli atti di dichiarazione o di elezione di domicilio, rilasciati anche in epoca precedente alla sentenza di primo grado e nella fase delle indagini preliminari, siano depositati ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. unitamente all’atto di appello, poichè detta interpretazione non svuoterebbe di contenuto l’onere a carico del difensore, che mantiene la sua concreta rilevanza ed incidenza, considerato che l’imputato presente potrebbe non avere prima della impugnazione dichiarato od eletto domicilio o potrebbe avere effettuato diverse dichiarazioni o elezioni di domicilio, nel qual caso sul difensore appellante grava l’onere di effettuare la verifica e depositare con l’impugnazione la dichiarazione o l’elezione di domicilio che la cancelleria utilizzerà per la citazione.
4. Pare porsi nella medesima scia, con alcune ulteriori precisazioni, la successiva pronuncia Sez. 2 n. 16480 del 29/02/2024, NOME, Rv. 286269, che, nel concentrare la riflessione ermeneutica sulla “effettiva individuazione della portata del termine “deposito” indicato dal legislatore, quanto alla dichiarazione di domicilio”, ha individuato due profili di particolare rilievo, costituiti, il primo, dal “se la dichiarazione o elezione di domicilio debba necessariamente essere rilasciata “contestualmente” all’atto di appello e non eventualmente essere riferibile ad epoca precedente, purché allegata”, e il secondo dal “se la allegazione puntuale da parte della difesa nel corpo dell’atto di appello, della ricorrenza di elezione di domicilio – richiamata dal difensore proprio al fine della citazione in appello – già effettuata dall’appellante presso i proprio difensore di fiducia, possa rientrare nell’ambito della nozione di deposito indicata dal legislatore e, dunque, soddisfare la ratio della previsione per come introdotta con la c. d. Legge Cartabia.”
4.2. Con la pronuncia in esame, inoltre, è stato evidenziato che, con l’ades all’interpretazione dell’indirizzo maggioritario, la continuità dell’oper difensore sarebbe inopinatamente limitata, pur essendo il procediment caratterizzato dalla prova diretta della conoscenza della pendenza dello ste da parte dell’imputato, tanto che, nell’ambito dello stesso, questi ha domicilio, così determinando, con il requisito di ammissibilità, per c formalisticamente inteso, l’imposizione di un vero e proprio limite alla possib di impugnare.
Si evidenzia, poi, che non appare condivisibile l’opzione ermeneutica secondo quale la dichiarazione di domicilio nella sua nuova configurazione avrebbe un efficacia temporalmente limitata (così Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024), att che la sostituzione del domicilio ex lege non esclude ad altri fini la validità della elezione di domicilio in assenza di esplicita previsione in tal senso indicazioni univoche nella relazione illustrativa relativa alla previsione
all’art. 10, comma I, lett. I) del d.lgs. n.150 del 2022), non apparendo a tal fine assolutamente risolutiva l’abrogazione della dizione “in ogni stato e grado del procedimento” nell’ambito dell’art. 164 cod. proc. pen., che deve essere necessariamente letta come elemento di armonizzazione quanto alle nuove caratteristiche derivanti dalla disciplina di cui agli art. 157-bis e segg. cod. proc. pen.
Da ultimo, tuttavia, occorre richiamare il recente arresto espresso da Sez. 2 n. 20515 del 9/05/2024, Casà, n.m., arresto dal quale emerge più significativamente il contrasto rilevante nel caso in scrutinio.
Tanto premesso, osserva il Collegio che la fattispecie considerata nella predetta pronuncia risulta del tutto assimilabile a quella che si prospetta nel caso qui in scrutinio. In entrambi i casi, infatti, l’imputato ha presenziato al giudizio di primo grado e non risulta aver allegato a mezzo del difensore, né richiamato nell’atto di appello, o, comunque, nella sua intestazione, una pregressa dichiarazione o elezione di domicilio.
All’uopo la difesa dell’imputato, con il ricorso in esame, ha dedotto, come rilevato in premessa, che la norma di cui all’art. 581 comma 1ter cod. proc. pen. si applica solo all’imputato che, in primo grado, non abbia eletto o dichiarato domicilio, risultando, in caso contrario, immanente il domicilio eletto
in primo grado, anche per le notifiche previste dall’art. 601 cod. proc. pen. interpretazione risulterebbe avvalorata a posteriori dal fatto che l’imputato ha ricevuto tutte le comunicazioni, ivi compresa quella relativa alla declarator inammissibilità dell’appello, presso il domicilio eletto in primo grado.
Si rileva, pertanto, alla luce degli orientamenti sopra riportati, l’esis un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità richiedent rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618, comma 1, proc. pen. con specifico riguardo alla questione:
“Se il disposto dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen – che prevede, a pena di inammissibilità, il deposito, con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio – possa interpretarsi nel senso che, ai fini detti, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione elezione di domicilio, benché non richiamata nell’atto di impugnazione od allegata al medesimo”.
P.Q.M.
Rimette il ricorso alle Sezioni Unite. Così deciso in Roma, 19 giugno 2024 ‘ Il Consigliere estensore NOME ) COGNOME relnnont v
CORTE N CASSAZIONE CENTRALE
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